Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20055 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4837 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

G.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dagli avvocati Ornella Nucci e Davide

Garritano, con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via

Cassia, n. 175, presso lo studio dell’avv. Serafino Conforti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sede di Catanzaro, depositata in data 28

dicembre 2009, n. 502.01.2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle entrate ha emesso avvisi di accertamento ed ha iscritto a ruolo i relativi importi per gli anni d’imposta 2001 e 2002 nei confronti di G.A., esercente attività d’intermediario e di rappresentante di commercio di prodotti alimentari, in base al rinvenimento di fatture ed alle risposte ottenute a seguito dell’invio di questionari a clienti e fornitori, a fronte dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’iva e dell’irap;

– il contribuente ha impugnato gli avvisi, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale;

– di contro, quella regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia, sostenendo che, a fronte della mancanza delle dichiarazioni e dell’inosservanza degli obblighi contabili, oltre che dell’assenza di vidimazione sui registri delle fatture, dell’iva e dei beni ammortizzabili, non potessero essere riconosciuti, come avrebbe voluto il contribuente, i costi sostenuti;

– G.A. propone ricorso avverso questa sentenza per ottenerne la cassazione in base ad un unico motivo, articolato in due censure, e l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo proposto dal contribuente s’incentra sul mancato riconoscimento dei costi ai fini della determinazione del reddito imponibile, e ciò in base alla deduzione di violazione dell’art. 2423 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già art. 75), nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38,39,41 e 42, in relazione all’art. 53 Cost.;

– il motivo è fondato, alla luce dell’orientamento in base al quale, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensì nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, (cd. accertamento d’ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè dei requisiti di gravità precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, (ora 109), in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorchè infedele, sia comunque sussistente (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1506);

– si è al riguardo sottolineato che, se così non fosse, se, cioè si facesse coincidere, a titolo di sanzione (in relazione all’inopponibilità di poste passive non contabilizzate regolarmente), il profitto lordo con quello netto, si andrebbe addirittura al di là della ratio sanzionatoria della disposizione, in quanto si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, quanto, secondo lo stesso accertamento dell’ufficio, reddito non è risultato, questo, collidente con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comma 1;

– il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, affinchè determini i costi in questione.

PQM

 

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA