Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2006 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2006 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Immobiliare Serenissima s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma Lungotevere dei Mellini 10, presso lo studio dell’avv. Castellani,
rapp.to e difeso dall’avv. Vincenzo Salerno Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
06
n. 99/26/2010 depositata il 23 /2010 ;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Salerno per la ricorrente;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — V Sez. Civ. – R.G. n. 10453/11

SCrG

Sentenza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

La controversia promossa dalla Immobiliare Serenissima s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate riguarda il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Iva per l’anno 1997,
richiesto nel 2003, a seguito di liquidazione della società avvenuta nel 1997. La CTR rigettava l’appello proposto dalla società in liquidazione sul rilievo della mancata presentazione
del modello VR e del decorso del termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 546/92. Il

Entrate.
Motivi della decisione
Va preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla controricorrente risultando dagli atti la cancellazione della società dal registro delle impresevisura CCIAA di Milano-. Né tale rilievo può ritenersi impedito dalla formazione di un
giudicato implicito, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il
giudicato implicito sulla questione pregiudiziale della legittimazione ad agire non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito ( v. Cass.
. 5, Sentenza n. 5375 del 2012)
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio
Così eciso in Roma, 5/12/2013
Il rsidente

Il C sig Sere est.
Dott

dott.

Iacobellis

Giudiziario

ala

ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle

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