Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20055 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. un., 24/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 24/07/2019), n.20055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3785/2019 proposto da:

FORMAGGI DI MAREMMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA C.

MIRABELLO 18 presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BASTIANINI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA MARIMPIETRI 12, presso lo

studio dell’avvocato GIULIANA DI NATALE, rappresentato e difeso

dagli avvocati CHIARA CANUTI e STEFANIA SORRENTI;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., ARTEA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3062/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANGELINA MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Provincia di Grosseto, in attuazione del bando multimisura per Progetti integrati di filiera (PIF) volto ad agevolare e a sostenere lo sviluppo dell’impresa agricola e agroalimentare della Regione Toscana, assegnò alla s.r.l. Formaggi di Maremma un contributo in conto capitale di Euro 75.000,00 e la società presentò domanda di pagamento del 50% dell’importo;

– la Provincia di Grosseto approvò l’erogazione dell’anticipo, che la s.r.l. Formaggi di Maremma investì per la realizzazione degli obiettivi del PIF, ma, a seguito dell’incendio dello stabilimento in località (OMISSIS), la società riportò danni tali, che deliberò lo scioglimento e messa in liquidazione;

– ne seguì un provvedimento col quale la Provincia di Grosseto dispose il recupero dell’importo dell’anticipazione, che la società contestò;

– in esito a questi fatti la Provincia escusse la polizza fideiussoria stipulata dalla Unipolsai Assicurazioni, la quale, dopo aver versato alla Provincia quanto da questa preteso, ne chiese il rimborso in rivalsa alla s.r.l. Formaggi di Maremma mediante ricorso monitorio e ottenne l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma relativa;

– la società ha quindi proposto dinanzi al Tribunale dei Grosseto domanda di restituzione nei confronti della Provincia di Grosseto dell’importo dall’ente incamerato a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria;

– nel relativo giudizio si è costituita anche la UnipolSai, la quale ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la ARTEA, effettiva beneficiaria della polizza;

– in seno al giudizio la s.r.l. Formaggi di Maremma in liquidazione, a fronte dell’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Provincia di Grosseto, ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione, per sentire affermare la giurisdizione del giudice ordinario, che illustra con memoria;

– si è costituita in questa sede la Provincia di Grosseto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione in ordine alla domanda di restituzione degli importi versati in esito all’escussione di una polizza fideiussoria stipulata in favore di un ente pubblico che abbia erogato un anticipo di un contributo in conto capitale a una società per il perseguimento di pubbliche finalità;

– la controversia non concerne la sovvenzione pubblica riconosciuta dalla Provincia di Grosseto, nè tampoco le vicende di essa, bensì una situazione giuridica avente senz’altro consistenza di diritto soggettivo (ripetizione di indebito), basata su un rapporto negoziale di natura giusprivatistica (vedi, per considerazioni analoghe, Cass., sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10188);

– la sovvenzione resta sullo sfondo, senza spiegare alcuna rilevanza, anche in considerazione della circostanza che la ripetizione d’indebito origina dall’escussione di una polizza fideiussoria, comunemente qualificata come contratto autonomo di garanzia (a seguito di sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947);

– e ciò perchè la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (da ultimo, Cass., sez. un., 10 luglio 2019, nn. 18520, 18521e 18522);

– coerentemente, questa Corte ha stabilito (Cass. 27 settembre 2016, n. 18995) che, in tema di contratto autonomo di garanzia, qualora il garantito abbia escusso dal garante un importo superiore al danno effettivamente subito, il debitore principale ha diritto di ripetere dal garantito l’eccedenza qualora il garante abbia proposto azione di rivalsa nei suoi confronti;

– vertendosi in materia di diritti soggettivi, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il quale regolerà anche le spese di questo giudizio

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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