Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20057 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/09/2020), n.20057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17026/2014 R.G. proposto da:

M.E. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

prof. Giulio Nicola Nardo (PEC

studiolegalenardo.ordineavvocatibo.pec.it) con domicilio eletto in

Roma, alla via B. Buozzi n. 99 presso lo studio dell’avv. prof.

Fabrizio Criscuolo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria n. 440/01/13 depositata il 23/12/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto;

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto

l’appello del contribuente e quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva sancito la legittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP 2000 e 2001;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria; Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR ritenuto illegittimamente notificati gli atti impugnati, consegnati alla moglie dalla quale egli si stava separando, e con la quale non conviveva di fatto; tali atti erano stati consegnati materialmente a costei presso il domicilio fiscale del contribuente in appartamento contiguo al suo studio professionale;

– il secondo motivo di ricorso si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, articolando sotto tal profilo la medesima censura svolta al primo motivo;

– i motivi risultano, come detto, costituire in sostanza frammentazione di una medesima censura e quindi possono trattarsi congiuntamente;

– gli stessi risultano infondati;

– risulta dalla sentenza gravata che gli atti sono stati notificati presso il domicilio fiscale del contribuente in appartamento contiguo al suo studio professionale ma consegnati personalmente alla moglie che ivi abitava da sola per una temporanea crisi coniugale poi risolta con la separazione personale dei coniugi;

– va premesso che agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, “ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato… le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”… Nelle “dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”. Con riguardo, poi, alla “notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificate al contribuente”, il successivo art. 60 dispone che essa “è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e s.s., con le seguenti modifiche:… c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”;

– orbene, i giudici di merito hanno accertato in fatto che la notifica degli atti impugnati fu effettuata nella residenza anagrafica, costituente domicilio fiscale e che tale notifica è stata perfezionata con la consegna a mani della moglie del contribuente;

– in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare (Cass. 2348/1994), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire (Cass. n. 22607/2009). La CTR della Calabria si è attenuta a tale principio, avendo ritenuto valida la notificazione indicando le ragioni e i fatti in base ai quali ha ritenuto non provata la solo temporanea convivenza del consegnatario con il destinatario della notificazione, restando da aggiungere che, secondo il disposto dall’art. 139 la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia” non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità ma anche quello di “coniugio” nè l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso;

resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass. 23368/2006);

– pertanto, il ricorso va rigettato;

– le spese seguono la soccombenza;

– sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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