Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20054 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. un., 24/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 24/07/2019), n.20054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sezione –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6871/2019 proposto da:

UNIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI ROMANIA, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA

CASSANO D’ADDA 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PORZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO ORDINE FORENSE DI CALTAGIRONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per revocazione della sentenza n. 3706/2019 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 07/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

SALZANO Francesco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I dottori in legge specificati in atti, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall’U.N. B.R. – struttura “Bota”, impugnarono la deliberazione della loro cancellazione dall’elenco degli avvocati stabilizzati, adottata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Caltagirone perchè il titolo non era stato rilasciato dall’unica struttura ritenuta deputata a farlo, ossia l’U.N. B.R., Unione nazionale dei Barourilor tradizionale.

Il Consiglio nazionale forense respinse il ricorso, in quanto, tra l’altro, ritenne che la previa convocazione degli iscritti non condizionasse l’adozione dei provvedimenti derivanti dalla mancanza dei requisiti per l’iscrizione e che il Consiglio nazionale forense potesse apportare le integrazioni necessarie alla deliberazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati, con la conseguente irrilevanza dell’affermata carenza di motivazione di essa; nel merito specificò che, in base al sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell’Unione Europea, effettivamente l’unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito Europeo era la UNBR tradizionale; inoltre, aggiunse, gli interessati avrebbero dovuto provare di essere in possesso dei requisiti previsti per legge.

Queste sezioni unite, con sentenza 7 febbraio 2019, n. 3706, hanno respinto il ricorso proposto dagli istanti.

Per quanto ancora d’interesse, hanno dichiarato inammissibile, perchè generico e apodittico, il motivo col quale i ricorrenti avevano sostenuto che la scelta dello Stato italiano di ritenere vincolante il sistema IMI costituisca una violazione del regolamento n. 1024/2012/UE, oltre che in contrasto con la diversa scelta che si assume sarebbe stata operata da Germania e Spagna.

Contro questa sentenza propone opposizione di terzo l’Unione nazionale degli ordini degli avvocati di Romania per ottenerne la cassazione, che affida a un’unica complessa censura, corredata d’istanza di sospensione degli effetti della sentenza; deposita poi, ma tardivamente, memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile.

Queste sezioni unite (con sentenza 10 aprile 1999, n. 238) hanno già avuto occasione di stabilire che, fuori dall’ipotesi di cassazione sostitutiva, e, in particolare, con riguardo al caso in cui la corte di legittimità abbia rigettato il ricorso, l’esecutività pregiudizievole al terzo non può che derivare dal contenuto della decisione di merito confermata. E’ in questa decisione che si rinviene il regolamento d’interessi idoneo a interferire con le situazioni giuridiche proprie del soggetto che pur non ha assunto qualità di parte.

2.- L’incompatibilità fra sentenza di legittimità e opposizione di terzo rinviene conferma nella tradizionale configurazione di quest’ultimo istituto, come rimedio concesso ai titolari di diritti autonomi, incompatibili e prevalenti, in presenza del pregiudizio individuato nel così detto danno da esecuzione.

Ciò perchè la lesione di un tipico diritto strumentale come quello della difesa in giudizio, per essere rilevante ai fini della proposizione dell’opposizione, deve pur sempre risultare riferibile a una sentenza dotata di esecutività (intrinseca o estrinseca), intesa nel senso di imposizione di un determinato regolamento degli interessi sostanziali in conflitto (conf., da ultimo, Cass. 31 maggio 2016, n. 11235).

3.- Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Sussistono i presupposti di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA