Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20055 del 02/09/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 20055 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

R.G.N.

CUOMO

ROSA

CMURS061S64A068P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Rep.

Ud. 16/05/2013

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata pu
e difesa dall’avvocato AVETA UGO con studio in NAPOLI
PIAZZA E. DE LEVA 18 giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1091

contro

C.D.G. DI CUOMO DOMENICO S.N.C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 677/2007 della CORTE D’APPELLO

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25863/2007

cr„.zooss

sul ricorso 25863-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 02/09/2013

di

NAPOLI,

depositata

il

05/03/2007,

R.G.N.

1278/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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udito l’Avvocato UGO AVETA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.11 giorno 17 dicembre 1990 alle ore 10 Cuomo Rosa, di
ventinove anni, incinta all’ottavo mese, entra a fare la spese
nel negozio C.D.G., appena aperto al pubblico e senza
sostenersi ad altre persone. Il gestore del negozio Cuomo

all’incidente testimoniano della caduta della signora appena
entrata e confermano la circostanza che il pavimento era
ancora bagnato e reso scivoloso dalla acqua saponata. A
seguito della caduta la Cuomo riporta la frattura del femore
destro.
2.Con citazione, Rosa Cuomo conviene dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata la società C.D.G. di Cuomo Domenico per
ottenere di risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e
morali, per le lesioni gravi subite.
Resiste la società e contesta il fondamento della domanda. La
lite viene istruita con prove orali e consulenza medico
legale.
Con sentenza del 15 maggio 2004 il giudice unico del Tribunale
rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del
giudizio.
3.Contro la decisione propone appello la Cuomo deducendo
l’error in iudicando in ordine alla errata applicazione degli
artt. 2043 e 2051 del codice civile, sul rilievo che la caduta
risulta provocata dall’insidia costituita dal pavimento
scivoloso e dalla relativa situazione di pericolo non

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Domenico ed il teste Fabrizio Bevilacqua pur non assistendo

debitamente segnalata. Resiste la società e chiede il rigetto
del gravame.
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 marzo 2007,
non notificata, rigettava lo appello, ravvisando nel fatto
dannoso la esclusiva condotta negligente, per disattenzione,

fortuito e tale da esonerare la responsabilità del
proprietario del negozio, sia per il neminem laedere che agli
effetti della responsabilità per il danno da cose in custodia
di cui all’art.2051 del codice civile. Le spese del grado
erano poste a carico della appellante.
4.Contro la decisione ricorre la Cuomo deducendo tre motivi di
gravame e relativi quesiti. Non resiste la controparte, citata
il 15 ottobre 2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

5. Il ricorso è meritevole di accoglimento in ordine ai
motivi dedotti.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva
ed a seguire la valutazione in diritto del loro fondamento
giuridico.
5.1. SINTESI DEI MOTIVI:
nel primo motivasi deduce l’error in iudicando in relazione
allo art.2051 c.c. in relazione al capoverso dell’art.40 del
codice penale, ai cui sensi “non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, cui si
aggiunge la violazione dell’art.2967 secondo comma e dello

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del soggetto danneggiato, condotta equiparabile al caso

art.115 cpc in tema di valutazione delle prove. La tesi, viene
svolta nel quesito al ff 11 del ricorso, con la indicazione
della sintesi descrittiva riferita al decisum e la indicazione
della regula iuris alternativa, nei seguenti termini:
“Dica la Corte se il giudice debba esaminare e motivare e

custode ai sensi dello art.2051 c.c. per un fatto causale
accertato e pacifico da esso posto in essere – nella specie lo
avere il gestore del negozio dopo 11 lavaggio del pavimento
omesso di asciugarlo e di avere aperto 11 negozio al pubblico
in una situazione di pericolo determinato dalla scivolosità
del pavimento-

e se debba escludersi la sussistenza del caso

fortuito, allorquando lo evento non sia stato determinato da
una carenza strutturale o deficienza della cosa in custodia ma
dall’intervento su di essa del di un fatto del custode che ha
determinato un pericolo ed il conseguito evento dannoso; e se
quando si ravvisi la concorrenza pure di un fatto altrui o
dello stesso danneggiato ciò comporti comunque la
impossibilità di configurare il caso fortuito per la mancanza
del requisito della esclusività causale di una colpa del terzo
o dello stesso danneggiato”.
Una seconda censura, a ff 13 del ricorso, concerne il
malgoverno della valutazione delle prove, dopo che la Corte
aveva ricondotto la fattispecie nell’ambito dello art.2051
c.c. per la responsabilità del custode, sul rilievo che ben
due testi Milo Matteo e Fabrizio Bevilecqua, di cui si

