Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20063 del 30/07/2018
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20063 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
sul ricorso proposto da:
ANTOLINI ANNA, DI DONATO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in Roma, via Silvio Pellico,2, presso lo studio
dell’avvocato Giuseppe Crimi, rappresentati e difesi dall’avvocato
Vinicio Sabatini;
-ricorrenti —
contro
LUCIDI PAOLO, LUCIDI ARNALDO, elettivamente domiciliati in
Roma, viale delle Milizie, 38, presso lo studio dell’avvocato
Pierfilippo Coletti, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Pasqualino Mastrilli;
controricorrenti —
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila,
n. 1231 del 2015, pubblicata in data 4 novembre 2015.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Antolini Anna, Di Donato
Giuseppe;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli
390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs
n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ,
60/2018
Data pubblicazione: 30/07/2018
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata
l’udienza.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2018
Stefano Petitti
Il Presidente titolare