Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20058 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20180-2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7

presso lo studio dell’avvocato LUCA BARBERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE

GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 503/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Torino, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, perchè, non essendo disponibile la videoregistrazione di cui al medesimo art. 35-bis, comma 8, il decidente aveva proceduto a rigettare la domanda senza fissare l’udienza di comparizione del ricorrente avanti a sè.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato di ricorso in ragione del principio già affermato da questa Corte, secondo cui “la mancanza della videoregistrazione della audizione del richiedente avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante nella medesima occasione” (Cass., Sez. VI-I, 12/12/2018, n. 32073).

3. Nè ha rilevanza in contrario opporre che al momento della presentazione della domanda di protezione e al momento della audizione del richiedente avanti alla Commissione territoriale la videoregistrazione non era prevista in via generale e non era obbligatoria, dovendo al riguardo osservarsi, come già altrove, che “il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32029).

4. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato e la causa rinviata al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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