Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20062 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 14/07/2021), n.20062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27229/2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

N. 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA CAPALDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE RISPOLI;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2779/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella presente causa si discute della divisione di un immobile comune fra gli ex conviventi C.G. e R.R., attribuito dal giudice di primo grado al C., dietro pagamento del conguaglio, determinato tenuto conto del mutuo gravante su ambedue i comproprietari.

La Corte d’appello di Milano, adita dalla R., ha modificato il valore del bene e la misura del conguaglio, adottando un diverso criterio di conteggio del mutuo residuo.

La corte di merito ha rigettato il motivo di appello incidentale, con il quale il C. pretendeva che, nella determinazione delle quote, si tenesse conto del diverso e maggiore apporto da lui fornito per l’acquisto.

La corte d’appello ha così argomentato: “Invero l’acquisto è avvenuto per quota indivise (e paritarie: cfr. sentenza impugnata) nel corso della lunga convivenza tra le parti (…); pertanto, in assenza di elementi contrari (dichiarazione delle parti nell’atto di acquisto al momento della stipula, del pagamento delle rate, etc.) si deve presumere che, quand’anche si ritenesse che gli oneri dell’acquisto (anticipi e rate di mutuo, quantomeno sino al termine della convivenza) siano stati sostenuti in modo maggiore da uno degli acquirenti, per la parte “eccedente” la sua quota siano stati compiuti a titolo di liberalità nei confronti della co-acquirente, intento liberale che trova giustificazione nella stessa situazione di convivenza (in tal caso, more uxorio, della R.)”.

Per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

R.R. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che era stata acquisita la prova del maggiore esborso sostenuto dal ricorrente per l’acquisto, idonea a superare la presunzione di parità delle quote stabilita dall’art. 1298 c.c., in tema di solidarietà passiva.

Il motivo è infondato. In primo luogo, si deve rilevare l’improprietà del riferimento normativo all’art. 1298 c.c.. La presunzione che viene in considerazione è quella posta dall’art. 1101 c.c.. A sua volta tale presunzione, di parità delle quote dei partecipanti alla comunione, opera solo in difetto di indicazione del titolo. Nella sentenza impugnata ai assume che l’acquisto dell’immobile, oggetto di divisione, era avvenuto per quota indivise e paritarie. In forza di tale espressa previsione del titolo, il cui richiamo da parte della corte d’appello non ha costituito oggetto di censura, la comunione è a parti uguali, qualunque sia stata la misura del rispettivo esborso. In presenza di un una simile precisazione del titolo, quand’anche dal negozio risultasse dal negozio che uno dei partecipanti ha sborsato una somma maggiore, chi ha pagato di più avrebbe soltanto un diritto di credito verso gli altri.

Il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, propone due diverse censure. Con la prima si sostiene che la Corte d’appello non ha considerato che la liberalità, qualora sussistente, richiedeva la forma scritta.

La censura è infondata. Lo stesso ricorrente riconosce che il denaro utilizzato per l’acquisto e quanto occorrente per il pagamento delle rate di mutuo non fu dato al coniuge, ma al creditore: quindi la fattispecie in ipotesi riscontrabile sarebbe quella dell’adempimento del terzo fatto per spirito di liberalità. Si avrebbe quindi, secondo la stessa prospettazione di parte, una donazione indiretta posta in essere con un negozio per il quale non si richiede la forma scritta (Cass. n. 14197/2013; n. 5333/2004).

Con la seconda censura si rimprovera alla Corte d’appello di avere erroneamente ravvisato, nel maggiore apporto fornito dall’attuale ricorrente all’acquisto dell’immobile, l’adempimento di una obbligazione naturale.

La censura è fondata anche se per una ragione non perfettamente coincidente con quella indicata nel ricorso. La corte d’appello non ha ravvisato l’esistenza di una obbligazione naturale (cfr. Cass. n. 14732/2018), ma ha negato il rimborso, supponendo che il maggiore apporto all’acquisto fosse stato fatto “a titolo di liberalità” di un convivente in favore dell’altro.

La Corte d’appello, però, non ha considerato che l’animus donandi deve essere provato. Si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni “serie”, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (Cass. n. 9379/2020). In contrasto con tale necessità, la corte milanese ha ritenuto la convivenza, per sé stessa, quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto per spirito di liberalità. In conseguenza di tale sbrigativo approccio ha finito per ritenere a priori superflua la verifica dei fatti dedotti, e cioè del maggiore apporto al momento dell’acquisto e persino del pagamento delle rate di mutuo. E tornano qui appropriati la pluralità dei riferimenti, operati nel ricorso, ai principi in tema di solidarietà passiva. Infatti, l’obbligazione solidale, se non risulta diversamente, si divide nei rapporti interni fra condebitori in parti eguali; pertanto, il coobbligato che abbia pagato l’intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell’altro condebitore, del diritto di ripetere da quest’ultimo la meta di quanto pagato al comune creditore (Cass. n. 188/1966).

Conclusivamente, è infondato il primo motivo, è fondato, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà a nuovo esame attenendosi a quanto sopra.

La corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo motivo; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA