Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20062 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11796 – 2015 proposto da:

C.L.O. – COOPERATIVA LAVORATORI ORTOMERCATO a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI

RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI MASALA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.P. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZOGLIO MIRCO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/03/2015 R.G.N. 1837/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

uditi gli Avvocati CARDILLI RAFFAELE e MASALA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.P., dipendente della cooperativa C.L.O. dal (OMISSIS) con orario part time ed assegnata alla piattaforma (OMISSIS), dove già lavorava per il precedente appaltatore, proponeva reclamo avverso la sentenza n. 3383/14 del Tribunale di Milano con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza (n. 13/14) che aveva dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso diretto ad accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale con Autogrill s.p.a., previo accertamento della nullità dell’appalto intercorso tra la C.L.O., cooperativa lavoratori ortomercato, di cui era socia, e la stessa Autogrill s.p.a. nonchè l’illegittimità del licenziamento collettivo intimatole dalla C.L.O., per violazione degli obblighi procedurali di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, e dei criteri di scelta in comparazione con tutti i dipendenti della cooperativa.

Con sentenza n. 246/15, depositata il 6.3.15, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, annullava il licenziamento intimato alla brio dalla coop. C.L.O., condannando quest’ultima alla reintegra della lavoratrice nel suo posto di lavoro ed al pagamento di un importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino all’effettiva reintegra, respingendo le ulteriori domande. Richiamava il Collegio la sua precedente giurisprudenza con cui venne affermato che la riduzione del personale deve investire l’intero ambito aziendale, potendo l’intervento essere limitato a specifici rami di azienda (nella specie gli addetti al magazzino Autogrill di (OMISSIS)) solo se caratterizzati da piena autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, le quali risultino infungibili rispetto alle altre presenti in azienda.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C.L.O., affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la lodo con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., quest’ultimo richiamato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che le ragioni giustificative della riduzione della platea dei soci ai quali intimare il recesso, indicate nella lettera di apertura della procedura, non erano state contestate, sicchè la sentenza impugnata non avrebbe potuto esaminare la questione.

Il motivo è inammissibile per non risultare l’eccezione proposta in sede di merito. Deve infatti considerarsi che, nulla risultando al riguardo nella sentenza impugnata, era onere della parte odierna ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente (ed in quali termini) ciò sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. n. 7149 /2015, Cass. n. 23675/2013).

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 2 aprile 2001, n. 142, art. 1, comma 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata aveva ritenuto priva di rilievo la dichiarazione rilasciata da B.S. per conto di tutti gli altri soci addetti al magazzino Autogrill. Lamenta che la corretta lettura della L. n. 142 del 2001, art. 1, doveva comportare che l’applicazione “delle norme giuslavoristiche” conseguenti alla instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, non poteva prescindere dalla compatibilità con la posizione del socio lavoratore e dunque considerare ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, anche il vincolo associativo e non solo il rapporto di lavoro. In buona sostanza la L. n. 142 del 2001, con l’art. 1 sopra richiamato, avrebbe integrato anche la disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, con la conseguenza che qualora il socio lavoratore mostri una disaffezione per la permanenza del vincolo associativo, che è conditio sine qua non per la permanenza del rapporto di lavoro, la nozione di ragioni tecnico produttive ed organizzative deve considerarsi integrata anche dall’affectio societatis. Conseguentemente, avendo i soci addetti al magazzino Autogrill, dichiarato apertamente di disprezzare la loro appartenenza alla C.L.O., ben poteva la cooperativa considerare ai fini della scelta dei soci da licenziare, anche detto criterio.

Il motivo presenta profili di inammissibilità laddove è teso ad un riesame nel merito delle circostanze di causa (ed in particolare delle deposizioni testimoniali) in base al nuovo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Per il resto occorre rimarcare che la ricorrente non spiega per quale ragione le norme imperative di cui alla L. n. 223 del 1991, non dovrebbero applicarsi nei confronti dei soci lavoratori che abbiano manifestato “disaffezione per la permanenza del vincolo associativo”. Questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 13699/15, Cass. n. 1259/15) che, a differenza della risoluzione del rapporto societario (nella specie neppure dedotta), il licenziamento del socio di società cooperativa è idoneo a comportare la cessazione del rapporto societario, non ricorrendo in tal caso neppure la fattispecie eccettuata della L. n. 142 del 2001, art. 2, trovando quindi applicazione la disciplina ordinaria sui licenziamenti e segnatamente, ove applicabile, la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (cfr. altresì, Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868).

Nella specie, inoltre, non risulta una precedente cessazione dal rapporto societario, mentre non vale certamente ad integrare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative o produttive giustificanti il licenziamento, la (dedotta) “disaffezione” al rapporto societario.

3. – Con il terzo motivo (pur indicato come quarto) la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 24, art. 4, comma 3, e art. 5, comma 1; ed ancora degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 2103 c.c.; dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo della controversia allegato e non contestato ex adverso (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Ne conseguirebbe che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, pur avendo nella sentenza n. 9711/11 (nella sostanza richiamata dalla ricorrente), affermato che è comunque onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata, nei più recenti arresti ha chiarito che in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, anche qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione dell’impresa. Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perchè impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto (magazzino Autogrill di cui nulla è dedotto circa eventuali caratteristiche idoneo a contraddistinguerlo da altri analoghi), trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative, cfr. Cass. n. 203/15, Cass. n. 13698/15.

4. – Con il quarto motivo (pur indicato come quinto) la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, e del L. n. 183 del 2010, art. 30.

Lamenta che la corte di merito sindacò, di fatto, l’effettività delle ragioni indicate dalla società nella lettera di apertura della procedura, in contrasto col menzionato L. n. 183 del 2010, art. 30; evidenzia che la contestazione delle ragioni addotte per la limitazione della platea dei destinatari dei recessi non era mai stata sollevata.

Il motivo è in buona parte inammissibile per le medesime ragioni di cui al punto 1); per il resto è infondato avendo la corte meneghina solo ritenuto, in sintonia col riferito orientamento di legittimità, che la prova, gravante sulla datrice di lavoro, a sostegno della peculiarità dell’unità produttiva all’interno della quale (soltanto) furono operati i licenziamenti, non era stata fornita dalla C.L.O. E’evidente che in tal caso il riferimento alla L. n. 183 del 2010, ‘art. 30 è del tutto inconferente, non rientrando le norme in materia di licenziamenti collettivi tra le clausole generali di cui al citato art. 30 ed essendo ben sindacabile dal giudice, come in precedenza detto, la riduzione della platea dei destinatari degli atti di recesso in assenza di oggettive esigenze aziendali, ed inoltre in caso di fungibilità (per equivalenza di professionalità) rispetto agli addetti ad altre realtà produttive, non interessate dalle determinazioni aziendali in tema di riduzione del personale.

5. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 150/0, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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