Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20056 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/09/2020), n.20056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1949/2014 R.G. proposto da:

I.R.M.I. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Ernesto

Fenizia con domicilio eletto in Roma, via Buccari n. 3 presso Maria

Teresa Acone;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 455/04/13 depositata il

22/05/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/12/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello del contribuente e confermando la sentenza di primo grado sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

Considerato che:

– con il primo motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, per avere la CTR applicato alla fattispecie di causa il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, invece della disposizione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 ridetto;

– il motivo è inammissibile;

– lo stesso infatti non coglie la ratio decidendi della pronuncia della CTR, che ha respinto l’impugnazione della società I.R.M.I. s.r.l. in quanto ha ritenuto che la stessa fosse società “di comodo”, non ritenendo in tal senso raggiunta la prova del contrario, il cui onere gravava sul contribuente;

– il riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis operato dal ricorrente, peraltro in effetti presente in sentenza, è a un mero obiter dictum: ad esso la CTR rimanda unicamente per illustrare la portata della L. n. 724 del 1994, che condivide con detta disposizione le finalità di contrasto all’elusione tributaria;

– il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30 per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la disciplina della c.d. “società di comodo” a società, come la ricorrente, che abbiano subito per problemi burocratici un ritardo nel rilascio delle autorizzazioni indispensabili per l’esercizio dell’attività;

– il motivo è inammissibile, in quando nel concreto ripropone questioni di fatto già apprezzate e risolte nei gradi del merito e non più sindacabili in questa sede;

– il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la CTR tenuto conto di quanto statuito dalla CTP di Avellino nella sentenza n. 84 del 21/10/2010;

– il motivo è infondato;

– risulta della sentenza della CTR Campania che la società ricorrente aveva formalmente eccepito in sede di appello il passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Avellino appena citata, producendo però copia della sentenza in parola sprovvista dell’attestazione della Segreteria che ne certificava la definitività. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 6024 del 09/03/2017), “affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria”;

– avendo il ricorrente prodotto nel giudizio la sentenza della CTP di Avellino sprovvista dell’attestazione del passaggio in giudicato, non risultava possibile alla CTR valutarne la valenza di giudicato esterno;

– è ben vero che tal sentenza, questa volta munita dell’attestazione in parola, è stata prodotta in sede di giudizio di cassazione, ma ritiene la Corte che detta circostanza andasse apprezzata e valutata, ai fini della decisione, dal giudice dell’appello; di fronte a tal giudice, semmai, era proponibile in ogni caso giudizio di revocazione;

– altrettanto chiaramente, invero, l’art. 395 c.p.c., n. 5 configura espressamente come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia “contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”. Interpretando questa ipotesi specifica di revocazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una sentenza mai successivamente superata, ha statuito che “Nel caso, dunque, in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e l’esistenza di tale giudicato non sia eccepita, in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con il ricorso per cassazione. Tale soluzione è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more del giudizio di mento, poteva essere in quella sede dedotto, risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06.” (Cass. SSUU 20 ottobre 2010 n. 21493);

– si deve quindi ritenere, in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte che “in tema di impugnazioni, avverso la sentenza d’appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, e non ricorso per cassazione, in quanto l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicchè nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza

munita di attestato di definitività, anche mediante un’apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo (Cass. n. 13987/19);

– pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza; sussistono inoltre i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 1.400 oltre spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2020

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