Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20056 del 30/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20056 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
sul ricorso 2514-2016 proposto da:
rQUIT.\11\ SUI) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
\D( )l
AN DI Gl
N 27, presso lo studio dell’avvocato
I ‘,MILA -A O rappresentata e difesa dall’Avvocato GI”,NNARO
DI MAGGIO per procura speciale in calce al ricorso (fax081/7613033);
pec. gennaroclimaggio(cOvvocatinap( ili.legalmail.it );
– ricorrente COntrO
l’Al i i Il ‘INTO ANTONIO RANIVn’.\., elettivamente domiciliato in
Roma, via Sistina 121, presso lo studio dell’avv. Francesco Monelli,
rappresentato e di teso, per in calce al controricorso, dall’avv. Vincenzo
Pecorella che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al
processo alla p.e•c• vinceirzopecorella(d,avvocatinapoli.legalmailit e al fax
Data pubblicazione: 30/07/2018
n. 081/5529205;
-controricorrente avverso il decreto n. 2238/2015 del Tribunale di Napoli
emesso il 17 dicembre 2015 e depositato il 18 dicembre
2015 R.G. n. 2189/2015;
Giacinto Bisogni;
RILEVATO CHE
1. EQUITALIA Sud s.p.a., nella qualità di agente per la
riscossione per la Provincia di Napoli, ha proposto
ricorso ex art. 97 L.F. per l’ammissione al passivo del
fallimento di Antonio Rametta dell’importo di
233.489,96 euro (euro 3.235,63 in chirografo, euro
230.254,33), di cui euro 206.460,93 quale somma
iscritta a ruolo, euro 9.241,59 per interessi di mora,
euro 17.787,44 per accessori, documentando il credito
con la produzione di estratti di ruolo e cartelle
esattoriali.
2. Il credito è stato ammesso al passivo parzialmente per
l’importo di euro 125.508,58.
3. Equitalia Sud s.p.a. ha proposto opposizione allo stato
passivo
ritenendo
sufficiente
la
produzione
dell’estratto di ruolo per provare la domanda di
ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari.
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sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
4. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 2238/2015, ha
respinto
ritenendo,
l’opposizione
al
contrario,
necessaria l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali
al contribuente e rilevando che, se pure per alcune
cartelle la notifica era stata effettuata, essa era
senza l’attestazione della assenza del destinatario e
dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate nel
secondo comma dell’art. 139 c.p.c.
5. Avverso il decreto del Tribunale di Napoli propone
ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., deducendo
violazione ed errata applicazione delle norme di
diritto, art. 360 n. 3 c.p.c. in particolare del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 87 e 88 dal d.lgs. n. 46/1999,
dell’art. 33 del d.lgs. n. 112/1999 e del d.lgs. n.
546/1992, art. 19.
6. La curatela fallimentare eccepisce con controricorso
l’inammissibilità del ricorso, rilevando che Equitalia ha
impugnato per cassazione solo la
rado decidendi
relativa alla insufficienza dell’estratto di ruolo come
titolo
legittimante
l’ammissione
al
passivo
fallimentare, mentre non è stata impugnata la
affermazione del Tribunale sulla invalidità della notifica
delle cartelle.
La curatela contesta altresì la
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invalida perché avvenuta nelle mani del portiere e
fondatezza del ricorso sulla base delle motivazioni del
decreto impugnato.
RITENUTO CHE
7. L’eccezione di inammissibilità del ricorso deve ritenersi
disattesa perché la ratio decidendi impugnata ha un
verifica della validità della notifica delle cartelle
esattoriali.
8. Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di
legittimità (Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17 marzo
2014; Cass. civ. sez. VI-1 nn. 12019 del 31 maggio
2011 e 23110 dell’Il novembre 2016; Cass. sez.
lavoro n. 6520 del 14 marzo 2013) secondo cui
l’ammissione al passivo dei crediti esattoriali tributari
è richiesta dalle società concessionarie per la
riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo
comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo
introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla
base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto
di espressa previsione normativa, anche la previa
notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in
presenza
di
contestazioni
del
curatore,
dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi
dell’art. 88, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del
1973,
allorché
sia
stata
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definita
la
sorte
carattere pregiudiziale e assorbente rispetto alla
dell’impugnazione
esperibile
davanti
al
giudice
tributario. Indirizzo cui va inscritta anche la pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n.
19704 del 2 ottobre 2015) secondo cui “il contribuente
può impugnare la cartella di pagamento della quale – a
a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta dal concessionario della
riscossione in quanto a ciò non osta l’ultima parte del
comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una
lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere
che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato
unitamente all’atto successivo notificato
_
impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca
l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica
di un atto del quale il contribuente sia comunque
venuto legittimamente a conoscenza e quindi non
escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa
anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale non può essere compresso, ritardato,
reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la
stringente necessità di garantire diritti o interessi di
pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto
problema di reciproca limitazione”.
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causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto
9. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con
conseguente cassazione del decreto impugnato e
rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del
presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6
marzo 2018.
Il Presidente
Andre
ldaferri
P.Q.M.