Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20056 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 761-2015 proposto da:

CONSORZIO PER AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI AGRIGENTO IN

LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA DELL’IRSAP C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO

MARINELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA STATILIO OTTATO 8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MARIA

SEDDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1949/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata in cancelleria il 17/10/2014 R.G.N. 1124/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato MARINELLI MASSIMILIANO;

udito l’Avvocato DEL VESCOVO MATTEO per delega Avvocato MINIO

GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 17 ottobre 2014, la Corte d’appello di Palermo rigettava il reclamo proposto dal Consorzio Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento in liquidazione Gestione separata Irsap avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, con determinazione commissariale (OMISSIS), n. (OMISSIS), all’avv. C. e condannato l’Irsap a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento all’effettiva reintegrazione.

Il licenziamento era stato preceduto da una serie di contestazioni disciplinari al predetto, dipendente del Consorzio inquadrato come dirigente con funzioni di dirigente generale fino al 26 maggio 2012 (data in cui gli erano state revocate) ed accompagnato dalla cancellazione dal ruolo dei dirigenti e dalla trattenuta del T.f.r., in conto dei danni arrecati.

In via preliminare, la Corte territoriale disattendeva l’eccezione di decadenza (rectius: di inefficacia), ai sensi del novellato L. 604 del 1966, art. 6, dall’impugnazione per la presentazione (nel termine di centottanta giorni successivo a quello di decadenza dall’impugnazione nei sessanta dalla ricezione della comunicazione del licenziamento) di un ricorso cautelare e non introduttivo del giudizio di merito, ravvisandone l’idoneità allo scopo.

Nel merito, essa ribadiva l’illegittimità del licenziamento disciplinare per la mancata istruzione del procedimento nella forma collegiale prevista dallo stesso ente, in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, con l’istituzione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, quale collegio perfetto composto da tre componenti designati: siccome integrante nullità, per violazione di norma imperativa ai sensi del D.Lgs. cit., art. 55, comma 1, ridondante sul provvedimento sanzionatorio espulsivo.

La Corte palermitana riteneva parimenti infondata la censura relativa all’applicazione ai licenziamenti nel pubblico impiego privatizzato della tutela reintegratoria anteriore alla riforma: e ciò per la previsione solo per la disciplina sostanziale di una normativa di armonizzazione, demandata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 8, per i dipendenti di pubbliche amministrazioni ad una fonte regolamentare; a differenza della disciplina processuale, tendenzialmente omogenea per tutte le controversie riguardanti rapporti contrattuali della stessa natura, cui immediatamente applicabile il rito speciale c.d. “Fornero”. Ed essa negava alcun vizio di illegittimità costituzionale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, per l’esplicita definizione (dall’art. 1, comma 7, di quest’ultima legge) delle disposizioni impugnate, “per quanto da esse non espressamente previsto”, alla stregua di “principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”: giustificandosi la diversità di trattamento, in ordine alla natura della tutela conseguente ad annullamento di licenziamento per vizi procedimentali, tra datore di lavoro privato (essenzialmente risarcitoria) e pubblico (reintegratoria), per il bilanciamento, nella discrezionalità del legislatore e non irragionevole, dell’interesse alla tutela della libera iniziativa economica con quello pubblico del corretto esercizio della potestà disciplinare.

Con atto notificato il 2 dicembre 2014, il Consorzio A.S.I. di Agrigento in liquidazione Gestione separata Irsap ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste l’avv. C.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come mod. dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 38 e 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inefficacia dell’impugnazione del licenziamento intimato all’avv. C., nel termine di centottanta giorni successivo a quello di decadenza dall’impugnazione nei sessanta dalla ricezione della comunicazione, anzichè come correttamente con ricorso introduttivo del merito del giudizio, con ricorso cautelare, a ciò inidoneo anche perchè confliggente con la finalità di celere trattazione del procedimento; avendo egli invece tempestivamente depositato un ricorso introduttivo del giudizio nei confronti di soggetto (Irsap) peraltro carente di legittimazione passiva.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea assunzione dell’inidoneità dell’U.P.D. all’istruttoria di procedimento disciplinare in persona di uno solo anzichè dei tre componenti designati, siccome ritenuto collegio perfetto, senza neppure al riguardo una previsione di nullità della sanzione eventualmente applicata, invece stabilita per la violazione dei termini di svolgimento del procedimento.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come interpretato dalla Corte territoriale, nel senso della vigenza della tutela reintegratoria per i dipendenti illegittimamente licenziati da pubbliche amministrazioni, fino all’armonizzazione della disciplina sostanziale con fonte regolamentare, così come previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 8, non dovendo al contrario un tale intervento di normazione secondaria essere riferito alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, ma solo a previsioni implicite, come si evince dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 7, secondo cui costituiscono “principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” solo le disposizioni introdotte dalla stessa legge “per quanto da esse non espressamente previsto”: con la conseguente applicabilità del testo riformato della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, comportante nel caso di specie una tutela risarcitoria e non reintegratoria.

Con il quarto, il ricorrente deduce, in via subordinata, questione di illegittimità costituzionale della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, ove interpretato in senso difforme da quello patrocinato nel precedente mezzo, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost..

