Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20062 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10371/2013 R.G. proposto da:

D.N. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Bramati

e Agostino Gessini, elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma piazza della Libertà n. 13, come da procura

speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 19/31/2012, depositata il 1 marzo 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella

camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso per cassazione proposto da D.N. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che, a modifica della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Milano ed in accoglimento dell’appello proposto dalli Agenzia delle entrate, ha ritenuto inammissibile, perchè proposto tardivamente, il ricorso originario della contribuente avverso la cartella esattoriale emessa per l’importo di Euro 27.207,00 a titolo di omesso versamento dell’Irpef (oltre sanzioni e interessi) dovuta per la tassazione della plusvalenza sulla cessione di quote societarie da parte del coniuge G.S. deceduto dopo pochi giorni.

Rilevato che la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il termine per impugnare la cartella decorrente dalla data della ricezione della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c. anzichè dalla data del ritiro dell’atto presso la casa comunale, per cui chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento.

Letto il controricorso con cui l’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, rileva l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso avverso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.

1.- Considerato che è pacifico in causa che la cartella esattoriale fu notificata con la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., mediante affissione di avviso, deposito presso la casa comunale e successivo invio di notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E’ pacifico altresì che detta raccomandata fu inviata il 23 marzo 2009 e ricevuta dalla ricorrente il 28 marzo 2009, che la ritirò presso la casa comunale il 30 marzo 2009. E’ pacifico infine che la contribuente propose ricorso in primo grado avverso la cartella esattoriale in data 28 maggio 2009, secondo la sentenza impugnata oltre il termine di gg. 60 previsto a pena di inammissibilità dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 decorrente dal giorno della ricezione della raccomandata con la notizia dell’avvenuto deposito.

2.- Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo perchè privo di una specifica critica della sentenza impugnata, con indicazione dei motivi per i quali se ne chiede la cassazione, che l’art. 366 c.p.c. prescrive debbano essere contenuti nel ricorso a pena di inammissibilità. Inoltre perchè non indica le norme di legge che sarebbero state violate dalla sentenza, ma fa generico riferimento alla violazione di principi di ordine costituzionale; in tal modo denunzia non un vizio di violazione di legge rilevabile in cassazione, ma un vizio di legittimità costituzionale delle norme applicate dalla sentenza impugnata, per altro prospettandolo impropriamente sia nella forma che nel contenuto.

3.- Ritenuto infine che ricorso sia anche infondato, poichè la notifica dell’atto in questione è stata fatta sotto la vigenza del testo dell’art. 140 c.p.c. anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, per cui la notifica si perfezionava all’epoca con la semplice spedizione dell’atto, e solo a seguito di detta sentenza nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica effettuata in base a quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., viene perfezionata, con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice spedizione.

4.- Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con aggravio delle spese del presente giudizio per la ricorrente, dandosi atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000 (tremila). Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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