Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20058 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9437-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE SALOTTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARiA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA

SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 606/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.C., quale socia accomandataria di Elfa di C.C. & c. s.a.s., ha proposto domanda diretta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti; nella pendenza del giudizio ha poi proposto opposizione contro gli avvisi di addebito notificati nell’interesse dell’Inps, volti ad ottenere il pagamento dei contributi da versare nella predetta gestione a partire dal 2008;

2. riuniti i giudizi, il Tribunale di Lucca ha accolto le domande e ha dichiarato non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito; ha compensato in parte le spese del processo e ha condannato l’Inps al pagamento della restante parte (2/3);

3. l’Inps ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Firenze e anche la C. ha spiegato ricorso incidentale in ordine alle spese;

4. la Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 6/10/2015, ha rigettato entrambe le impugnazioni, ritenendo, quanto all’appello principale, l’insussistenza dei requisiti per l’iscrizione della C. nella Gestione commercianti, essendo stato accertato che la società di cui era socia accomandataria svolgeva la sola attività di riscossione dei canoni di locazione dell’unico immobile cui era proprietaria, attività non configurante esercizio di attività commerciale; quanto all’appello incidentale, ha ritenuto corretta la liquidazione unitaria delle spese successive alla riunione delle cause e giustificata la riduzione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, nonchè legittima la compensazione parziale delle spese, alla luce della particolare controvertiiblità della questione; ha quindi compensato le spese del grado;

3. contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione di tale sentenza; resiste con controricorso la C., che spiega ricorso incidentale; l’Inps resiste al ricorso incidentale depositando procura in calce alla copia notificatagli;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il ricorso in esame l’Inps deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss., della L. n. 1397 del 1960, art. 2 stessa, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c.;

2. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (anche alla luce di Cass. Sez. Un. 21/3/2017, n. 7155), in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento espresso in fattispecie del tutto sovrapponibili al caso in esame (cfr. Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6.9.2016 n. 17643; Cass. 25/8/2016, n. 17328);

3. presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

4. la società di persone che svolge un’attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. ord., 11/2/2013, n. 3145; Cass. 6/9/2016, n. 17643; Cass. ord.,16/12/2016, n. 25017);

5. non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale, ma si deve considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale (Cass. n. 25017/2016), sicchè diviene irrilevante la circostanza che ad esercitare l’attività di godimento del bene sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova tale attività non rientri in quella di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010), così come non rileva che la originaria ricorrente fosse l’unica socia accomandataria, nè che la stessa non abbia dedotto e provato di svolgere altra attività lavorativa, indicando chi, al suo posto, abbia gestito la società;

6. l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti;

7. l’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte territoriale, che, in coerenza con i principi regolatori della materia, ha espresso il suo convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, rilevando che l’attività svolta dalla società era limitata al godimento dell’immobile di cui era proprietaria, e non anche all’attività di intermediazione;

8. è del pari inammissibile il ricorso incidentale spiegato dalla C., con il quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dell’art. 92 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione;

8.1. non sussiste la violazione dell’art. 4, a norma del quale, “quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”;

8.2. la norma non subordina la liquidazione dell’unico compenso al caso in cui le controversie siano identiche (v. Cass. 9/9/2008, n. 22931, sia pure con riferimento al D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4), nè prevede che, a tal fine, il giudice debba considerare a quale delle parti risalga l’iniziativa della lite secondo un principio di causalità, che al più può valere ai fini della individuazione della parte su cui deve gravare l’onere delle spese processuali, non anche per la liquidazione unitaria del compenso; altrettanto inconferente è il richiamo all’art. 4 cit., comma 7, il quale, nel prevedere che l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, non introduce alcuna deroga alla liquidazione del compenso unitario in caso di riunione di cause;

8.3. l’opzione interpretativa seguita dalla Corte d’appello è dunque corretta, in quanto conforme al tenore letterale della norma, oltre che ai principi generali che ispirano la liquidazione dei compensi degli avvocati (corrispondenza ed adeguatezza dell’onorario del professionista all’opera effettivamente prestata) (in tal senso, v. Cass. 26/8/2015, n. 17147);

8.4. quanto alle ulteriori questioni poste nel ricorso incidentale, – che sembrano mirare ad un ricalcolo delle spese legali in ragione delle attività documentate negli atti, causa per causa -, deve rilevarsi che di esse non vi è traccia nella sentenza impugnata e la parte non trascrive il motivo del suo appello incidentale, nè indica in quale atto, in che termini ed in quale fase processuale le suddette questioni sarebbero state prospettate al giudice del gravame, sicchè non può essere evitata la statuizione di inammissibilità per novità della censura (Cass. 18/10/2013, n. 23675);

8.5. infine, nessuna violazione dell’art. 92 c.p.c. è ravvisabile nella decisione della Corte territoriale di compensare le spese del giudizio d’appello, avendo la Corte compiutamente indicato le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione, costituite dalla reciproca soccombenza, dalla complessità delle questioni trattate e dall’esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in ordine all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti;

8.6. la pluralità di ragioni che sorreggono la motivazione, ciascuna delle quali idonea a sorreggere la statuizione – e in particolare la reciproca soccombenza – esonera la corte dal valutare la censura di incoerenza della motivazione, che la ricorrente ravvisa nel giudizio espresso dalla Corte circa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, nonostante i numerosi precedenti conformi alla sua decisione e puntualmente richiamati;

9. in ragione della soccombenza reciproca si ritiene di compensare le spese del presente giudizio;

10. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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