Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20059 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20059 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 88/2017 R.G. proposti da
IC SERVIZI S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Renato Bonarrigo, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Femìa, con domicilio eletto in Roma, via G. Bazzoni, n. 15;
– ricorrente e

INFOCALL S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Carlo Micchi,
rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Di Candilo e Alessandra Mari, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via F. Corridoni,
14;
– ricorrente contro
INFOCONTACT S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona
dei commissari straordinari p.t. Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Francesco Perrini e Avv. Federico Sutti, rappresentata e difesa dagli Avv. Nicola Irti

Data pubblicazione: 30/07/2018

e Alfredo Irti, con domicilio eletto in Roma, via A. Vesalio, n. 22;
– resistente e
INFOCALL SH.P.K., ALPHA GROUP S.R.L. in liquidazione, PANE AMELIA, PANE GIUSEPPE, VESSICHELLI RITA, PANE MARIANO, PANE PAOLA, INFOCALL
S.R.L. in liquidazione, GRAZIANI GIULIA, GRAZIANI LUISA, GRAZIANI RO-

– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme depositata il 18 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018
dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 18 novembre 2006, il Tribunale di Larnezia Terme
ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alle domande proposte dalla
Infocontact S.r.l. in amministrazione straordinaria nei confronti di Mariano,
Giuseppe, Paola e Amelia Pane, Rita Vessichelli, Luisa, Giulia e Roberto Graziani, l’IC Servizi S.r.l. in liquidazione, l’Infocall S.r.l. in liquidazione, l’Infocall Sh.p.k. e l’Alpha Group S.r.l. in liquidazione, rimettendo le parti dinanzi
al Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d’impresa.
Premesso che l’attrice ha dedotto l’inefficacia, ai sensi degli artt. 65 e
66 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dei rimborsi dei finanziamenti effettuati
dai soci, proponendo azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, azione di nullità, annullamento o inefficacia di contratti di locazione,
domanda di restituzione dei relativi canoni e di pagamento dei corrispettivi
di servizi resi e di somme mutuate, azione di responsabilità per direzione e
coordinamento ed azione di responsabilità extracontrattuale, il Tribunale ha
escluso l’operatività della vis attractiva del foro fallimentare, osservando che

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BERTO;

la stessa presuppone un rapporto non occasionale della domanda con la
procedura fallimentare e la sua rilevanza ai fini dell’accertamento del passivo, non ricorrenti nella specie, ed aggiungendo che le azioni d’inefficacia
presentano identità di oggetto e di titolo con quella di cui all’art. 2467 cod.
civ., la cui violazione costituisce anche il presupposto dell’azione di responsabilità. Rilevato inoltre che l’attrice ha proposto una serie di azioni di chiara

dicare la competenza del tribunale fallimentare, ha affermato che la competenza funzionale per l’azione sociale di responsabilità attribuita alle sezioni
specializzate in materia d’impresa si estende anche alle cause connesse.
2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto istanze di regolamento
di competenza l’IC Servizi e l’Infocall, la quale ha depositato anche memoria. L’Infocontact ha resistito con memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A sostegno dell’istanza, l’IC Servizi denuncia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 3, comma terzo, del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168,
come novellato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in legge 24 marzo
2012, n. 27, osservando che, nell’estendere la competenza della Sezione
specializzata in materia d’impresa alle domande proposte nei suoi confronti,
l’ordinanza impugnata non ha considerato che, in quanto aventi ad oggetto
l’annullamento di un contratto di locazione e la restituzione o la riduzione ad
equità dei canoni versati, le stesse sono del tutto autonome rispetto alle azioni sociali, con le quali non presentano alcun profilo di connessione. Premesso infatti che l’art. 3, comma terzo, cit. fa riferimento esclusivamente
alle ipotesi di connessione previste dagli artt. 31-33 cod. proc. civ., che
consentono di derogare agli ordinari criteri di competenza, con esclusione
quindi delle ipotesi di connessione meramente soggettiva o impropria, afferma che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per
aver posto in essere atti privi di utilità per la società prescinde totalmente
dall’invalidità dei contratti stipulati. La proposizione congiunta di tale azione
con quella di annullamento può quindi dar luogo al più ad un’ipotesi di cu-

