Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20061 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 24/09/2020), n.20061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10346/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Euro s.n.c. di G.A. &. C cancellata.

G.A.;

F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 89/9/2012, depositata il 12 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella

camera di consiglio del 14 gennaio 2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Euro s.n.c. di G.A. & C., nonchè i soci G.A. e F.M. impugnavano in primo grado tre avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dalli Agenzia delle entrate di Arezzo rispettivamente per maggiori ricavi (la società) e redditi di partecipazione (i soci) per l’anno di imposta 2002. Gli avvisi si fondavano sulle indagini bancarie effettuate nei confronti della ditta K2 di G.A., della società Euro s.n.c. di cui il G. era legale rappresentante, nonchè dello stesso G..

La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo ad Euro 200.000 l’importo tassabile, con esclusione dal recupero della somma di Euro 90.000 relativa all’ammontare dei prelievi effettuati dal G. nell’anno di riferimento.

Proponevano appello sia i contribuenti che, in via incidentale, l’Agenzia delle entrate. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dei contribuenti e respingeva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate. Riteneva che i movimenti bancari sul conto intestato alla ditta K2 non potessero essere imputati alla s.n.c. Euro e che mancasse la prova che i versamenti ed i prelevamenti sul conto corrente del G. fossero riferibili a maggiori ricavi della società.

Avverso la sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e chiede annullarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

I contribuenti non si costituiscono in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perchè fondata su un accertamento in fatto carente ed illogico.

2.-11 secondo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 comma 1 n. 7, art. 39 e art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato i principi sulla ripartizione dell’onere della prova fra le parti.

3.- Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe attribuito carattere vincolante alla proposta conciliativa effettuata dall’Ufficio in sede pre-contenziosa.

4.- Il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, e con precedenza rispetto al primo motivo perchè logicamente preliminari, sono fondati.

4.1- La sentenza impugnata ha erroneamente applicato i principi sulla ripartizione dell’onere della prova in questa materia, come precisati da risalente e consolidata giurisprudenza, per cui grava sul contribuente l’onere di giustificare le movimentazioni bancarie accertate dall’Ufficio, presumendosi, in difetto, che esse celino ricavi occulti. La presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Cass. n. 13035 del 2012). Sul punto ha affermato questa Corte che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario sì fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (Cass. 1180/12 vedi anche 2752/09, Cass. 18081/10, Cass. 10578/11).

4.2- Appare frutto di errore anche la ritenuta inutilizzabilità dei dati relativi alle movimentazioni bancarie dei conti correnti intestati a soggetti diversi da quello intestato alla società oggetto dell’accertamento, poichè non rileva, ai fini che qui interessano. la intestazione formale del conto, bensì la sua materiale disponibilità. Infatti sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all’IVA – autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Onde l’utilizzabilità delle indagini bancarie sui conti correnti intestati ai familiari (Cass. 21984/2013), e sui conti correnti intestati ai soci di una società di persone a ristretta base sociale (Cass. 6595/2013).

4.3- A maggior ragione i principi indicati appaiono applicabili al caso di specie, in cui i conti correnti ritenuti inutilizzabili dal giudice a quo sono intestati all’amministratore e socio della società accertata, composta di soli due soci, e alla sua ditta individuale K2.

4.4- Per i motivi indicati appare errata la decisione di escludere dal calcolo dei ricavi i prelievi effettuati dal G. sul suo conto corrente personale, per altro erroneamente motivata con riferimento al tentativo di conciliazione intercorso fra le parti ante causam, che è invece del tutto scollegato rispetto alla decisione adottata.

5.- Sì rende pertanto necessario il rinnovo del giudizio di merito, con una rivalutazione dei fatti conforme ai principi sopra esposti, preclusa in sede di legittimità.

6.- In conclusione, per effetto delle considerazioni che precedono, il secondo e terzo motivo del ricorso devono essere accolti, assorbito il primo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo, cui si rimette anche la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

la Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, anche sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA