Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20063 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10955/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

L’Arte di Tabata s.r.l. in persona del legale rappresentante

pro-tempore e socio unico F.I., rappresentata e difesa

dall’Avv. Irene della Rocca (in sostituzione di altro difensore

precedentemente nominato), presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, via Cortina d’ Ampezzo n. 217, giusta procura

allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 80/30/2012, depositata il 18 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella

camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. Arte di Tabata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore F.I. ricorreva in primo grado avverso due avvisi di accertamento, entrambi notificati il 19 maggio 2009, con cui veniva rideterminato il reddito di impresa per gli anni di imposta 2005 e 2006, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, con conseguenti maggiori impone e sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 208/16/2010 del 9 giugno 2010 avverso cui la contribuente proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello e annullava gli avvisi di accertamento impugnati perchè notificati alla contribuente prima del decorso del termine di gg. 60 dalla conclusione delle operazioni di verifica risultante dal processo verbale di constatazione, ritenendo assorbita ogni altra questione.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo

e chiede annullarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

La contribuente resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso, con condanna alle spese della ricorrente; in subordine, in caso di accoglimento, rinviarsi la causa al giudice a quo per la decisione della controversia nel merito.

Successivamente per la società, nel frattempo posta in liquidazione

e cancellata dal registro delle imprese, si costituisce altro difensore, in sostituzione di quello nominato in precedenza, e deposita memoria ai sensi dell’art. 385 bis c.p.c., con cui illustra ulteriormente i motivi del controricorso, richiamando giurisprudenza nazionale ed unionale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè a suo dire, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’inosservanza del termine di cui alla legge indicata costituirebbe mera irregolarità dell’atto e non motivo di nullità, perchè non espressamente prevista nè nella sua formulazione originaria, nè in quella modificata dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

2.- La contribuente eccepisce l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso poichè a suo dire la nullità dell’avviso di accertamento notificato ante tempus, ancorchè non espressamente prevista dalla legge, riviene dai principi generali dell’ordinamento, che riconoscono al contribuente il diritto di difesa nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, tanto che la legge prevede espressamente che l’adozione del provvedimento impositivo prima della scadenza del termine possa essere attuata solo per motivi di urgenza, con obbligo di motivazione sul punto.

3.- Il ricorso è infondato e la sentenza impugnata non merita censura. L’inosservanza del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in assenza di motivate ragioni di urgenza comprime indebitamente il diritto del contribuente di partecipare al procedimento di accertamento, manifestando le proprie osservazioni, di cui per altro l’Ente accertatore è obbligato a tener conto. Si tratta di una compressione di particolare gravità, che impinge nell’esercizio di facoltà procedimentali di diretta derivazione da principi costituzionali, per cui ne deriva la sanzione di nullità, a giusta ragione ritenuta applicabile dalla sentenza impugnata.

3.1- Sul punto controverso, del resto, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto, cui occorre qui dare continuità: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.

4. – In applicazione dell’anzidetto principio, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere rigettato. E’ pacifico in causa, infatti, che nella specie l’emanazione anticipata degli atti impugnati non è stata sorretta da motivi di urgenza, mai addotti dall’Ufficio.

5.- Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione del fatto che si è formata solo successivamente al ricorso la giurisprudenza dirimente sulla questione, in precedenza oggetto di decisioni contrastanti.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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