Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20053 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/09/2020), n.20053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2559/2013 R.G. proposto da:

Fiat Group Purchasing s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Magnani e

Maria Antonelli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultima, sito in Roma, piazza Gondar, 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 56/1/12, depositata il 18 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Fiat Group Purchasing s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 18 luglio 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio recuperava l’I.r.a.p. e l’i.v.a. non versata per l’anno 2006 e irrogava la sanzione per infedele presentazione della dichiarazione;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio aveva contestato la deduzione di costi ritenuti non di competenza, l’emissione di fatture senza applicazione dell’i.v.a. per prestazioni di servizi rese ad altra società del gruppo residente in altro Stato membro e l’indebita detrazione dell’i.v.a. per operazioni fuori campo (personale distaccato da terzi);

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente al rilievo concernente l’indebita detrazione dell’i.v.a. per fatture ricevute dal personale distaccato;

– ha, poi, ha disatteso il gravame della contribuente evidenziando che le prestazioni di servizi oggetto del rilievo concernente l’emissione di fatture senza applicazione dell’i.v.a. non erano qualificabili quali prestazioni di consulenza, per cui non era applicabile il criterio di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4, lett. d) ed e), che riconosceva il requisito della territorialità di tali prestazioni nei casi in cui il destinatario delle stesse aveva il domicilio, la residenza o una sua stabile organizzazione nel territorio nazionale;

– il ricorso è affidato a due motivi; deposita memoria;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), per aver la sentenza impugnata escluso che le operazioni rilevate fossero qualificabili quali prestazioni di consulenza in ragione del fatto che la loro esecuzione aveva richiesto una organizzazione di mezzi e di personale;

– il motivo è infondato;

– la Commissione regionale ha escluso che potesse applicarsi la fattispecie richiamata dalla società in quanto le prestazioni in oggetto presentavano un “contenuto misto” in quanto “a fronte di un’attività prettamente di consulenza e di valutazione vi è una prevalente organizzazione di mezzi e personale aventi finalità di supporto a quella di consulenza, ma anche con finalità diverse”;

– ha, dunque, ritenuto, all’esito di una valutazione in ordine al contenuto delle prestazioni, che le stesse non fossero riconducibili a quelle di consulenza, in considerazione del rilievo subvalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, del servizio consulenziale offerto rispetto agli servizi prestati dalla contribuente;

– pertanto, come accuratamente evidenziato dal pubblico ministero, il giudice di appello, lungi dal negare che una prestazione di consulenza possa implicare l’impiego di un’organizzazione di mezzi e di persone, ha valutato che, per l’oggetto e le caratteristiche dei servizi prestati, questi non fossero riconducibili ad una natura consulenziale;

– con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1362 c.c., e ss., nonchè l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per aver il giudice di appello affermato apoditticamente che le prestazioni in oggetto, previste in apposito documento contrattuale, non costituissero prestazioni di consulenza;

– il motivo è inammissibile;

– in ordine alla prospettata violazione di legge, deve osservarsi che costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo cui l’invocato sindacato di legittimità in ordine all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale espressa dal giudice di merito non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (cfr. Cass. 14 luglio 2016, n. 14355; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465);

– pertanto, la valutazione della Commissione regionale, censurata in relazione alla individuazione della volontà delle parti, in quanto frutto, secondo la tesi della parte, di un’errata interpretazione delle clausole negoziali, non può trovare ingresso in questa sede;

– in merito al vizio motivazionale fatto valere con il medesimo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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