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ritenere la imputabilità per colpa e la responsabilità del

riportano le deposizioni, ebbero a confermare la immediatezza
della caduta della giovane donna sul pavimento bagnato del
• negozio già aperto al pubblico; deposizioni non meglio
approfondite dalla Corte che invece le ritiene inattendibili,
pur ritenendo provato lo stato scivoloso della pavimentazione

motivazione. IL QUESITO a ff 15 viene esposto nei seguenti
termini:
“Dica la Corte se ai sensi dello art.2051 cc e dello art.2697
secondo comma c.c. debba ritenersi a carico del danneggiato la
sola prova delle modalità dello evento dannoso e della
situazione che lo ha determinato, ed a carico invece del
custode ogni prova esimente la presunzione legale della sua
colpa e responsabilità e costitutiva del caso fortuito ;

e

pertanto se costituisca violazione o falsa applicazione della
presunzione di colpa, posta dallo art.2051 e dell’onere
probatorio del custode anche al sensi del secondo comma dello
art.2697 cc nonché dell’obbligo del giudice di sentenziare ai
sensi dello art.115 c.p.c. iuxta alligata et probata,
escludere la colpa del custode adducendo un fatto
semplicemente ipotetico e soggettivo -nella specie la
conoscenza del pericolo da parte della danneggiata-che non
risulti deducibile da alcuna prova; se lo omesso esame delle
risultanze testimoniali costituisca, oltre che un vizio di
motivazione omessa e insufficiente anche la violazione del

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lavata ma non ancora asciutta, come si legge a ff.4 della

principio di disponibilità delle prove di cui al citato
art.115 c.p.c.”.
Infine una terza censura è proposta sotto il punto C a pag 16
e seguenti come vizio della motivazione su punto decisivo,
sempre tenendo conto della veridicità delle testimonianze

configurare il caso fortuito, della imprevedibilità ed
inevitabilità del sinistro da parte del custode. Il quesito a
ff.19 è proposto nei seguenti termini:
“Dica la Corte se per configurare caso fortuito contro la
presunzione di colpa del custode al sensi dello art.2051 c.c.
occorre anche che il fatto non sia stato né prevedibile né
evitabile dal custode e se lo omesso esame di questo punto
decisivo e delle risultanze testimoniali acquisite-

sulla

consapevolezza da parte del custode del pericolo da esso
determinato e di conseguenza della prevedibilità e
prevenibilità dello evento dannoso, nella specie asciugando il
pavimento dal lavaggio prima di aprire il negozio al pubblicocostituiscano, oltre al vizio di motivazione omessa o
insufficiente, anche error in iudicando per la violazione
degli artt.2051 cc e 115 c.p.c.”.
5.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO IN PUNTO DI DIRITTO.
Le ragioni dello accoglimento delle censure alla motivazione
illogica e contraddittoria della Corte di appello, derivano da
una interpretazione giuridicamente errata dei criteri di
ermeneutica per il danno da cose in custodia, secondo i

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raccolte, e sotto il profilo della necessità, per potere

principi di diritto delineati da questa Corte, in relazione
alla fattispecie in concreto accertata. Sussiste pertanto e
l’error in iudicando e l’error in motivando, per le seguenti
considerazioni.
1.In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi

la cosa in custodia ed il danno, l’attore parte lesa deve
allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto
costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però
poter modificare nel corso del giudizio la allegazione
iniziale -vedi sul punto il recente arresto di questa Corte
sez.III 21 marzo 2011 n.6677. Orbene nel caso di specie mentre
la parte lesa adduce lo elemento estrinseco della
pavimentazione bagnata, cui segue la rovinosa caduta,
avvertita dai testimoni presenti nel negozio, e tale elemento
costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e
imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con
un cartello o segnale di pericolo che vietava lo ingresso,
tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta,
assolvendo così all’onere di provare circostanze che e
costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra
la caduta,i1 danno e la responsabilità del custode; per contro
in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di
responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato
il caso fortuito tale da prevenire lo evento dannoso o da
ridurne le conseguenze, non avendo chiesto né dedotte prove su

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I

dell’art.2051 cc, al fine di provare il rapporto causale tra

tale punto -vedi sul punto l’arresto di Cass. III 27 gennaio
2005 n.1655.Pertanto del tutto apodittica ed illogica è la
• considerazione svolta dalla Corte di appello in ordine al
fatto che alle ore 10 del mattino vi era la piena visibilità
dell’umido e che la situazione di pericolo era prevedibile ed

della comune esperienza cui il giudice del riesame fa
riferimento postula invece che, nella situazione di rischio
che proviene dal pavimento bagnato, il custode debba prevenire
il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o
segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza
che gli competono.
I tre quesiti riassunti, indicano chiaramente i principi di
diritto che la

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