Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20057 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20057 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 23740-2007 proposto da:
PALLINI VITTORIO PLLVTR34M31H501S, DANTE FIORELLA
DNTFLL38R59H501T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA F. D’OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA EMILIO FALCETTA, che li rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

contro

1217

ASSITALIA S.P.A.;
– intimata –

avverso

la

sentenza n.

5017/2006 della CORTE

1

Data pubblicazione: 02/09/2013

D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2006, R.G.N.
7231/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso o rigetto;

2

udito l’Avvocato ANDREA EMILIO FALCETTA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/11/2006 la Corte d’Appello di Roma ha
respinto il gravame interposto dai sig.ri Vittorio Pallini e
Fiorella Dante in relazione alla sentenza del Tribunale di
Roma n. 31111 del 2002 di accoglimento dell’opposizione a

spa -quale impresa designata per il F.G.V.S.- proposta,
argomentando dalla rinuncia a qualunque ulteriore pretesa
giusta sottoscritte «quietanze intervenute il 29 luglio e 3
agosto».
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il
Pallini e la Dante propongono ora ricorso per cassazione,
affidato a 2 motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Già chiamata all’udienza camerale del 15/5/2008, la causa
è stata rimessa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° complesso motivo i ricorrenti denunziano
violazione degli artt. 1362 e 1965 c.c., nonché dell’art. 21
L. n. 990 del 1969, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
Il motivo è inammissibile, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 0 co. n. 5, c.p.c., non
recando il prescritto quesito di diritto (art. 366-bis
c.p.c.).

3

precetto dalla compagnia assicuratrice Assitalia Assicurazioni

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto
insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della

Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258 ).
Con il 2 ° motivo denunziano omessa o insufficiente
motivazione, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si dolgono che la corte di merito abbia omesso di
motivare in ordine al tenore della <> e in ordine alle <>.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in
violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i
ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito [ es., alla «modulistica predisposta dalla compagnia
Assicurativa>>, alla <> 1, di cui lamentano la mancata o erronea
valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero
debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla

4

norma in questione ( v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,

legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua i ricorrenti non deducono la formulata
censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base
alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella
condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n.
8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659;
Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune
non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo
la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di
merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).

5

rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare
la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

i ricorrenti sembrano prospettare piuttosto un vizio di
violazione di norme di diritto senza debitamente formulare il
relativo quesito di diritto, vale in ogni caso sottolineare
come emerga evidente che, lungi dal denunziare vizi della
sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le
deduzioni dei medesimi, oltre a risultare formulate secondo un
modello difforme da quello delineato all’art. 366, n. 4,
c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la
dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito
agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi
dalle loro aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e
nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di
merito ( cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ).
Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei
tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti
allora in realtà sollecitano,

contra

ius e cercando di

superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,
un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo
principio di questa Corte secondo cui il giudizio di

6

Orbene, a parte il rilievo che anche nel motivo in esame

legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel
quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

il rigetto del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 31/5/2013

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue

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