Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20058 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27555-2011 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO LUBRANO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/07/2011 R.G.N. 2317/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato LUBRANO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del primo motivo e assorbimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 luglio 2011, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, fermo il pronunciato difetto di giurisdizione rispetto ai fatti anteriori all'(OMISSIS), accoglieva la domanda proposta da M.R. nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Catanzaro, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata dell’attività svolta per conto e nell’interesse dell’Ente dall'(OMISSIS) quale addetto stampa e redattore e dal (OMISSIS) quale addetto stampa e direttore responsabile della rivista (OMISSIS) e la condanna al pagamento di quanto spettante,”,gli a titolo di differenze retributive, indennità per ferie non godute, indennità di mancato preavviso e TFR, condannando l’Ente, in base all’accertamento della natura subordinata del rapporto, al pagamento delle voci relative alle differenze retributive, dell’indennità per ferie non godute e TFR.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, esclusa ogni prescrizione in ragione dell’assenza di stabilità del rapporto formalizzato tra le parti, la natura subordinata del rapporto intercorso e dovute le differenze retributive esposte nel conteggio prodotto quanto alle differenze retributive rispetto alla qualifica rispettivamente di redattore e direttore responsabile di una pubblicazione periodica, all’indennità per ferie non godute e al TFR con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso assunta come non dovuta in caso di apposizione illegittima del termine non impugnata agli effetti della prosecuzione del rapporto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ente, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il M..

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare le violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale in una con il vizio di motivazione, l’Ente ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità del giudizio classificatorio del ruolo e delle mansioni del lavoratore che assume essere apoditticamente fondato sul nomen iuris attribuito dalle parti in sede negoziale e non verificato alla stregua della declaratoria contrattuale cui è rimessa l’individuazione dei contenuti professionali della mansione.

Con il secondo motivo l’Ente ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di valutazione degli atti acquisiti al giudizio ed il vizio di motivazione in relazione alla pronunzia relativa alla liquidazione del quantum della domanda, anche al di là della sopravvalutazione del ruolo funzionale attribuito al lavoratore, rilevando l’apoditticità dell’affermazione per cui il riconoscimento della qualifica di direttore darebbe luogo, agli effetti economici, ad un saldo positivo corrispondente a quello evidenziato nel conteggio prodotto dal lavoratore, affermazione che, tuttavia, non trova riscontro in specifiche pattuizioni intervenute tra le parti e si rivela in contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che osta al riconoscimento in favore del personale di trattamenti difformi da quelli previsti dai contratti collettivi.

Il primo motivo risulta fondato.

In effetti, la pronunzia resa dalla Corte territoriale, nel momento in cui Ancora il riconoscimento in favore del dipendente della qualifica di direttore di testata giornalistica al dato formale dell’intesa intervenuta tra le parti per l’affidamento di un incarico così denominato, prescindendo del tutto dall’analisi della corrispondenza al nomen iuris ivi attribuito dalle parti dei contenuti professionali che connotano le mansioni effettivamente svolte, risulta discostarsi dal consolidato insegnamento di questa Corte (basti qui citare ex plurimis le pronunzie, richiamate nel ricorso de quo Cass. 27.9.2010, n. 20272 e Cass. 31.12.2009, n. 28284), per cui l’iter valutativo su cui deve basarsi il giudizio di accertamento dell’inquadramento spettante al lavoratore deve articolarsi su un ragionamento che muove da una premessa minore data dalle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore da rapportare ad una premessa maggiore data dai contenuti professionali che connotano la declaratoria del livello di inquadramento rivendicato quale definita dal contratto collettivo applicabile per derivarne in via induttiva la conclusione in ordine alla sussumibilità della prima nella seconda.

Il primo motivo va dunque accolto, restando assorbito il secondo e conseguendone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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