Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20056 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27273-2017 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA MERLO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA CORSO, ANTONIO CORSO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NOLA, in persona del legale rappresentante Sindaco pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAURIZIO RENZULLI;
– controricorrente –
contro
GENERAL COSTRUZIONI PROJECT COMPANY SRL, CA.SA.,
A.A., AT.MI.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 2720/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 19/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti C.L. impugna l’epigrafata ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, di seguito all’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, dalla General Costruzioni project Company s.r.l., nella sua veste di concessionaria del Comune di Nola, ha rideterminato l’indennità dovutagli per l’espropriazione di un fondo di sua proprietà destinato alla realizzazione del cimitero comunale e ne chiede la cassazione 1) essendo la predetta determinazione inficiata da errori di diritto, nonchè da un vizio di carente motivazione per avere escluso il CTU all’uopo nominato l’edificabilità del fondo in applicazione del criterio sintetico-comparativo “senza alcun preventivo motivato riscontro dei dati utilizzati per la comparazione” ed “un motivato positivo riscontro di omogeneità per effettuare la comparazione”; 2) essendo incorso il decidente nell’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non aver considerato “il valore di trasformazione legalmente attuabile” del fondo alla luce della sua destinazione urbanistica.
Al ricorso così proposto resiste il solo Comune di Nola – che ha depositato pure memoria – non avendo svolto attività difensiva gli altri intimati.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, sebbene esso enunci in rubrica un preteso errore di diritto, le doglianze che vi trovano illustrazione hanno pregnanza unicamente motivazionale, risolvendosi in una critica all’operato del CTU ed in particolare alla valutazione degli esiti peritali a cui ha proceduto il decidente, che, pur giudicandone la rappresentatività in rapporto ai dati utilizzati, desunti da una pluralità di fonti (atti di compravendita e cessioni volontarie di terreni aventi la medesima classificazione catastale; parametri di valutazione tratti da una pubblicazione specializzata), è per effetto di una propria autonoma valutazione che è pervenuto a determinare il valore del bene in base alla media aritmetica tra la stima secondo il criterio sintetico-comparativo del CTU e la stima sulla base dei valori immobiliari dei terreni agricoli del comprensorio, in tal modo declinando un giudizio che si sottrae ai limiti attuali del controllo di legittimità sulla motivazione.
3. Il secondo motivo non ha fondamento, posto che il decidente, lungi dall’ignorare il fatto asseritamente omesso, ha dimostrato di averne avuto al contrario piena contezza, esplicitamente riproducendo l’osservazione all’uopo formulata dallo stesso ricorrente (pag. 4); ed anzi, proprio prendendo posizione riguardo ad un obiezione dello stesso, ha negato che la modesta estensione dei suoli considerati dal CTU, “spieghi apprezzabile rilevanza sul piano del concreto sfruttamento edilizio, considerata infatti la invariabilità degli esigui indici di fabbricabilità”.
4. Il ricorso va dunque respinto con ovvio aggravio di spese.
5. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019