Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20059 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 06/10/2016), n.20059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10069-2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

E.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA BOTTONI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19888/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 22/10/2012, R.G. N. 48615/2008;

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il

26/03/2013, R.G. N. 6918/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH Elena;

udito l’Avvocato STEFANO MUCCIFUORA per delega DONATELLA BOTTONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) E.R. citava in giudizio il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per colpa omissiva in relazione ai compiti istituzionali di farmaco – vigilanza del Ministero, derivanti dalla contrazione di epatite C post – trasfusionale nel (OMISSIS). Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 22.10.2012, accoglieva la domanda, respingendo le eccezioni di intervenuta prescrizione e di compensatio lucri cum damno sollevate dal Ministero. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 26.3.2013, dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame, affermando la risarcibilità del danno subito in considerazione della violazione degli obblighi di vigilanza e prevenzione dell’amministrazione nonchè delle conoscenze scientifiche diffuse sin da prima degli anni settanta, e ritenendo altresì di confermare il rigetto dell’eccezione di prescrizione (per mancata indicazione delle circostanze di fatto da cui desumere la conoscibilità, in data anteriore alla presentazione della domanda, della riferibilità del contagio alla trasfusione del (OMISSIS)) e della compensazione tra risarcimento ed indennità di cui alla L. n. 210 del 1992 (in assenza di prova dell’aliunde perceptum).

Avverso la sentenza del Tribunale, il Ministero della Salute propone ricorso basato su tre motivi. Resiste con controricorso E.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Ministero della Salute, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e lamenta che siano stati ritenuti sussistenti sia il nesso causale, sia la colpa omissiva del Ministero, per l’epatite post trasfusionale contratta dalla E. già nel (OMISSIS), ovvero in un’epoca nella quale non era ancora noto il virus HBV.

2. Con il secondo motivo il Ministero lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., avendo, il Tribunale, ritenuto di far decorrere la prescrizione dalla data di presentazione della domanda di indennizzo ex L. n. 201 del 1992 (ossia dall’11.5.2006) mentre, usando l’ordinaria diligenza, la consapevolezza delle cause del contagio poteva avvenire già nel 2003, quando, all’esito di specifici accertamenti clinici, era stata riscontrata una positività ad anticorpi anti – HCV.

3. Con il terzo motivo il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in materia di compensatio lucri cum damno in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto che le fonti delle due obbligazioni (risarcimento del danno e indennizzo ex L. n. 210 del 1992) non sono confondibili tra loro, avendo la giurisprudenza di legittimità sottolineato che – trattandosi di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto, il Ministero della salute, ed aventi causa nel medesimo fatto, la trasfusione di sangue – va operato lo scomputo dell’indennizzo dalle somme ottenute a titolo di risarcimento del danno al fine di evitare un ingiustificato arricchimento della vittima.

4. Il primo motivo è infondato.

Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che il Ministero della Salute è tenuto ad esercitare una attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione di sangue e di uso di prodotti emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass. S.U. nn. dalla 576 alla 584 del 2008). Esse hanno altresì affermato che in tema di patologie conseguenti ad infezione coni virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo (Cass. S.U. n. 576 del 2008) da ultimo Cass. 11792/del 2016.

I principi affermati, ai quali si intende in questa sede dare continuità, sono stati richiamati numerose volte da questa Corte in pronunce successive (tra le quali Cass. n. 17865 del 2011, Cass. n. 2232 del 2016, Cass n 20933 del 2015) e non risultano contraddetti dalla sentenza impugnata.

Il Tribunale ha in primo luogo accertato – con accertamento in fatto non censurabile – che si sia verificato il contagio postrasfusionale di virus HCV a carico della E. nel (OMISSIS), e quindi ha ritenuto, sulla base di una accurata ricostruzione degli obblighi normativi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo in capo al Ministero, dando continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite nel (OMISSIS), sia configurabile la responsabilità del Ministero della Salute per i danni provocati alla E. dal contagio verificatosi nel (OMISSIS), avendo il Ministero violato i propri obblighi di vigilanza sulla sicurezza del sangue e di adozione delle misure necessarie per evitare rischi per la salute umana già all’epoca esistenti ed esercitabili (sulla scorta delle prescrizioni previste dal D.P.R. n. 1256 del 1971) allo scopo di prevenire la possibilità di sottoporre soggetti bisognosi di trasfusioni alla somministrazione di sangue infetto.

