Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20054 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1902 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

s.r.l. Poggiofranco Sport Scommesse, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonio Damascelli, col

quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Giovanni

Paisiello, n. 15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bari, in persona del

direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata in data 1 dicembre 2009, n.

124.02.2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo per l’anno 2003 l’importo corrispondente ad un credito iva afferente all’anno 2002, sostenendo che fosse stato riportato in dichiarazione sebbene oggetto di compensazioni operate da gennaio ad ottobre 2004;

– la società ha impugnato la cartella, senza successo in primo, nè in secondo grado;

– in particolare, il giudice d’appello ha rimarcato che dall’esame dei modelli F24 dell’anno 2004 emerge che sono state effettuate compensazioni con crediti iva riferiti all’anno 2002 a partire dal mese di gennaio sino al mese di ottobre e ciononostante il credito iva dell’anno 2002 è stato riportato a credito negli anni suuccessivi, di modo che ha ravvisato una duplicazione di utilizzo;

– avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– l’unico motivo proposto dalla società s’incentra sulla deduzione d’illogica ed insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo dell’utilizzo del credito;

– a sostegno del motivo la contribuente riproduce in ricorso il contenuto di modelli di pagamento F24, ma lo fa in maniera informe, mediante la mera giustapposizione di dati, che non consente di acclararne la corrispondenza con gli atti originali e comunque richiede una sistemazione dei dati numerici, da combinare con le dichiarazioni alle quali i modelli si riferiscono;

– la mancanza di chiarezza dell’esposizione trova un addentellato nell’ambiguità dello stesso ricorso, in cui si legge che, sia pure in misura non prevalente (in altro luogo di ricorso si parla di misura minima, senza ulteriori specificazioni) il credito iva del 2002 è stato effettivamente utilizzato in compensazione per debiti d’imposta relativi all’anno 2003;

– la mancanza di chiarezza delle deduzioni ridonda in inammissibilità del ricorso;

– le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

PQM

 

La Corte:

dichiarata inammissibile il ricorso e condanna la società a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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