Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20060 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20060 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 9761-2018 proposto da:
KLCHERENKO OLEKSII, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA
LAURA CECCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
CONSUELO FEROCI;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente avverso la sentenza n. 1491/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 12/10/2017;

Data pubblicazione: 30/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 12/10/2017, la Corte d’Appello

Kucherenko Oleksii ha impugnato l’ordinanza di rigetto del
ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione
internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello andava
introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua
del D.Igs. n. 150 del 2011, art. 19, co 9, quale modificato dal
D.Igs. n. 142 del 2015, e che il gravame era stato depositato il
23.9.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla
comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il
22.7.2016. Ricorre Kucherenko Oleksii sulla base di un motivo.
L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si censura la statuizione
d’inammissibilità per violazione di legge è fondato nella
censura in diritto. L’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 al comma
9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27 comma 1,
lett. f) dispone che: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del
ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti
al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona
cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la
Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di
Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di
rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello” .2. Ora, il mero
riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è
Ric. 2018 n. 09761 sez. M1 – ud. 10-07-2018
-2-

di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello con cui

volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non
specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo
grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla
questione, secondo il quale l’appello, proposto ex 702 quater
c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto della

internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con
ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata
calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica
dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del
2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto,
al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello
secondo il rito sommario di cognizione.
3. Poichè l’atto d’appello è stato notificato il 16.9.2016, e
poichè nel presente giudizio opera la sospensione dei termini
durante il periodo feriale (la disciplina di cui alla L. n. 46 del
2017 che, tra le altre innovazioni, la ha soppressa si applica in
base alla norma transitoria di cui art. 21 i co 1, alle controversie
iniziate dopo della sua entrata in vigore -18.8.2017), lo stesso
è tempestivo. Il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni
altra questione, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio
alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che
provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso/ cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione
Così deciso in Roma, il 10.7.2018.

domanda volta al riconoscimento della protezione

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