Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20057 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16007-2015 proposto da:

S.Z. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANNA MARIA MINNUCCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.A.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BIAGI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/06/2014 R.G.N. 833/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia;

udito l’Avvocato MINNUCCI ANNA MARIA;

udito l’Avvocato AURELI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 giugno 2014, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da S.Z. s.p.a. nei confronti di D.A.D., agente della predetta società, al fine di ottenere la restituzione, previa risoluzione del negozio, del corrispettivo pagato, oltre alla corresponsione della penale convenuta, pari al 30% delle retribuzioni, in ragione della violazione del patto di non concorrenza attinente al contratto di agenzia generale intercorso tra le parti a decorrere dal (OMISSIS). La stessa pronuncia aveva disatteso analoghe pretese della società concernenti il rapporto intercorso tra le parti in virtù di altro contratto, con il quale era stato conferito al D.A. il mandato di agente a decorrere dal (OMISSIS). Il primo giudice aveva rigettato, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dall’agente per la corresponsione delle provvigioni relative agli ultimi mesi del rapporto, nonchè del corrispettivo del patto di non concorrenza, accogliendola limitatamente al f.i.r.r. non accantonato.

2. Ritenne la Corte che mediante il secondo contratto intercorso tra le parti, stipulato del (OMISSIS), “il precedente contratto deve ritenersi consensualmente risolto e con esso anche l’obbligazione astensiva ivi disciplinata, onde del tutto correttamente il primo giudice ha considerato solo il corrispettivo versato in esecuzione del patto inerente l’ultimo rapporto agenziale”.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la società sulla base di due motivi, illustrato con memoria. Resiste il D.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): erronea pronuncia sull’insussistenza della novazione, di cui agli artt. 1230 e 1231 c.c., del patto di non concorrenza post contrattuale – di cui al secondo motivo d’appello – nel rapporto di agenzia inter partes, per opera del contratto di agenzia generale del 1 gennaio 1995, fondata esclusivamente sulla ricorrenza dell’animus novandi. Rileva che la sentenza aveva omesso di valutare la sussistenza dell’aliquid novi, poichè le diversità tra i due rapporti enunciate dai giudici di merito, se corrette con riferimento al mandato di agenzia, non erano pertinenti in relazione all’autonomo, ma collegato, patto di non concorrenza post contrattuale, rispetto al quale non poteva ritenersi intervenuta alcuna novazione, nè sul piano oggettivo nè su quello soggettivo.

1.2. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, infatti, spiega chiaramente che, in ragione del tenore del secondo contratto (“il presente conferimento dell’incarico di agenzia… sostituisce ad ogni effetto altro ovvero altri precedenti mandati…”) deve ritenersi che la risoluzione consensuale del primo contratto d’agenzia e la novazione delle obbligazioni in esso disciplinate riguardi l’intera materia contrattuale e dunque anche il vincolo di non concorrenza, anche in ragione del carattere accessorio di quest’ultimo. La censura investe l’interpretazione della volontà contrattuale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici. Questi ultimi in questa sede risultano rispettati, primo tra tutti quello enunciato dall’art. 1362 c.c., concernente il senso delle parole e delle espressioni utilizzate (cfr. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161: “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): l’accertamento dell’insussistenza della novazione a norma degli artt. 1230 e 1231 c.c., del patto di non concorrenza contenuto nel secondo mandato del 1 gennaio 1995 secondo le argomentazioni svolte dalla difesa di S.Z. con riferimento al secondo motivo d’appello. Rileva che la censura della motivazione può essere avanzata sotto il profilo dell’omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale taciuto sulle compiute argomentazioni della difesa della società. Argomenta che il fatto storico il cui esame è stato omesso è costituito dalla successione senza soluzione di continuità del vincolo di non concorrenza post contrattuale ad opera delle due pattuizioni contenute nei due mandati di agenzia.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato. Va rilevato, in primo luogo, che la censura, sotto il profilo del pure denunciato error in procedendo, difetta del tutto delle necessarie allegazioni. Non si indicano, infatti, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, gli atti di parte nell’ambito dei quali la questione, che si assume non esaminata, è stata prospettata (cfr. Sez. 6^ – 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408: “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per tassazione, per il principio dell’ autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività). In secondo luogo va rilevato che non risultano denunciati vizi sussumibili nell’ambito dei limiti della doglianza come enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., risultante a seguito dell’intervento della L. n. 134 del 2012, vigente ratione temporis (“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle Prell., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

3. In base alle esposte ragioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del D.A., liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori si legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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