Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20054 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20054 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

C.C. 6/3/18
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Equitalia Sud s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via
Adolfo Gandiglio 27, presso lo studio dell’avv. Emiddio
Perreca, rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Gennaro Di Maggio che indica per
le comunicazioni relative al processo il fax n. 081/7613033;
e la p.e.c. gennarodimaigio@avvocatinapoli.legalmail.it ;
– ricorrente nei confronti di
Fallimento Tulmì s.r.I.;

intimato –

avverso il decreto n. 744/2015 del Tribunale di Noia emesso
2018

e depositato il 20 novembre 2015 R.G. n.4146/2015;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Data pubblicazione: 30/07/2018

Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Equitalia Sud s.p.a. ha proposto istanza di ammissione
al passivo del fallimento Tulmì s.r.l. per il credito di

di pagamento, oltre che da avvisi di addebito e di
accertamento, che è stato ammesso parzialmente, per
6.182,75 euro in chirografo e 45.174,78 euro in
privilegio, solo in presenza di cartelle e avvisi notificati
al debitore.
2. Ha proposto opposizione allo stato passivo Equitalia
Sud s.p.a. contestando alla stregua della più recente
giurisprudenza di legittimità che fosse necessaria la
prova della notifica essendo invece sufficiente
l’allegazione dell’estratto di ruolo che, con i documenti
allegati all’istanza, consente al curatore di proporre
opposizione davanti la Commissione tributaria.
3. Il Tribunale di Noia ha respinto l’opposizione. Secondo
il Tribunale solo la notifica della cartella, equiparabile,
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 a un atto
amministrativo che deve essere adeguatamente
motivato, pone il debitore ovvero il curatore nelle
condizioni di una piena difesa processuale. Il Tribunale
contesta anche che la sentenza n. 19704/2015 delle
2

complessivi euro 341.635,43, risultante da 19 cartelle

S.U.

della

di

Corte

Cassazione

legittimi

l’interpretazione perorata dalla opponente dato che
essa non afferma che l’estratto di ruolo sia
autonomamente impugnabile (anche da parte del
curatore che ne abbia avuto conoscenza con la

ma consente al debitore, che abbia avuto la possibilità
di apprendere la invalidità della notifica della cartella
tramite l’estratto di ruolo, di anticipare la propria
tutela giurisdizionale. Quanto alla necessità della
notifica degli avvisi di addebito il Tribunale rileva che
con l’entrata in vigore dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010
è mutato il procedimento di riscossione coattiva dei
contributi previdenziali e tale procedimento richiede la
notifica dell’avviso di addebito.
4. Propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a.
deducendo violazione ed errata applicazione di norme
di diritto in particolare del D.P.R. n. 602/1973, artt. 87
e 88 (con le modifiche apportate dal D.LGS. n.
46/1999), dell’art. 33 del D.LGS. n. 112/1999 e del
D.LGS. n. 546/1992, art. 19. La ricorrente ritiene che
sia per ciò che concerne i crediti tributari che per
quelli previdenziali l’ammissione al passivo può essere
proposta, e riconosciuta in caso di mancanza di

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trasmissione via p.e.c. della domanda di ammissione)

contestazioni da parte del curatore, con la semplice
allegazione dell’estratto di ruolo.
5. Non svolge difese la curatela fallimentare.
RITENUTO CHE

legittimità (Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17 marzo
2014; Cass. civ. sez. VI-1 nn. 12019 del 31 maggio
2011 e 23110 dell’il novembre 2016; Cass. sez.
lavoro n. 6520 del 14 marzo 2013) secondo cui
l’ammissione al passivo dei crediti esattoriali tributari
è richiesta dalle società concessionarie per la
riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo
comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo
introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla
base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto
di espressa previsione normativa, anche la previa
notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in
presenza

di

contestazioni

curatore,

del

dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi
dell’art. 88, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del
1973,

allorché

dell’impugnazione

sia

stata

esperibile

definita
davanti

la
al

sorte
giudice

tributario. Indirizzo cui va inscritta anche la pronuncia
delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n.

4

6. Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di

19704 del 2 ottobre 2015) secondo cui “il contribuente
può impugnare la cartella di pagamento della quale – a
causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto
a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta dal concessionario della

comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una
lettura costituzionalmente orientata, secondo le
Sezioni Unite, impone di ritenere che l’impugnabilità
dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto
successivo notificato – impugnabilità prevista da tale
norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere
l’invalidità della notifica di un atto del quale il
contribuente sia comunque venuto legittimamente a
conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far
valere l’invalidità stessa anche prima, giacché
l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può
essere compresso, ritardato, reso più difficile o
gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di
garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai
quali si ponga un concreto problema di reciproca
limitazione”.
7. Specificamente per quanto concerne i crediti
previdenziali è vero che, relativamente alla loro
ammissione, non è percorribile, come invece accade
5

riscossione in quanto a ciò non osta l’ultima parte del

per i crediti tributari, l’ammissione con riserva in
attesa della definizione, in sede di contenzioso
tributario, dell’accertamento relativo all’esistenza del
credito. Tuttavia l’ammissione sulla base del ruolo dei
crediti previdenziali iscritti a ruolo si rende obbligata in

fallimentare dato che il ruolo, come rileva la
ricorrente, costituisce l’atto su cui si basa la
riscossione perché contiene tutte le indicazioni
necessarie a provare il credito e consente la sua
specifica contestazione che per quanto concerne i
crediti non tributari non può che avvenire in sede di
verifica dei crediti ed eventualmente nel giudizio di
opposizione allo stato passivo. Il Tribunale, nel caso in
o
esame, non ha

e a nnanc

contestazione del ruolo da parte della curatela
fallimentare.
8. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con
conseguente cassazione del decreto impugnato e
rinvio al Tribunale di Nola che, in diversa
composizione,

deciderà anche sulle spese del

presente giudizio.

„dA7,
6

assenza di contestazioni da parte della curatela

P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato
e rinvia al Tribunale di Noia che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6

Il Presidente
Andrea Scaldaferri

marzo 2018.

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