Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2006 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 28/01/2010), n.2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES

59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta procura speciale ad

litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZETAQUATTRO SPA in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOIA, 3,

presso lo studio dell’avvocato PERLINI ITALICO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2536/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27.3.07, depositata il 24/09/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza dell’11.10.94, rilevato che le parti costituite non erano comparse, nonostante l’udienza fosse fissata per rinvio di ufficio della precedente del 12.4.94, il Pretore di Frosinone, sezione di Ceccano, dichiarava estinto il giudizio attivato da C.A. per l’annullamento del licenziamento per riduzione del personale irrogatogli da Zetaquattro spa.

Con ricorso depositato il 30.11.98 il C. deduceva che l’udienza del 12.4.94 non si era tenuta, per cui il provvedimento rinvio avrebbe dovuto essere comunicato alle parti costituite.

Chiedeva, pertanto, che il Pretore, dichiarasse nullo il provvedimento di estinzione e fissasse udienza per il prosieguo del giudizio.

Il Tribunale di Frosinone, ex lege succeduto al Pretore originariamente adito con sentenza 20.3 – 15.7.03 dichiarava inammissibile il reclamo (come tale qualificato dallo stesso ricorrente), ritenendo correttamente comunicato il provvedimento di rinvio di ufficio.

Proposto appello dal C., la Corte d’appello di Roma con sentenza 27.3 – 24.9.07 rigettava l’impugnazione rilevando che, a prescindere dalla qualificazione assegnata all’originario provvedimento del Pretore (cancellazione della causa dal ruolo o estinzione del giudizio), in ogni caso il C. era incorso in decadenza; nel primo caso (cancellazione) perche’ il giudizio era stato riassunto dopo l’anno, nel secondo caso (estinzione) perche’ contro il provvedimento – costituente ordinanza – sentenza perche’ definitorio del giudizio – avrebbero dovuto essere tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione e non il reclamo allo stesso giudice.

Proponeva ricorso per cassazione il C. deducendo:

a) violazione degli artt. 112 e 151 c.p.c. e dell’art. 82 disp. att. c.p.c., nonche’ carenza di motivazione, con il quesito: il dovere di effettuare la comunicazione ex art. 82 disp. att. c.p.c. puo’ essere assolto con la trasmissione del provvedimento di rinvio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, in caso affermativo, tale modalita’ puo’ essere ritenuta valida allorquando il procuratore e’ iscritto in Ordine professionale diverso da quello cui la comunicazione e’ inviata?;

b) violazione degli artt. 307 e 308 c.p.c. a proposito della possibilita’ di proporre reclamo e non impugnazione avverso il provvedimento di estinzione, con il quesito: e’ possibile proporre reclamo avverso il provvedimento di estinzione emesso dal giudice unico in primo grado, atteso che e’ senz’altro proponibile avverso l’estinzione se dichiarata dal tribunale in composizione collegiale? E, in caso di risposta negativa, quali sono le ragioni del diverso regime processuale e tale diversita’ abbia profili di incostituzionalita’.

Si difendeva con controricorso Zetaquattro spa in liquidazione.

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in Camera di consiglio ai difensori costituiti.

Il Collegio, condividendo la relazione formulata ex art. 380 bis c.p.c., ritiene il ricorso infondato.

Il primo motivo e’, infatti, inidoneo a contestare l’assunto della Corte di appello in quanto deduce questione non conferente la pronunzia impugnata, la quale, secondo la bipartizione offerta, ha ritenuto inesperibile sia la riassunzione della causa (essendo il ricorso relativo tardivamente proposto), sia il reclamo allo stesso giudice, senza affrontare la questione della ritualita’ della comunicazione del provvedimento di rinvio dell’originaria udienza.

Quanto al secondo motivo, diretto a censurare l’affermazione che l’originario provvedimento fosse appellabile e non reclamabile, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte, con principio estensibile anche al giudice monocratico del lavoro, ritiene che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorche’ sia pronunciato in forma di decreto; pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, e’ impugnabile con l’appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice monocratico al collegio, nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice unico di primo grado (Cass. 15.3.07 n. 6023 e 22.6.07 n. 14592).

In conclusione il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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