Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20062 del 22/09/2010
Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea
Doria 48, presso l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, che lo rappresenta
e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
e
sul ricorso incidentale proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente incidentale –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea
Doria 48, presso l’avv. Ferdinando Emilio Abbate, che lo rappresenta
e difende per procura in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 8136, in
data 6 novembre 2007, nella causa iscritta al n. 52150/06 R.G. affari
diversi;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito, per il ricorrente, l’avv. Roda Ranieri, per delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che nulla ha
osservato.
La Corte:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al
Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente:
“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. B.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 17 dicembre 2007 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
2. il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, tenuto conto che dai parametri cronologici elaborati dalla Corte europea – secondo i quali la durata ragionevole del processo va calcolata, di regola, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo e in un anno per ciascuna fase successiva (cfr. Cass. 2004/3143;
2004/4207; 2005/8600) – è possibile discostarsi soltanto in misura ragionevole e sempre che la relativa decisione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass. 2005/18686; 2006/9411), appare conforme ai richiamati parametri della Corte europea – dai quali anzi si discosta in misura modesta e secondo criteri di ragionevolezza – la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale, di stabilire in sei anni il periodo di durata non ragionevole del processo presupposto – protrattosi per dieci anni e otto mesi circa – in considerazione della complessità della vicenda processuale, che ha richiesto anche una decisione della Corte Costituzionale e tenuto conto dei tempi tecnici all’uopo necessari e i relativi rinvii, anch’essi resisi necessari; osserva al riguardo che il giudizio di legittimità costituzionale ha comportato un differimento del processo presupposto di un anno e nove mesi circa;
3. appare invece manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto le spese del giudizio di merito sono state liquidate globalmente dalla Corte di appello in Euro 500,00, senza distinguere tra esborsi, diritti e onorari, così disattendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, secondo cui la liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta in modo tale da poter mettere la parte interessata in grado di controllare – in relazione a ciascuna fase del giudizio – se il giudice abbia rispettati i limiti delle rispettive tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazione della legge o delle tariffe (Cass. 1993/3989; 1995/12280; 2000/34); appare assorbita la ulteriore censura in ordine alla violazione dei minimi tariffari, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese, in conseguenza dell’accoglimento del motivo di gravame.
3. appare manifestamente infondato il ricorso incidentale, in quanto, nella disciplina dettata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, il mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del giudizio da diritto ad un’equa riparazione del danno, anche non patrimoniale, che esso abbia cagionato alla parte del processo; la configurabilità di un siffatto danno, meritevole di riparazione, è legata esclusivamente alla durata del processo e non può essere esclusa sulla base del mero fatto dell’esito sfavorevole del giudizio stesso e dunque sull’implicito assunto che l’infondatezza della tesi difensiva sia incompatibile con l’interesse alla sollecita definizione del giudizio (Cass. 2003/16039; 2005/21088), a meno che dagli atti del giudizio non risulti documentata la circostanza che la parte abbia proposto una lite temeraria, al solo fine di perseguire l’irragionevole durata del giudizio, restando pertanto irrilevante, ai fini dell’accertamento della sussistenza del danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata, la mera consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria (Cass. 2008/24269), consapevolezza che può semmai rilevare ai fini della concreta determinazione della misura della riparazione, che la Corte di merito ha comunque determinato nella misura minima prevista dai parametri applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;
4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che il ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, debbano essere rigettati il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, mentre merita accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente medesimo, dichiaratisi antistatari;
ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura della metà, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso – vanno poste a carico della Presidenza soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, compensate per metà, che si liquidano per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010