Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20056 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 14/07/2021), n.20056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11495-2020 proposto da:

TRENITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell’institore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TOPINI 113, presso lo

studio dell’avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONE GIAMPAOLO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2583/2019

del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MASTROBERARDINO PAOLA che visto

l’art. 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione voglia

respingere il ricorso e dichiarare competente il Tribunale di

Firenze in funzione di giudice del lavoro.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Trenitalia spa proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la ordinanza 7 marzo 2020 con cui il Tribunale di Firenze aveva ritenuto sussistere la propria competenza territoriale in ordine al ricorso proposto da A.M. diretto all’accertamento della condotta integrante discriminazione di genere tenuta da Trenitalia spa, alla rimozione degli effetti lesivi conseguenti alla condotta ed al risarcimento dei danni.

Il Tribunale adito, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale, rigettava la medesima rilevando che, trattandosi di condotta afferente ad una fase prodromica alla instaurazione del rapporto di lavoro, (fase selettiva nella quale si era verificata la esclusione della A. perché non in possesso del requisito della prescritta statura), ai fini della individuazione del giudice competente, era elemento determinante il luogo in cui la ricorrente aveva avuto piena e diretta percezione della esclusione dalla selezione attraverso la certificazione del deficit staturale conseguito alla visita medica.

Avverso tale statuizione Trenitalia spa ha proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38 allorché si è stabilita la competenza non già in ragione della sede dell’impresa, ma della visita medica e del rilascio della certificazione di deficit staturale.

Con il secondo motivo ha comunque denunciato la violazione della medesima norma poiché, pur facendosi riferimento al luogo in cui è stata posta in essere la condotta discriminatoria, sarebbe a tal fine da considerarsi la sede della visita medica superiore (avvenuta a Roma), intervenuta a seguito della impugnazione dell’esito della prima visita medica.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria di competenza del tribunale di Firenze.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il tema posto dalla fattispecie in esame attiene alla individuazione dell’autorità giudiziaria territorialmente competente per valutare la esistenza di una condotta integrante discriminazione di genere nell’ambito di una selezione finalizzata all’assunzione.

Il tribunale di Firenze ha affermato la propria competenza in ragione del luogo in cui era stata rilasciata la certificazione di deficit staturale accertato con visita medica.

Differente la posizione della società Trenitalia che assume, quale criterio determinativo della competenza, la sede della società (Roma) ovvero, il luogo (Roma) della visita medica superiore, avente natura definitiva rispetto alla prima visita medica avvenuta a Firenze. Deve richiamarsi la specifica disposizione che regola la fattispecie.

Il disposto del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, per quel che interessa, prevede che: Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità ((della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato”.

L’ultimo inciso della norma sancisce espressamente che in caso di discriminazioni nell’accesso al lavoro. (ipotesi in esame), ci si debba rivolgere al tribunale del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato.

La società ricorrente rileva che tale luogo sia identificabile in via principale in Roma, quale sede in cui è stata redatta la disposizione relativa al requisito della statura richiesto. Assume peraltro che anche in caso in cui si dia rilievo, ai fini della discriminazione, al luogo in cui si è verificato il comportamento discriminatorio, tale dovrebbe comunque essere Roma, poiché il comportamento sarebbe identificato con la seconda e definitiva visita medica tenutasi in quella sede.

La prospettazione della società non risulta rispettosa del criterio indicato dalla disposizione richiamata che fissa la competenza inderogabile a conoscere della controversia in esame nel giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, tale essendo Firenze, in ragione delle circostanze di fatto integrative della fattispecie.

Risulta incontestato che la A. abbia avuto piena consapevolezza e diretta percezione della sua esclusione dalla selezione attraverso il rilascio della certificazione di deficit staturale operata dal medico dell’Unità Sanitaria Territoriale di R.F.I. di Firenze. In tale circostanza si è dunque realizzato il

“comportamento” cui la disposizione contenuta nel richiamato art. 38 fa riferimento e che è stato oggetto della denunciata discriminazione. A nulla rilevando che la definitiva esclusione sia intervenuta a Roma a seguito della impugnazione del detto provvedimento e della successiva visita medica. E’ quest’ultimo elemento di fatto che nella costruzione della fattispecie integrativa della condotta assume rilievo solo eventuale (la impugnazione non è obbligatoria) non capace di alterare la sostanza del primario comportamento discriminatorio. La scelta e decisione di accertare un deficit di statura per la specifica selezione in corso è stata assunta e a Firenze in sede di visita medica e ciò materializza il comportamento utile ai fini della individuazione del giudice competente ad occuparsi della controversia.

Il ricorso di regolamento di competenza deve pertanto essere rigettato, confermandosi la competenza del tribunale di Firenze.

Le spese del presente giudizio saranno regolate in sede di decisione definitiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza confermando la competenza del tribunale di Firenze. Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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