Il primo motivo, relativo a violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come mod. dal L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 38 e 40, per inefficacia dell’impugnazione del licenziamento intimato all’avv. C., nel termine di centottanta giorni successivo a quello di decadenza dall’impugnazione nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con ricorso diverso da quello correttamente introduttivo del giudizio, è inammissibile.

Esso viola, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso, prescritto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, per la mancanza di una specifica indicazione (neppure nella data) degli atti giudiziari in base ai quali i termini di decadenza e inefficacia previsti dal L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come mod. dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, non sarebbero stati rispettati (solo genericamente indicati a pgg. 15 e 16 del ricorso), tanto meno della loro sede di produzione nè di trascrizione (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

In ogni caso, esso è pure infondato: l’avv. C. ha infatti rispettato il termine del (OMISSIS) per l’impugnazione stragiudiziale (come da p.to 8 di pg. 15 del ricorso) del licenziamento intimatogli il (OMISSIS) e quindi tempestivamente introdotto, con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, il giudizio, il 14 dicembre 2012, come indicato nell’esposizione in fatto della sentenza (e a pg. 5 del controricorso) e pertanto nei successivi centottanta giorni: sia pure nei soli confronti di Irsap, dichiarato carente di legittimazione passiva in sede di opposizione dallo stesso proposta e in cui è stato integrato il contraddittorio nei confronti del Consorzio I.S.A., attesa l’unicità del giudizio nelle sue due fasi sommaria e di opposizione (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136; Cass. 16 aprile 2015, n. 7782).

Il secondo motivo, relativo a violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, per erronea assunzione dell’inidoneità dell’U.P.D. all’istruttoria di procedimento disciplinare in persona di uno solo anzichè dei tre componenti designati, siccome ritenuto collegio perfetto, è infondato.

Ed infatti, la nullità del licenziamento disciplinare, in violazione della norma imperativa del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, non è inficiata dal rilievo del D.Lgs. cit., art. 55 bis, comma 2, ultimo periodo, secondo il quale: “La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa”.

Invero, il fatto che la norma preveda una determinata sanzione (decadenza dall’azione disciplinare) per la violazione dei termini stabiliti nel medesimo comma non implica che la violazione del successivo quarto comma non debba essere sanzionata con la nullità, noto essendo che la violazione di norme imperative è sempre colpita da nullità “salvo che la legge disponga diversamente”. E ciò a prescindere dalla natura di collegio perfetto o meno e che, quindi, non necessariamente debba operare con la contemporanea partecipazione di tutti i suoi componenti, posto che in nessun caso un collegio imperfetto può ridursi ad operare attraverso uno solo dei propri membri, di fatto venendosi ad equiparare ad un organo monocratico, in violazione dell’ordinamento interno del Consorzio ricorrente che prevede pur sempre un organo collegiale per i procedimenti disciplinari (Cass. 25 novembre 2015, n. 24157).

Il terzo motivo, relativo a violazione della L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n. 92 del 2012 e D.Lgs. n. 165 del 2001, nell’interpretazione della Corte territoriale, è infondato.

E ciò sulla base di un recente arresto di questa Corte, che ha affrontato ex professo la questione, risolvendola nel senso, meritevole di continuità in quanto condiviso, dell’inapplicabilità al pubblico impiego privatizzato del novellato L. n. 300 del 1970, art. 18.

Ed infatti, in consapevole argomentato dissenso da altro precedente (Cass. 25 novembre 2015, n. 24157), questa Corte ha ritenuto, nella critica interpretazione del tenore letterale dell’art. 1, commi 7 e 8, L. cit., che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione, le modifiche apportate all’art. 18 dello Statuto non si estendano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni: con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resti quella assicurata dalla previgente formulazione della norma. La conclusione è stata ulteriormente supportata da argomenti di ordine logico e sistematico, che hanno avuto coerente sbocco nell’affermazione della trasformazione (per effetto della suddetta modulazione normativa) del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2 (alla L. 20 maggio 1970, n. 300 “e successive modificazioni”) da mobile a fisso: così comportando la cristallizzazione della norma richiamata nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla riforma, che continua pertanto a disciplinare i rapporti interessati dalla norma di rinvio, dando vita in tal modo ad una duplicità di normative, ciascuna applicabile in relazione alla diversa natura dei rapporti giuridici in rilievo (Cass. 9 giugno 2016 n. 11868).

Il quarto motivo, relativo a subordinata questione di illegittimità costituzionale della L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., è pure infondato.

La questione di incostituzionalità prospettata è manifestamente infondata, per la prevalenza, nella disciplina della materia del pubblico impiego ancorchè privatizzato, dell’art. 97 Cost. sull’art. 41 Cost.. E così pure in riferimento all’art. 3 Cost., tenuto conto dell’obiettiva diversità dei comparti di lavoro privato e pubblico, sebbene contrattualizzato, anche sulla base del richiamo ad insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui: “sul piano degli strumenti di tutela, forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi”, con riferimento specifico alla circostanza che il direttore generale di azienda sanitaria locale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all’interesse collettivo all’imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale pregiudizio, anzi, appare in certa misura aggravato, dal momento che… la collettività subisce anche un aggiuntivo costo finanziario: all’obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti sanitari, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, si aggiunge, infatti, quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico” (Corte cost. 24 ottobre 2008, n. 351).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio A.S.I. di Agrigento alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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