Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20061 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23540-2011 proposto da:

S.P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LOMBARDIA 14, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

MARINELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

nonchè contro

C.G. quale titolare della ditta “AUTOTRASPORTI

C.G.”;

– intimato –

avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2011, R.G. N. 638/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto l’opposizione di C.G. avverso il decreto con il quale lo stesso Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 19.157,21, in favore del suo dipendente S.P.P. a titolo di crediti retributivi), con sentenza 31 marzo 2011, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda del lavoratore, ponendo a suo carico le spese del primo grado e di C.t.u. e compensando quelle di appello.

Preliminarmente ravvisata l’inammissibilità del decreto ingiuntivo per il difetto dei requisiti prescritti dall’art. 633 c.p.c., di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati per differenze retributive di livello e per ore di straordinario, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di prova, a carico del lavoratore nel giudizio di ordinaria cognizione del rapporto dedotto, dei crediti azionati.

Con atto notificato il 30 settembre 2011, il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi, mentre è rimasto intimato il datore di lavoro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo, per la sufficienza di produzione delle buste paga nella fase sommaria e l’offerta poi di idonea prova dei crediti azionati nel giudizio di opposizione.

Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul fatto decisivo dell’erroneo assunto della mancata prova dal lavoratore di svolgimento di lavoro straordinario e di offerta della prestazione lavorativa nel periodo (di appena quattro giorni) intercorrente tra la cessazione del primo rapporto e la successiva riassunzione.

Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla domanda di condanna datoriale alla corresponsione del T.f.r., del tutto trascurata.

Rileva il collegio come il ricorso non sia stato notificato, risultando soltanto la sua spedizione in data 30 settembre 2011 direttamente dal difensore di S., ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 4, all’indirizzo del domiciliatario di C.G., senza che sia stata prodotta la relativa cartolina di ricevimento ed essendo quest’ultimo rimasto intimato.

Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, pertanto da dichiarare, senza assunzione di provvedimenti sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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