Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20060 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Doria

48, presso l’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e

sul ricorso incidentale proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente incidentale –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Doria

48, presso l’avv. Ferdinando Emilio Abbate, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 8134, in

data 6 novembre 2007, nella causa iscritta al n. 52157/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito per il ricorrente principale l’avv. Ranieri Roda, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di

quello incidentale;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che nulla ha

osservato.

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. C.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 6 novembre 2007 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. il primo motivo del ricorso principale appare manifestamente fondato, in quanto, tenuto conto che dai parametri cronologici elaborati dalla Corte europea – secondo i quali la durata ragionevole del processo va calcolata, di regola, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo e in un anno per ciascuna fase successiva (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) – è possibile discostarsi soltanto in misura ragionevole e sempre che la relativa decisione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue (Cass. 2005/18686; 2006/9411), non può ritenersi conforme ai richiamati parametri della Corte europea dai quali anzi si discosta in misura rilevante e secondo criteri di irragionevolezza – la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale, di stabilire in soli quattro anni il periodo di durata non ragionevole del processo presupposto – protrattosi per dieci anni e otto mesi circa – in considerazione della complessità della vicenda processuale, che ha richiesto anche una decisione della Corte Costituzionale e tenuto conto dei tempi tecnici all’uopo necessari e i relativi rinvii, anch’essi resisi necessari; osserva al riguardo che il giudizio di legittimità costituzionale ha comportato un differimento del processo presupposto di un anno e nove mesi circa;

appaiono assorbite le censure in ordine alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza del prospettato accoglimento del primo motivo;

3. appare manifestamente infondato il ricorso incidentale, in quanto, nella disciplina dettata dallA L. n. 89 del 2001, art. 2, il mancato rispetto del termine ragionevole nella definizione del giudizio da diritto ad un’equa riparazione del danno, anche non patrimoniale, che esso abbia cagionato alla parte del processo; la configurabilità di un siffatto danno, meritevole di riparazione, è legata esclusivamente alla durata del processo e non può essere esclusa sulla base del mero fatto dell’esito sfavorevole del giudizio stesso e dunque sull’implicito assunto che l’infondatezza della tesi difensiva sia incompatibile con l’interesse alla sollecita definizione del giudizio (Cass. 2003/16039; 2005/21088), a meno che dagli atti del giudizio non risulti documentata la circostanza che la parte abbia proposto una lite temeraria, al solo fine di perseguire l’irragionevole durata del giudizio, restando pertanto irrilevante, ai fini dell’accertamento della sussistenza del danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata, la mera consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria (Cass. 2008/24269), consapevolezza che può semmai rilevare ai fini della concreta determinazione della misura della riparazione, che la Corte di merito ha comunque determinato nella misura minima prevista dai parametri applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meriti accoglimento il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso incidentale, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; in particolare, determinata in tre anni e otto mesi la durata ragionevole del processo, in considerazione della complessità della vicenda processuale, che ha richiesto anche una decisione della Corte costituzionale, e in sette anni il termine di durata non ragionevole, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009;

secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di sette anni, l’indennizzo di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente;

B1) le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352, con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo de ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595,00 di cui Euro 495,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore del difensore del ricorrente, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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