Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20055 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20055 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 6/3/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
VESCAR s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio
Rubini 48/D, presso lo studio dell’avv. Raffaele Gullo, che la
rappresenta e difende, per procura alle liti in calce al ricorso,
e indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.
raffaelegullo@ordineavvocatiroma.org e il fax n.
06/87136595;
– ricorrente nei confronti di
Fallimento Beton Falco;

intimato –

avverso il decreto n. 10207/2015 del Tribunale di Catanzaro
emesso e depositato il 2 dicembre 2015 R.G. n. 2750/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Data pubblicazione: 30/07/2018

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. VESCAR s.r.l. ha proposto istanza di ammissione al

di complessivi euro 7.757,32, risultante da fatture.
2. Il G.D. ha ammesso solo parzialmente il credito per
330 euro, corrispondente a due fatture, rilevando la
prescrizione, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.,
dell’ulteriore credito documentato dalle altre fatture.
3. Ha proposto opposizione allo stato passivo VESCAR
s.r.l. Si è costituita la curatela fallimentare ribadendo
l’eccezione di prescrizione.
4. Il Tribunale di Catanzaro con decreto del 2 dicembre
2015 ha respinto il ricorso compensando le spese
processuali.

Secondo

il

Tribunale

il

creditore

opponente deve produrre nel giudizio di opposizione la
documentazione già prodotta nel corso della verifica
del passivo, restando altrimenti preclusa al giudice
dell’opposizione

l’acquisizione

di

ufficio

della

documentazione e pertanto la possibilità di esaminare
nel merito l’opposizione. il Tribunale ha inoltre
affermato la prescrizione del credito che seppure
provato è soggetto alla applicazione dell’art. 2948,

passivo del fallimento Beton Falco s.r.l. per il credito

comma 4, c.c. in quanto si riferisce a un rapporto di
fornitura.
5. Ricorre per cassazione VESCAR s.r.l. deducendo
violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 comma 4

6. Non svolge difese il fallimento.
RITENUTO CHE
7. Il ricorso è fondato in quanto il Tribunale, dopo aver
precisato che la mancata produzione anche nel corso
del giudizio di opposizione della documentazione
prodotta in sede di verifica del passivo fallimentare
non consente al giudice di procedere d’ufficio
all’acquisizione della documentazione già prodotta
(con ciò andando di contrario avviso rispetto alla
giurisprudenza recente di questa Corte cfr. Cass. civ.
sez. I n. 12549 del 18 maggio 2017 secondo cui “nel
giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente,
a pena di decadenza ex art. 99, Gomma 2, n. 4, I.fall.,
deve soltanto indicare specificatamente i documenti,
di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della
verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato,
sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il
tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo
d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è
custodito”)

ha

basato sulla mera circostanza della

c.c.

pattuizione di un termine per il pagamento degli
importi fatturati il carattere di durata e periodico
dell’obbligazione sottostante alle fatture che secondo
la giurisprudenza di legittimità può affermarsi solo se

fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento
solo con il decorso del tempo (cfr. Cass. civ. sez. I n.
22276 del 3 novembre 2016).
8. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con
conseguente cassazione del decreto impugnato e
rinvio al Tribunale di Catanzaro perché decida in
diversa composizione anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
6 marzo 2018.
Il Presidente
Andr-2, S aldaferri
A/

si accerta la natura di obbligazioni caratterizzate dal

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