Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20063 del 30/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 2 Num. 20063 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
ANTOLINI ANNA, DI DONATO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in Roma, via Silvio Pellico,2, presso lo studio
dell’avvocato Giuseppe Crimi, rappresentati e difesi dall’avvocato
Vinicio Sabatini;
-ricorrenti —
contro
LUCIDI PAOLO, LUCIDI ARNALDO, elettivamente domiciliati in
Roma, viale delle Milizie, 38, presso lo studio dell’avvocato
Pierfilippo Coletti, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Pasqualino Mastrilli;
controricorrenti —
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila,
n. 1231 del 2015, pubblicata in data 4 novembre 2015.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto da Antolini Anna, Di Donato
Giuseppe;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli
390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs
n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ,

60/2018

Data pubblicazione: 30/07/2018

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata
l’udienza.
Così deciso in Roma il 14 giugno 2018

Stefano Petitti

Il Presidente titolare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA