Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2006 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.26/01/2017),  n. 2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19757-2014 proposto da:

AEROPORTI DI ROMA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

FRANCIA 178, presso lo studio dell’avvocato PIERO MANCUSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5119/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2014 R.G.N. 10525/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato PERSICO ANTONELLA per delega verbale Avvocato

MANCUSI PIERO;

udito l’Avvocato BERTOLONE BIAGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Aeroporti di Roma ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze di detta società a far tempo dal 1979 con mansioni di addetto al carico e scarico dei bagagli ed alla pulizia degli aerei in pista; di essere stato esposto a rumore senza l’ausilio di adeguati presidi protettivi; di aver conseguito rendita per malattia professionale da otopatia a carico dell’Inail nella misura del 13% con decorrenza 1/10/98; di aver riscontrato in seguito, l’insorgenza di disturbi del comportamento e dell’umore oltre ad un aggravamento della ipoacusia neurosensoriale. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva condannarsi la società al risarcimento del danno biologico conseguente all’insorgenza della patologia sindrome di Meniere nella misura di Euro 70.000,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno morale nella misura di Euro 100.000,00.

La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, nel merito contestava il fondamento delle domande chiedendone la reiezione. A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Civitavecchia, riassunto il giudizio, detto Tribunale, con sentenza n. 1139/2009 condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 9.343,12 a titolo di risarcimento del danno da inabilità permanente derivante dalla diagnosticata malattia di Meniere, nella misura dell’11%.

A seguito della impugnazione proposta dal R. per il mancato riconoscimento quale malattia professionale, della ipoacusia da rumore, nonchè del danno morale, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 9/7/2014, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società al pagamento della somma di euro 527.826,19 oltre accessori di legge, tenuto conto delle affezioni diagnosticate di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, sindrome di Meniere e sindrome ansioso – depressiva, ritenute ascrivibili, con nesso causale, alla attività di lavoro prestata.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla s.p.a. Aeroporti di Roma sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso il R..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

Si argomenta che il compendio istruttorio raccolto in prime cure deponeva nel senso della adozione da parte aziendale, di idonei mezzi di protezione da rumore e la regolare sottoposizione a controlli medici, sotto altro versante rimarcandosi che il fattore di esposizione al fattore morbigeno non era stato in alcun modo dimostrato dal lavoratore.

1.1 Il motivo è privo di pregio.

Non può, infatti, tralasciarsi di considerare che esso tende a conseguire – per il tramite della violazione dell’art. 116 c.p.c., apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione – una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai quali è pervenuta la Corte, che si palesa inammissibile in questa sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

1.2 Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

1.3 Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite a articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.4 Nello specifico va rimarcato che l’iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La fattispecie concreta è stata, infatti, oggetto di disamina da parte della Corte territoriale che facendo leva sui dati istruttori acquisiti in atti, ha osservato come la società non avesse provveduto a proteggere il suo dipendente dalla esposizione alla particolare rumorosità dell’ambiente lavorativo mediante idonei presidi (essendo emerso soltanto che aveva dotato i dipendenti di cuffie), nè avesse esercitato un adeguato controllo sull’adempimento da parte del lavoratore, nell’utilizzo degli strumenti protettivi.

In definitiva la pronuncia, per quanto sinora detto, si sottrae alla censura all’esame.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia nullità della sentenza per mutamento della causa petendi in grado di appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’art. 345 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si stigmatizza la decisione impugnata per non aver pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per mutamento della domanda. In primo grado il R. si era infatti limitato ad azionare la domanda risarcitoria con riferimento esclusivamente alla sindrome di Meniere, laddove in sede di gravame aveva modulato la propria censura anche sulla omessa valutazione della ipoacusia bilaterale afferente alla malattia di Meniere.

3. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di seguito esposto.

La prospettazione in termini di novum delle domande proposte in appello dal lavoratore, rinviene riscontro nella sequenza procedimentale degli atti come riprodotta dalla società ricorrente per il principio della autosufficienza.

Si evince da essa che il R., dopo aver fatto richiamo alla pregressa vicenda processuale – culminata nei riconoscimento della rendita da malattia professionale per la diagnosticata ipoacusia, quantificata nella misura del 13% – aveva limitato la propria pretesa esclusivamente alla sindrome di Meniere, patologia che non era stata dedotta nella causa petendi del precedente giudizio instaurato nei confronti dell’Istituto, in quanto all’epoca non ancora diagnosticata.

In tal senso depone il tenore del ricorso introduttivo riportato dalla società Aeroporti di Roma, nella coordinazione fra la parte espositiva e quella conclusiva, in cui la domanda è stata espressamente limitata al conseguimento del risarcimento del danno biologico e morale, scaturito dall’insorgenza della patologia “sindrome di Meniere”.

4. Nell’ottica descritta, l’atto di gravame – avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) connesso alla patologia “ipoacusia bilaterale” – appare all’evidenza, eccedente rispetto ai limiti tracciati dal ricorso di primo grado, configurando una domanda nuova – come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell’inerente violazione del divieto, anche d’ufficio, in funzione dell’attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione).

Ciò si verifica – come affermato da questa Corte in numerosi approdi – allorquando gli elementi dedotti in secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio ai mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello; per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (in tal: sensi, vedi Cass. 8/4/2010 n. 8342).

Si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della “causa petendi” quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, tendano ad un risultato concreto non perseguito nel precedente grado di giudizio, ovvero quando la domanda risulti fondata su una situazione di fatto o di diritto non prospettata innanzi al primo giudice si da comportare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (vedi ex aliis, Cass. 23/7/2015 n. 15506).

Applicando gli enunciati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che l’introduzione in grado di appello di una nuova causa petendi (ipoacusia da rumore quale componente inscindibile della malattia di Meniere) rispetto a quello indicato in primo grado (sindrome di Meniere), abbia modificato, ampliandolo, il thema decidendum alterando l’oggetto sostanziale della domanda ed i termini della controversia.

5. Sotto tale versante non può, inoltre, mancarsi di considerare che le ulteriori deduzioni formulate dal lavoratore in sede di gravame, volte ad inserire anche la patologia ipoacusica nel contesto del thema decidendum, vulnerino i principi affermati da questa Corte (vedi Cass. 27/7/2509 n. 17457, Cass. 29/07/2014 n. 17176, e, da ultimo in motivazione, Cass. 10/11/2016 n. 22937), da ribadirsi in questa sede, alla cui stregua “nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’appello risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al “petitum” che alla “causa petendi”, neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando bere richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una “emendatio libeli”, permessa solo all’udienza di discussione di primo grado, “previa autorizzazione dei giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge” (circostanza, questa, assolutamente non verificatasi nella fattispecie).

6. Nè può ritenersi che dette conclusioni contrastino con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la modifica della domanda può riguardare anche i suoi elementi oggettivi, vale a dire il petitum e la causa petendi (così Cass. S.U. 15/6/2015 n. 12310), essendo quella decisione fondata sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 183 c.p.c. segnatamente delta disciplina concernente la concessione di termini a difesa per formulare eccezioni e proporre nuovi mezzi di prova alla parte che subisca il mutamento della domanda), che nel rito speciale del lavoro non trova applicazione (così Cass. sez. lav. 10/5/2016, n. 9471).

7. In tal senso, detto secondo motivo va accolto, restando assorbite le ulteriori censure attinenti alla liquidazione del danno ed al regime delle spese, tutte successive in ordine logico.

La pronuncia impugnata deve, quindi, essere cassata, e la causa rinviata alla Corte designata in dispositivo che, applicando gli enunciati principi, provvederà a rideterminare il risarcimento del danno biologico e del danno morale risentiti dal R. e connessi alla sola patologia sindrome di Menier oggetto della pretesa azionata, provvedendo altresì sulle spese delle presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Cole d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 22017

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