Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20056 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 17/07/2017, dep.11/08/2017),  n. 20056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18766/2013 R.G. proposto da:

Il Focarile Srl, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvana Meliambro,

ivi elettivamente domiciliato, in Roma, via Giambattista Vico n. 1,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 14/39/13, depositata il 21 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2017 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– Il Focarile Srl impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto inammissibile il ricorso in primo grado del contribuente, avente ad oggetto l’accertamento di maggiori ricavi ai fini Iva ed Irap per il 2004, perchè tardivo, assumendo con due motivi:

– (a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22, nonchè del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1 bis, e art. 6, per non aver la CTR considerato che, a seguito di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente in data 3 luglio 2009, dopo la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data 4 maggio 2009, l’Ufficio aveva inviato avviso a comparire per il 30 luglio dello stesso anno;

– (b) omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza indicata al primo motivo e al conseguente errore in cui sarebbe caduta la contribuente a causa della condotta dell’Ufficio;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– il primo motivo è inammissibile: il ricorrente, pur lamentando un vizio di violazione di legge, censura, in realtà un vizio motivazionale per non aver la CTR “giustamente valutato” le circostanze relative alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente dopo la notifica dell’avviso di accertamento e il successivo invio dell’invito a comparire da parte dell’Ufficio, così risultando “la stessa decisione… lacunosa e generica e comunque non idonea a rappresentare la realtà dei fatti contestati”;

– nè appare prospettabile una diversa qualificazione del motivo, venendo in rilievo una doglianza comunque non conforme ai criteri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, applicabile nella specie trattandosi di sentenza depositata il 21 gennaio 2013, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al materiale probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (v. Sez. U, n. 8053 del 2014).

– pure il secondo motivo è inammissibile atteso che, escluso che la motivazione sia omessa, è preclusa per le ragioni sopra evidenziate la deduzione del vizio di motivazione insufficiente, ferma restando, in ogni caso, la mancanza di decisività della circostanza dedotta, trattandosi di condotte poste in essere successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento e, come evidenziato dalla CTR, ininfluenti ai fini della decorrenza del termine per impugnare;

– il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese regolate per soccombenza ponendosi a carico del ricorrente anche l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater;

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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