Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2006 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/01/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 29/01/2020), n.2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26937-2015 proposto da:

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 116,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO NERI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAFFAELE GRECO;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI LESINA

35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8561/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/11/2014 r.g.n. 10277/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Z.D. adiva il Tribunale di Roma lamentando la illegittimità del licenziamento (o fattuale cessazione degli effetti del contratto di lavoro in corso tra le parti) a far data dal 31.5.07 da parte della Zetema Progetto Cultura s.r.l. (di seguito Zetema), presso cui era stato assunto con contratto di lavoro del 3.7.06, a causa della mancata dichiarazione circa l’esistenza di carichi penali a suo carico.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la Zetema al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale, pari alle retribuzioni maturate dal 31.5.07 in poi.

Con sentenza depositata il 10.11.14, la Corte d’appello di Roma rigettava entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Zetema, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste lo Z. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la sentenza impugnata, riconoscendo allo Z. il risarcimento del danno, violò il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo quest’ultimo richiesto in primo grado solo la declaratoria di illegittimità di un preteso licenziamento e del conseguente risarcimento del danno.

Il motivo è infondato in quanto, come peraltro evidenziato dalla Corte capitolina, essendo pacifica la conclusione di un contratto di lavoro tra le parti ed avendo lo Z. chiesto il risarcimento del danno per l’illegittima cessazione del rapporto (ovvero per la mancata esecuzione del contratto), rientra nel potere del giudice di qualificare la domanda e di ricostruire i fatti (nella specie certamente non linearmente esposti ad opera di entrambe le parti) e dunque l’accertamento di una causa risarcitoria, all’interno dei fatti così come ricostruiti, anche diversa da quella formalmente esposta ma rientrante, per petitum (risarcimento del danno) e causa petendi (illegittima cessazione del rapporto), all’interno dell’originaria domanda.

Nella specie la sentenza impugnata ha confermato l’illegittimità della mancata esecuzione di un contratto di lavoro ad opera della società datrice di lavoro, con conseguente diritto dello Z. al risarcimento del danno, perfettamente rientrante all’interno della domanda svolta, anche considerato che, come pure osservato dalla sentenza impugnata, lo Z. aveva anche chiesto la condanna della società al risarcimento del danno da lucro cessante.

2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1321,1322 e 1325 c.c. in ordine alla sussistenza di un efficace contratto di lavoro tra le parti, che queste ben possono condizionare a previsioni convenzionali non precluse dall’ordinamento (nella specie l’assenza di procedimenti penali pendenti a carico dello Z.).

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne, ciò nonostante, concluso un contratto di lavoro inter partes.

La censura, non del tutto chiara (pur essendo chiari i concetti e principi generali cui si ispira), sconta la mancata lineare esposizione dei fatti, tanto più rilevante ove si consideri che il contratto di lavoro de quo non è stato prodotto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, producendolo o quanto meno indicandone (ai fini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Deve inoltre precisarsi che la pur menzionata collocazione all’interno dei fascicoli di causa, se vale ad escludere, secondo un orientamento (Cass. sez. un. 22726/11) l’improcedibilità del motivo, non ne esclude, l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6 per difetto di specificazione del documento indicato, nel senso di chiarire il suo contenuto ovvero “di trascriverlo nella sua completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza” (Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Questa Corte non è dunque in grado di valutare l’effettiva consistenza e natura della dedotta clausola e conseguentemente i suoi effetti, resistendo così la sentenza impugnata (fondata sulla pacifica esistenza di un contratto di lavoro tra le parti) alla censura qui formulata.

3.- Con terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2043,1223 e 2697 c.c. lamentando l’illegittima liquidazione del danno.

A tal fine ribadisce che nessun efficace contratto di lavoro venne stipulato tra le parti (di cui si è già detto supra) e che lo Z. chiese il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (avendo richiesto la liquidazione del danno da lucro cessante), danno che non era stato affatto provato dal lavoratore.

Anche tale motivo è infondato. Occorre infatti evidenziare che anche il danno da inadempimento contrattuale comprende, ex art. 1223 c.c., sia la perdita subita che il mancato guadagno e che la qualificazione come contrattuale della responsabilità risulta già effettuata dal giudice di primo grado (dal momento della costituzione in mora) e confermata dalla corte capitolina in base al dedotto inadempimento (contrattuale), sicchè non rilevano le considerazioni svolte dalla società in ordine alla prova del danno da fatto illecito. Nella specie il danno risulta correttamente liquidato, in assenza di diverse allegazioni e prova delle stesse (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 25584/18), nella misura delle retribuzioni convenute a far data dal primo atto di costituzione in mora. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA