Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2006 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 24/01/2019), n.2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30288-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI IACP CATANIA, domiciliato in ROMA

P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MUSCARA’ (avviso

postale ex art. 135);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2590/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2018 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con una serie di istanze l’Istituto autonomo case popolari di Catania ha chiesto la revisione dei classamenti degli immobili di sua proprietà.

L’Ufficio del territorio di Catania ha disposto l’archiviazione delle menzionate istanze.

L’Istituto autonomo case popolari di Catania ha proposto ricorso, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania, contro il suddetto provvedimento di archiviazione.

La Ctp di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 788/8/2011, ha accolto il ricorso.

L’Ufficio del territorio di Catania ha proposto appello.

La Commissione tributaria regionale di Palermo, Sez. dist. di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2590/17/2014, ha respinto l’appello.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Istituto autonomo case popolari di Catania ha depositato controricorso.

L’Istituto autonomo case popolari di Catania ha depositato memoria scritta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si osserva che le considerazioni svolte dalla Ctr di Palermo, Sez. dist. di Catania, in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado concernono solo una statuizione di tale sentenza (quella relativa all’annullamento dell’attribuzione di diverse categorie alle unità immobiliari della medesima superficie di uno stesso edificio), mentre tutte le altre sono state oggetto dell’appello e, pertanto, anche del ricorso per cassazione.

Ne consegue che, per la parte della decisione di prime cure non coperta dal giudicato, il presente gravame è ammissibile.

2. Con il suo primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 18, comma 2, lett. d), e art. 19, perchè la Ctr avrebbe errato nel considerare impugnabile la summenzionata risposta, avvenuta tramite archiviazione, alle istanze di revisione dell’Istituto autonomo case popolari di Catania.

Inoltre, contesta la genericità del ricorso introduttivo del giudizio.

Innanzitutto, si osserva che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. f), stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate del medesimo d.lgs., art. 2, comma 3, norma quest’ultima che annovera nell’oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti “l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo…. nonchè quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”. L’atto di diniego della variazione catastale emesso dall’Ute, a seguito di richiesta del contribuente, concerne senza dubbio una delle operazioni catastali menzionate nel cit. art. 2 – e, in particolare, l’attribuzione della rendita catastale all’immobile posseduto – ed è, quindi, impugnabile dinanzi le commissioni tributarie (Cass., Sez. 5, n. 19379 del 15 luglio 2008; con riferimento al silenzio rigetto, Cass., Sez. 6-5, n. 3001 del 13 febbraio 2015).

Il rilievo concernente la genericità del ricorso di primo grado è, invece, inammissibile poichè, dalla lettura del ricorso e della sentenza della Ctr, non emerge la questione sia stata proposta in appello.

Se ne ricava il rigetto del motivo.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omessa motivazione della sentenza.

La doglianza è inammissibile, stante la sua estrema genericità, non essendo stati neppure indicati i profili rilevanti per la decisione che non sarebbero stati presi in esame dalla Ctr.

4. Il ricorso è, quindi, infondato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Essendo stato il ricorso proposto da una Amministrazione statale, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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