5. Il secondo motivo non è fondato.

Le Sezioni Unite innanzi citate hanno chiarito che la responsabilità del Ministero della salute per i danni suindicati ha natura extracontrattuale, sicchè il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi del medesimo art. 2947, comma 3. In ogni caso, ciò che qualifica la fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione è, da un lato, il reato che viene invocato come presupposto e, dall’altro, il titolo che sta a fondamento della domanda (lesioni colpose, in caso di azione dell’interessato o degli eredi iure hereditatis, reato soggetto a prescrizione quinquennale, ovvero omicidio colposo, in caso di azione degli eredi iure proprio, reato soggetto a prescrizione decennale). La giurisprudenza ha altresì chiarito che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4 o con accertamenti diagnostici bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (tra le altre, Cass., S.U. n. 576/2008; Cass. nn. 16550/2013, 28464/2013, 16813/2015, 5964/2016). Non si richiede, dunque, la certezza della conoscenza, bensì la conoscibilità della riconducibilità della malattia al fatto del terzo, valutata alla stregua di un duplice parametro, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto rappresentati rispettivamente dall’ordinaria diligenza e dal livello di conoscenze scientifiche dell’epoca – entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un’indagine di tipo psicologico, non potendosi dare rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. E poichè l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare (come ha ritenuto, nella specie, il giudice del merito) che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve, comunque, aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.

Posto che non vi è contestazione alcuna sull’accertamento operato dal giudice di merito in ordine alla data – risalente all’anno (OMISSIS) – di presentazione, da parte della E., della domanda di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, risulta corretta la decisione del Tribunale in ordine alla mancata maturazione della prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla E. con atto di citazione notificato al Ministero il 12.6.2008 e, dunque, prima del decorso del termine di cinque anni dalla presentazione della richiesta di indennizzo. Il giudice del merito ha, infatti, evidenziato che in occasione degli accertamenti specialistici effettuati nel 2003 si è potuto solamente appurare la slatentizzazione della sintomatologia percepita dalla E. (“in un quadro clinico iniziale connotato da un senso di malessere fisico non qualificato sotto il profilo diagnostico”), è stata avviata la terapia antivirale necessaria “in seguito alla quale per le informazioni acquisite in ambiente clinico dalla persona malata, è stata rappresentata la domanda di riconoscimento dell’indennizzo”.

6. Il terzo motivo è fondato.

Invero – pur avendo il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992 – nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della Salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. S.U. n. 584/2008). Deve, invero, evidenziarsi che entrambe le attribuzioni patrimoniali hanno causa nel medesimo fatto lesivo (trasfusione di sangue). In particolare – considerato che il diritto al risarcimento del danno conseguente ad una lesione si concreta in un diritto di credito (diverso da quello inciso) ad essere tenuto, per quanto possibile, indenne delle conseguenze negative che da quell’evento lesivo derivano, mediante il ripristino del bene perduto o la riparazione/eliminazione della perdita (ovvero la consolazione/soddisfazione/compensazione, se la riparazione non è possibile) – è evidente che tale diritto di credito può essere riconosciuto nei limiti in cui quelle conseguenze negative non siano state eliminate per effetto della corresponsione dell’indennizzo riconosciuto in dipendenza del “medesimo evento, altrimenti verificandosi un’indebita locupletazione” (cfr. Cass. n. 22622/2012 in motivazione e 2785/20115).

Nel caso specifico i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato a seguito del riconoscimento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, per effetto del medesimo evento lesivo avrebbero, dunque, dovuto essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale, al fine di verificare se e in quali limiti il pregiudizio subito risultava eliminato o ridotto per effetto di siffatto riconoscimento, con conseguente deducibilità dell’indennizzo (indipendentemente dall’effettivo pagamento, poichè ciò attiene alla fase dell’esecutiva) dalle somme per cui vi è condanna a titolo risarcimento a carico del Ministero.

7. In conclusione, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo, accolto il terzo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione ex art. 383 c.p.c., u.c..

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo ricorso, accoglie il terzo e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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