Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20053 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20053 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 856-2018 proposto da:
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 856/2018 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 18/12/2017 nel
procedimento vertente tra MARCUCCI GIUSEPPE MARIA da una parte,
ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. e ROMA CAPITALE,
dall’altra.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che ha chiesto che
la Corte di Cassazione ritenga fondata l’istanza di regolamento di
competenza d’ufficio e dichiari competente il Giudice di Pace di Roma,
con le conseguenze di legge.

Data pubblicazione: 30/07/2018

Rilevato che:
– il Giudice di pace di Roma, con provvedimento del 21/6/2016,
dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale
di Roma, relativamente alla controversia – promossa da Marcucci
Giuseppe Maria nei confronti di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. e
di Roma Capitale – avente ad oggetto l’opposizione avverso il

pagamento di cartelle esattoriali afferenti a violazioni del codice della
strada;
– con ordinanza del 18/12/2017, il Tribunale di Roma ha sollevato
conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.,
ritenendo che la controversia appartiene alla competenza per materia
del Giudice di pace;

il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni

scritte ai sensi dell’art. 380-ter, comma 1, cod. proc. civ., chiedendo
l’accoglimento dell’istanza di regolamento, con conseguente
dichiarazione di competenza in favore del Giudice di pace di Roma;
– le parti, ritualmente portate a conoscenza dell’ordinanza che ha
sollevato il conflitto (adottata in udienza dal giudice unico del
Tribunale di Roma), non hanno svolto attività difensiva;
Atteso che:

la controversia ha ad oggetto l’opposizione avverso un

preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a
contravvenzioni del codice della strada;
– la competenza a conoscere della causa appartiene per materia
al Giudice di pace, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo,
che segue – quanto alla competenza – la stessa regolamentazione
dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante quest’ultima nella
competenza per materia del Giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. Un., n. 10261 del 27/04/2018);

– 2-

preavviso di fermo amministrativo disposto in relazione al mancato

-

va pertanto accolta l’istanza di regolamento, annullato il

provvedimento del Giudice di pace di Roma del 21/6/2016 e
dichiarata la competenza del medesimo, dinanzi al quale vanno
rimesse le parti;
– nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di
regolamento di competenza, essendo stato il medesimo sollevato

P. Q. M.
accoglie l’istanza di regolamento, cassa il provvedimento del
Giudice di pace di Roma del 21/6/2016 e dichiara la competenza del
medesimo Giudice di pace, dinanzi al quale dispone la riassunzione
della causa nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della
presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 giugno 2018.
te

d’ufficio (Cass. Sez. 2, n. 21737 del 17/11/2004);

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