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natura sociale, non derivanti dallo stato d’insolvenza e quindi inidonee a ra-

mulo soggettivo che, in quanto non fondato su un rapporto sostanziale unico, non può comportare modificazioni della competenza, soprattutto quando
la stessa ha carattere inderogabile. Poiché nella specie la domanda proposta
nei confronti di essa ricorrente ha ad oggetto un contratto di locazione, il
Tribunale avrebbe dovuto pertanto declinare la propria competenza in favore non già della Sezione specializzata in materia d’impresa, ma, ai sensi de-

esclusivo per i rapporti di locazione, trattandosi del giudice del luogo in cui è
situato l’immobile locato.
2. L’Infocall deduce a sua volta la violazione degli artt. 187, 281-bis e
281-quinquies cod. proc. civ., rilevando che, nel riservarsi la decisione sulla
competenza, il Tribunale ha omesso d’invitare le parti a precisare le conclusioni e di fissare un’apposita udienza, nonché di disporre lo scambio delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica, con conseguente lesione
del diritto di difesa.
Lamenta inoltre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma
terzo, del d.lgs. n. 168 del 2003 e degli artt. 28 e 40 cod. proc. civ., osservando che tra la domanda proposta nei confronti di essa resistente e quelle
proposte nei confronti degli altri convenuti non è configurabile alcun rapporto di connessione, in considerazione della diversità del petitum e della causa
petendi, consistenti per la prima nel pagamento di somme dovute in virtù di
un contratto di servizi, e per le altre nel risarcimento dei danni per responsabilità gestorie o di controllo. Trattasi pertanto di cause autonome e scindibili, tra le quali non può ravvisarsi neppure un rapporto di pregiudizialità
in senso tecnico, non essendovi identità di parti, e non potendo quindi la
decisione pronunciata nei suoi confronti spiegare efficacia di giudicato nei
rapporti tra le altre parti. Afferma pertanto che il giudice competente deve
essere individuato in base all’art. 16 del contratto posto a fondamento della
domanda, che devolve le relative controversie in via esclusiva al foro di Roma, sostenendo che, anche a voler escludere l’operatività di detta clausola,
dovrebbe riconoscersi ugualmente la competenza del Tribunale di Roma, ai
sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ., avuto riguardo alla sede legale di
entrambe le parti ed al domicilio eletto nel contratto.

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gli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ., del Tribunale di Cosenza, quale foro

3. Tanto premesso, si rileva innanzitutto che, a seguito dell’ordinanza
emessa il 31 ottobre 2017, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Infocall Sh.p.k., dell’Alpha Group S.r.l. e di
Amelia Pane, i ricorsi sono stati ritualmente notificati alle prime due, rispettivamente presso la sede legale ed il domicilio del legale rappresentante, residente in Italia. Nei confronti della Pane, la notifica ha avuto invece esito

go diverso dall’indirizzo estero indicato, ma la circostanza non assume alcun
rilievo ai fini dell’ammissibilità del regolamento, essendo stata l’integrazione
disposta erroneamente, e dovendosi quindi procedere alla revoca dell’ordinanza in parte qua, in quanto la Pane non risulta destinataria dell’impugnazione, dal momento che l’attrice ha rinunciato alla domanda proposta nei
suoi confronti, con dichiarazione resa a verbale nell’udienza che ha preceduto la pronuncia dell’ordinanza impugnata.
4. Si osserva inoltre che, anche a seguito delle innovazioni introdotte
dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato la disciplina
della decisione sulla competenza, sostituendo la forma della sentenza con
quella dell’ordinanza, la pronuncia di tale provvedimento, tanto se affermativo quanto se negativo della competenza, presuppone necessariamente la
rimessione della causa in decisione, ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc.
civ. (ovvero degli artt. 180 e 281-quinquies cod. proc. civ., per il procedimento dinanzi al giudice monocratico), preceduta dall’invito a precisare le
conclusioni e dall’assegnazione del termine per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica; l’omissione di tali adempimenti non
comporta nella specie l’inammissibilità del regolamento di competenza, riflettendosi sul regime d’impugnazione del provvedimento soltanto in caso di
decisione affermativa, a meno che dalla stessa non possa desumersi inequivocabilmente l’intento di definire una volta per tutte la questione di competenza, ma non precludendo la proposizione di tale mezzo d’impugnazione, in
caso di decisione negativa (cfr. Cass., Sez. VI, 4/09/2015, n. 17650;
10/10/2013, n. 23095; 21/07/2011, n. 16005).
La mancata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e del
termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re-

