Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2006 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9605-2019 r.g. proposto da:

M.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di CAGLIARI, depositata in

data 31.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da M.A., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 13 ottobre 2016 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto nella regione di Az. Ka. e di appartenere al partito JKNSF; li) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine perchè perseguitato politico; iii) di essere stato infatti arrestato dalla polizia e perseguitato perchè accusato di aver organizzato una manifestazione di protesta contro il Pakistan per l’occupazione del Ka.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla regione pakistana Az. Ka., regione di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè neanche rilevava il dedotto passaggio in Libia che non era il paese di provenienza e di possibile rimpatrio del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 31.7.2018, è stata impugnata da M.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2 e 3 Cedu, in relazione alla esclusione della reclamata protezione sussidiaria senza la valutazione della situazione generale del paese di provenienza del richiedente e con l’ulteriore violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della sua condizione di vulnerabilità personale discendente sempre dalla condizione di insicurezza interna del paese di provenienza e del paese di transito.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

3. Il primo motivo è fondato limitatamente alle doglianze sollevate in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.

3.1 Sul punto, giova ricordare che, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 61, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

3.2 Ciò posto, osserva la Corte come la motivazione resa sul punto dalla Corte di merito debba essere considerata come insanabilmente e intrinsecamente contraddittoria e dunque affetta da nullità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 360, comma 1, n. 4, medesimo codice di rito, così riqualificata la censura presentata dal ricorrente nel primo motivo di doglianza.

3.3 Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza di vertice di questa Corte, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3.4 Ciò posto, risulta meramente apparente perchè frutto di un contrasto irriducibile tra affermazioni intrinsecamente inconciliabili la motivazione impugnata nella parte in cui, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per un verso, cita fonti di conoscenza attendibilè (cfr. “Fatalities in Pakistan Region Wise di South Asia Terrorism Portai 2011-2018”; rapporto Easo 2015; “sicurezza internazionale luiss 25.2.2018”) che descrivono l’Az. Ka. (regione sotto il controllo pakistano) come area geografica ad alta densità di conflittualità interna (per le rappresaglie tra i due stati contendenti: India e Pakistan) e, per altro verso, conclude, non comprensibilmente, per la non riconducibilità della fattispecie concreta in esame nel paradigma applicativo del conflitto armato generalizzato, per come indicato dalla giurisprudenza di legittimità ed Eurounitaria sopra ricordata.

3.5 Le restanti doglianze articolate in relazione al profilo del diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a e b e del rifugio devono invece ritenersi inammissibili perchè non censurano la ratio decidendi principale della motivazione impugnata, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto.

3.6 Rimane assorbito invece il secondo motivo articolato in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che deciderà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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