Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20063 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8563/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1354/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a C.M. – assunto con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;

C.M. è rimasto intimato;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

la difesa erariale, con atto depositato in data 23 giugno 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la rinuncia al ricorso per cassazione, che va comunicata o notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese;

nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese; non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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