Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20059 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23732-2018 proposto da:
K.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANNA PACINI;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1131/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 28/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con il quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale sul rilievo, che non avendo l’appellante provveduto a depositare la copia notificata dell’ordinanza impugnata e la copia notificata dell’atto di impugnazione, “la Corte non è in condizioni di poter svolgere alcuna valutazione in punto di tempestività dell’appello: da un lato, difatti, non si ha contezza della data in cui il ricorrente in primo grado, o il suo difensore, hanno avuto comunicazione del provvedimento del Tribunale, e dall’altro non si ha notizia alcuna in ordine alla data in cui il ricorso d’appello, con il correlativo decreto di fissazione è stato notificato alla controparte”.
Ne è perciò chiesta la cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, assumendosi con il primo la violazione dell’art. 325 c.p.c., perchè sarebbe evincibile dal “provvedimento del Presidente del Tribunale di Brescia in data 7.6.2001” e dallo “storico del fascicolo RG 848/2016”, che l’ordinanza è stata pubblicata il 21.4.2016 e che l’appello è stato proposto il 20.5.2016 e quindi entro il termine dell’art. 325 c.p.c.; con il secondo, la violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c., perchè in difetto di notificazione del provvedimento impugnato, si applica il termine lungo decorrente dalla pubblicazione, sicchè, essendo questa avvenuta il 21.4.2016, la costituzione della controparte il 22.10.2016 comproverebbe la sua osservanza; con il terzo la violazione dell’art. 156 c.p.c. perchè la costituzione della controparte avrebbe sanato ogni eventuale nullità.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non merita accoglimento.
3. I primi due motivi esaminabili congiuntamente, anche in disparte dalla considerazione che per la specialità della disciplina dettata dall’art. 702-quater c.p.c. all’appello nel procedimento sommario di cognizione non si applica l’art. 325 c.p.c., involgono la valutazione di una questione meritale censurandosi non già un vizio di individuazione o di sussunzione quale si configurerebbe se nel giudizio sul fatto contemplato dalla norma la Corte d’Appello avesse ritenuto di regolare la vicenda al suo esame applicando o non applicando le norme rubricate, ma l’apprezzamento in fatto operato dalla Corte d’Appello, che, di fronte alla mancata produzione della copia notificata o comunicata dell’ordinanza impugnata, nonchè della copia notificata dell’atto di impugnazione, senza procedere a qualsiasi valutazione in diritto, si è venuta a trovare nelle condizioni di non poter svolgere alcuna valutazione in punto di tempestività dell’appello.
4. Il terzo motivo è infondato posto che “l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato” (Cass., Sez. II, 5/06/2015, n. 11666).
5. Il ricorso va dunque respinto senza spese in difetto di costituzione avversaria.
6. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019