Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20062 del 11/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.11/08/2017), n. 20062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7047/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 86,
presso lo studio dell’avvocato MARCO DI RAIMONDO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato LUCA ANGELERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1001/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI IDI PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a P.C. – assunta con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti della L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative iferenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
P.C. ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 20 giugno 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte costituita (non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale);
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 21/06/2016, n. 12743);
la novità e la complessità della questione di merito, risolta dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017