Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20059 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 06/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3429-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 562/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a G.C. – assunta con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato a due motivi;

G.C. è rimasta intimata;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, sicchè agli stessi non si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un trattamento differente con riguardo alla progressione economica legata all’anzianità di servizio;

inoltre – assumendo la violazione dell’art. 2947 c.c., e art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ha impugnato in via meramente subordinata la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale anzichè quinquennale.

Ritenuto che:

la prima censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

la seconda – per come già ritenuto, in vicende analoghe a quella in esame, da questa Corte con le sentenze nn. 9057 e 9740/2017 – è inammissibile, poichè non è indicato in quali termini la questione prospettata potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa dei lavoratori potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione;

non vi è luogo per una pronuncia di condanna alle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA