Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20062 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20062 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9700-2008 proposto da:
DE CICCO VITO MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
TATEO VITTORIO con studio in VIGEVANO VIA SAN GIACOMO
17 (avviso postale) giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 24/09/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 7/2007 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 01/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

VALITUTTI;

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 10.2.03 veniva notificato a De Cicco Vito Michele, agente di commercio, un avviso di accertamento,
emesse ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, con il quale
l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei parametri
presuntivi di cui al D.P.C.M. 29.1.96 e successive modifiche, accertava un maggior reddito da lavoro autonomo,
relazione all’anno 1998.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dal De Cicco dinanzi alla CTP di Pavia, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello avverso tale pronuncia proposto dall’Agenzia
delle eptrgie veniva, peraltro, accolto dalla CTR della
Lombardia con sentenza n. 7/26/07, depositata 1’1.3.07,
con la quale il giudice di seconde cure dichiarava la
nullità della sentenza di primo grado e la legittimità
dell’avviso di accertamento impugnato dal contribuente.
4. Per la cassazione della sentenza n. 7/26/07 ha proposto, quindi, ricorso De Cicco Vito Michele, affidato a
cinque motivi. L’Agenzia delle etrate ha replicato con
controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, De Cicco Vito Michele
denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.
112, 277, 342, 345, 346, 354 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Osserva, invero, il ricorrente che la CTR si sarebbe
del tutto erroneamente limitata a dichiarare la nullità
della sentenza di prime cure per difetto di motivazione,
laddove – non ricorrendo un’ipotesi di rymtssione della
causa al primo giudice – si sarebbe dovuto pronunciare,
avendo dichiarato la legittimità dell’atto impositivo,
sulle domande ed eccezioni dell’Amministrazione finanziaria accolte nella decisione, nonché sulle eccezioni proposte dall’appellato contumace e non accolte dalla sentenza di primo grado.
1.2. Il motivo è fondato, nei limiti che si passa ad evidenziare.

recuperando a tassazione le relative imposte evase, in

1.2.1. Va rilevato, infatti, che la sentenza di primo
grado, trascritta nel ricorso, accoglieva la domanda del
contribuente con motivazione anapodittica, limitata al
seguente assunto: “la commissione, presa visione della
documentazione prodotta dalle parti, ha constatata
l’insufficiente motivazione dell’atto impugnato”.
La decisione veniva, pertanto, dichiarata nulla dal giucideva, peraltro, le altre questioni di merito sollevate
– unitamente alla questione di rito – dalla sola Amministrazione appellante, essendo rimasto l’appellato contumace in secondo grado. Tali questioni attenevano alla
sufficiente ed adeguata motivazione dell’atto impositivo,
suscettibile – a parere dell’Amministrazione appellante di consentire al contribuente di conoscere la pretesa
tributaria e di difendersi nel merito.
1.2.2. Orbene, non può revocarsi in dubbio che – attesa
la tassatività ed eccezionalità, ai sensi dell’art. 59
d.lgs. n. 546/92, delle ipotesi di rimessione della causa
al primo giudice nel processo tributario – in caso di rilievo di una ragione di nullità del giudizio di prime cure, la commissione di seconda istanza, per il carattere
sostitutivo dell’appello, è tenuta a decidere la causa
nel merito, senza limitarsi alla pronuncia di rito dichiarativa della nullità (cfr. Cass. 17127/07; 15530/10;
3334/11).
1.2.3. Per il che – nel caso concreto – una volta dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza per difetto di
motivazione, la CTR avrebbe dovuto decidere le questioni
di merito proposte dall’Amministrazione finanziaria – e
solo da quest’ultima, essendo rimasto il De Cicco contumace, con conseguente preclusione delle eccezioni e difese da questi proposte, come in prosieguo si dirà – disattese dal giudice di prima istanza, e riproposte
dall’Ufficio appellante nel giudizio di secondo grado.
1.3. Ne discende, pertanto, che la censura in esame deve
essere accolta.

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dice di seconde cure su appello dell’Ufficio, che non de-

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2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, De Cicco Vito Michele denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 7 l. 212/002729 e 2697
c.c. e l del D.P.C.M. 29.1.96, come modificato dal
D.P.C.M. 27.3.97, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
nonché l’omessa motivazione su un fatto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
ne – in buona sostanza – i motivi di ricorso avverso
l’avviso di accertamento, ritenuti assorbiti dalla sentenza di primo grado e non presi in esame dal giudice di
appello, consistenti nella nullità dell’atto per vizio di
motivazione, nell’inidoneità dei parametri presuntivi applicati ad invertire l’onere della prova a carico del
contribuente, anche perché mancanti del necessario parere
preventivo del Consiglio di Stato. Il medesimo si duole,
inoltre, del fatto che la CTR non abbia espressamente motivato sul perché abbia ritenuto di non entrare nel merito delle suindicate questioni, proposte dal contribuente
in prime cure e per le quali non potrebbe ritenersi verificata la decadenza prevista dall’art. 346 c.p.c.
2.2. Le censure sono infondate.
2.2.1. Ed invero, la norma stabilita dall’art. 346 c.p.c.
e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla
commissione tributaria regionale, dall’art. 56 del d.lgs.
n. 546/92 (Cass. 14925/11; 7702/13) – secondo la quale
le domande e le eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte
in appello si intendono rinunciate – si applica anche
quando il contribuente, come nel caso di specie, non si
sia costituito nel giudizio di appello, restando contumace (Cass. 9217/07; 238/09; 25313/10).
2.2.2. Se è vero, infatti, che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l’onere di ripro-

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2.1. Il ricorrente, con le censure in questione, ripropo-

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MATERIA TRIBUTARIA

porle, in base alla disposizione normativa di cui
all’art. 56 cit. Pertanto, l’omessa riproposizione di tali eccezioni nel giudizio di seconde cure – anche soltanto a causa della contumacia dell’appellato – preclude il
ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame (Cass. 15641/04;
14925/11). Ed, atteso il riferimento alle “questioni”,
tato, deve ritenersi che tale preclusione si estenda a
qualsiasi questione – come quelle proposte, nel caso di
specie, dal contribuente – suscettibile di essere dedotta
come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione (Cass.
21506/10).
2.3. Per tali ragioni, dunque, le censure in esame vanno
disattese.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la
cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra
sezione della CTR della Lombardia, che dovrà procedere ad
un compiuto esame di tutte le questioni di merito, proposte dall’appellante Agenzia delle entrate nel giudizio di
secondo grado.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 10.2.2014.

oltre che alle “eccezioni”, contenuto nell’art. 56 succi-

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