Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20055 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Vignola

23, presso lo studio SELCON, rappresentato e difeso dall’avv. BETTONI

Giovanni Maria, del Foro di Ascoli Piceno per procura in atti;

– ricorrente –

contro

RISTE’ AUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Milizie 48, presso

l’avv. Francesco Corvasce, rappresentata e difesa dall’avv. ORTINI

Guerrino, del Foro di Ancona, per procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di

Fano, n. 84/09 in data 2 marzo 2009, nella causa iscritta al n.

104/C/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5

maggio 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che nulla ha

osservato.

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“il Consigliere relatore, letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. F.D., titolare dell’omonima ditta individuale, ha proposto regolamento di competenza nei confronti della ditta Ristè Auto s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di Fano, in data 2 marzo 2009, che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un contratto inter partes di compravendita di autovettura, promosso dalla Ristè Auto, quale debitrice del prezzo, nei confronti del venditore F., ha accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla società opponente, affermando, da un lato, che la stessa opponente ha sede nel circondario di Ancona e non è stato prodotto in giudizio alcun contratto, di cui l’opponente ha comunque contestato l’esistenza, e non risultando in atti elementi che consentano di determinare il luogo in cui l’obbligazione è sorta; dall’altro, che, con riferimento al criterio del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, la creditrice ha prodotto soltanto una fattura, la propria dichiarazione di vendita asseverata da un notaio, un assegno con firma per girata, apparentemente apposta dal legale rappresentante della Ristè Auto, ma disconosciuta dall’opponente e di cui non è stata chiesta la verificazione;

1.1. la Ristè Auto s.r.l. ha resistito con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. il regolamento di competenza appare fondato; infatti, qualora la parte, convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo alla effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Nè al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all’art. 20 cod. proc. civ., non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. 2003/10966;

2005/5572);

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dal ricorrente, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha preliminarmente rilevato l’infondatezza delle eccezioni di improcedibilità del regolamento di competenza, non essendo stata richiesta dal ricorrente la trasmissione del fascicolo d’ufficio, comunque non acquisito agli atti, e di inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto il quesito di diritto formulato dal ricorrente non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.; infatti, quanto alla prima eccezione, nel giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia omesso di richiedere alla cancelleria del giudice “a quo” la trasmissione del fascicolo d’ufficio, si determina l’improcedibilità del ricorso nella sola ipotesi in cui l’esame di detto fascicolo si renda necessario ai fini della valutazione dei motivi della proposta impugnazione (Cass. S.U. 1995/764; Cass. 1996/4564), circostanza che non ricorre nel caso di specie e non è stata neppure dedotta dalla resistente a fondamento della propria eccezione; quanto alla seconda eccezione, il quesito di diritto risulta formulato in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis c.p.c, in quanto dal tenore del medesimo si evince con chiarezza quale sia la regola di diritto, diversa da quella a cui avrebbe fatto erroneamente riferimento il Tribunale di Pesaro, di cui il ricorrente chiede l’applicazione nel caso di specie (Cass. 2008/17969; 2009/8463);

ritenuto che, quanto al richiesto regolamento di competenza, le argomentazioni esposte nella relazione in atti meritano piena condivisione e non sono inficiate dalle considerazioni svolte dalla resistente nella sua memoria, che non fornisce elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella relazione in atti e non prospetta questioni che comunque inducano a differenti conclusioni;

osservato pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro e cassa la sentenza impugnata. Condanna la s.r.l. Ristè Auto al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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