Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20059 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/09/2020), n.20059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25449/2014 R.G. proposto da:

C.B. rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Angelo Angeloni con domicilio eletto in Roma, via E.

d’Arborea n. 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD s.p.a.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 252/22/13 depositata il 29/07/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. Succio Roberto;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo la cartella oggetto del ricorso di primo grado, limitatamente alle somme dovute per IRPEF 2004 e addizionale regionale relativa e per IRAP, dichiarando non applicabile alla fattispecie in esame, quanto all’addizionale regionale IRPEF ed IVA 2005 pure azionata con la medesima cartella impugnata, la disciplina di definizione delle c.d. liti minori di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, come convertito in legge;

– tal diniego era stato oggetto di impugnazione unitamente al gravame proposto contro la sentenza della CTP;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi e memorie, resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

– con il primo motivo di ricorso il contribuente censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 30, comma 12 come convertito in L. n. 111 del 2011 per avere la CTR erroneamente ritenuto inapplicabile la disciplina condonistica di cui sopra agli atti di liquidazione (quindi alla cartella impugnata), in quanto detta disciplina troverebbe applicazione solo per gli atti di accertamento;

– il motivo è fondato;

– questa Corte ha già ripetutamente affermato che “in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, le controversie relative a cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che non sia stata preceduta da avviso accertamento e costituente, quindi, il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente) con le quali si denuncino non già – o non solo – vizi propri della cartella, ma motivi attinenti alla legittimità della pretesa tributaria, facendo eventualmente valere il diritto alla emendabilità della dichiarazione” (Cass. n. 23269 del 2018; n. 32132 del 2018; n. 31049 del 2018, in motivazione; in ultimo anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3759 del 08/02/2019 e n. 27271 del 24/10/2019);

– il Collegio intende dare continuità a tale orientamento e, pertanto deve dichiararsi illegittimo e caducarsi il diniego di definizione ai sensi del citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39;

– il secondo motivo, con il quale ci si duole dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda, svolta in via subordinata, diretta a ottenere (in caso di conferma della illegittimità della definizione) la restituzione della somma versata per l’accesso alla disciplina condonistica, è assorbito nella decisione del precedente mezzo, restando la somma definitivamente appresa dall’Erario quale contropartita dell’effetto estintivo delle pretese tributarie azionate con l’atto impugnato;

– conseguentemente il primo motivo di ricorso merita accoglimento; il secondo motivo è assorbito; l’impugnato diniego è per l’effetto annullato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e annulla il diniego alla definizione della lite; compensa le spese dei gradi del merito; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

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