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negativo, a causa dell’intervenuto trasferimento della destinataria in un luo-

plica non può considerarsi neppure sufficiente a determinare la nullità della
sentenza stessa, occorrendo, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che l’irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. III, 9/04/2015, n. 7086;
23/02/2006, n. 4020; 13/11/2003, n. 17133). Tale lesione nella specie è
rimasta sostanzialmente indeterminata, non essendo stato dedotto che l’im-

difese scritte abbia impedito alle parti (e segnatamente all’Infocall) di sviluppare ulteriori e rilevanti argomentazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni, rispetto a quelle già svolte nelle precedenti fasi del giudizio, sicchè la censura deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità.
5. La domanda proposta dall’Infocontact ha ad oggetto a) la dichiarazione d’inefficacia, ai sensi dell’art. 65 o dell’art. 66 della legge fall. ed in
subordine dell’art. 2467 cod. civ., dei versamenti eseguiti in favore di Mariano Pane a titolo di rimborso di finanziamenti da lui effettuati in qualità di
socio della società attrice, con la condanna del convenuto alla restituzione,
b) la dichiarazione di nullità o l’annullamento di un contratto di locazione
stipulato dall’Infocontact con l’IC Servizi, per difetto di causa o per conflitto
d’interessi, ed in subordine la riduzione del canone di locazione ad equità,
con la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, c) la condanna dell’Infocall S.r.l., dell’Infocall Sh.p.k. e dell’Alpha Group al pagamento di somme dovute alla società attrice, d) l’accertamento della responsabilità di Mariano, Giuseppe e Paola Pane ed Alfonso
Graziani, in qualità di amministratori dell’Infocontact, con la condanna dei
primi tre e di Luisa, Roberto e Giulia Graziani, in qualità di eredi del terzo, al
risarcimento dei danni arrecati alla società attraverso il predetto rimborso, il
compimento dei predetti atti e la mancata riscossione dei predetti crediti, e)
l’accertamento della responsabilità di Mariano, Giuseppe e Paola Pane, Rita
Vessichelli, Alfonso, Luisa, Roberto e Giulia Graziani per negligente attività
di direzione e coordinamento del Gruppo, con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni.
Orbene, le domande proposte nei confronti delle società ricorrenti sono
indubbiamente caratterizzate da petita e causae petendi diverse da quelle

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possibilità di precisare le conclusioni e di assolvere l’onere di deposito delle

proposte nei confronti degli amministratori della società attrice e dei titolari
del potere di direzione e coordinamento del gruppo cui la stessa appartiene:
queste ultime hanno infatti ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati
dalla violazione rispettivamente dei doveri che la legge o lo statuto sociale
pongono a carico degli amministratori e dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società eterodiretta, e per titolo i compor-

hanno ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a
titolo di canone di locazione in favore dell’IC Servizi e il pagamento dei corrispettivi dei servizi resi all’Infocall, e per titolo i pagamenti effettuati in favore della prima ed il contratto stipulato con la seconda. Tra le relative controversie non è pertanto configurabile una connessione in senso proprio, in
quanto dipendente dall’identità dell’oggetto o del titolo, e neppure un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, vertendo le controversie
tra soggetti diversi almeno dal lato passivo, e non essendo quindi la decisione delle une idonea a spiegare efficacia di giudicato nell’ambito delle altre: sebbene, pertanto, l’esito delle domande proposte nei confronti dell’IC
Servizi e dell’Infocall sia destinato a condizionare quello delle domande proposte nei confronti degli amministratori e dei gestori del gruppo, nel senso
che l’accoglimento delle prime, comportando il venir meno della diminuzione
patrimoniale posta a fondamento delle seconde, consentirebbe di escludere
la responsabilità degli amministratori e dei gestori, almeno per una parte
dei danni loro ascritti, devono ritenersi insussistenti i presupposti che, ai
sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., giustificano normalmente la proposizione
cumulativa o la riunione delle cause dinanzi al medesimo giudice, in deroga
agli ordinari criteri di competenza. La controversia tra l’attrice e l’IC Servizi,
riguardando un rapporto di locazione, spetta d’altronde, ai sensi dell’art. 21
cod. proc. civ. al giudice del luogo in cui si trova l’immobile locato, la cui
competenza, avendo carattere inderogabile, ai sensi dell’art.

447-bis cod.

proc. civ., esclude, in linea di principio, l’ammissibilità del cumulo dinanzi ad
un giudice diverso.
L’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, nell’attribuire alle sezioni specializzate la competenza per le cause relative a rapporti societari, ivi compresi

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tamenti in cui si sono concretizzate le predette violazioni, mentre le prime

quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i
componenti degli organi amministrativi o di controllo (comma secondo, lett.
a), estende peraltro la predetta competenza alle cause ed ai procedimenti
che presentano «ragioni di connessione» con le stesse (comma terzo), in tal
modo facendo trasparire l’intento del legislatore di ampliare l’ammissibilità
del cumulo oggettivo anche ad ipotesi diverse da quelle riconducibili agli

rale dell’espressione usata, il cui riferimento a mere «ragioni» di connessione, anzichè ad una «connessione» propriamente detta, sembra evocare la
terminologia adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ad
altri istituti, il cui ambito applicativo viene comunemente ritenuto più ampio
di quello predicabile in base ad un’interpretazione rigorosa dei relativi presupposti (cfr. in tema di azione revocatoria, l’affermazione della sufficienza
di mere «ragioni di credito» ai fini della legittimazione dell’attore). Un’interpretazione restrittiva della nozione di connessione cui fa riferimento la predetta disposizione risulterebbe d’altronde distonica rispetto all’ampiezza di
quella emergente dal comma primo, lett. a), dello stesso art. 3, il quale attribuisce alle sezioni specializzate in materia d’impresa la competenza per le
controversie di cui all’art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ovverosia
quelle in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, espressamente estesa dalla lettera a) di tale disposizione alle materie che presentano «ragioni di connessione, anche impropria», con quelle spettanti alle sezioni specializzate.
La sussistenza di un rapporto di connessione impropria tra le domande
proposte nei confronti dell’IC Servizi e dell’Infocall e quelle proposte nei
confronti degli amministratori dell’Infocontact e dei gestori del gruppo di cui
la stessa fa parte può dunque ritenersi sufficiente a giustificarne la trattazione congiunta dinanzi alla sezione specializzata in materia d’impresa competente per territorio, la cui vis attractiva, come concordemente ritenuto
dalla dottrina, è destinata a cedere esclusivamente in presenza della competenza funzionale di un altro giudice, mentre prevale su tutti gli altri criteri
di competenza, sia forti (materia, valore e territorio inderogabile), sia deboli
(territorio semplice): nella specie, quindi, essa deve considerarsi prevalente

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artt. 33 e ss. cod. proc. civ. In tal senso depone innanzitutto il tenore lette-

sia rispetto al foro inderogabile previsto per l’impugnazione del contratto di
locazione stipulato con l’IC Servizi, sia rispetto al foro convenzionale fatto
valere dall’Infocall. L’unica competenza che nella specie avrebbe potuto essere considerata prevalente rispetto a quella della sezione specializzata è
quella funzionale del tribunale fallimentare, al quale, ai sensi dell’art. 24
della legge fall., sarebbe spettata la decisione in ordine alle domande pro-

quanto derivanti dalla procedura concorsuale: la mancata proposizione della
istanza di regolamento ad opera dei destinatari delle predette domande,
comportando la formazione del giudicato in ordine alla relativa competenza,
esclude tuttavia la possibilità di far valere la connessione delle stesse con
quelle promosse nei confronti degli altri convenuti, al fine di determinare lo
spostamento della competenza in favore del tribunale fallimentare.
6. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 28/06/2018
Il P’ – sidente

poste ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge fall. e dell’art. 2467 cod. civ., in

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