Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20053 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. I, 22/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4292/2005 proposto da:

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EUSODERNIC S.R.L., già EUSODERNIC s.p.a., in persona del

Curatore Avv. B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 79, presso l’avvocato TRULIO Antonio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3663/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 23 marzo 1993, la s.p.a. Eurosodernic convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esponendo che: a) con D.M. 21 novembre 1983, era stata ammessa al contributo di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 32 (Conversione in legge del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), per la costruzione di uno stabilimento industriale destinato alla produzione di caricabatterie; b) a tal fine, le era stato assegnato in via provvisoria un terreno sito in (OMISSIS), sul quale era stato costruito detto stabilimento; c) con D.M. 10 ottobre 1990, era stato approvato il collaudo finale con esito positivo; d) erano state soddisfatte tutte le condizioni, poste dall’art. 4 del Disciplinare allegato al predetto D.M. di ammissione al contributo, per ottenere il trasferimento in proprietà del sedime.

Tanto esposto, la Società attrice chiese che fosse pronunciata sentenza costitutiva di trasferimento in suo favore della proprietà di detta area.

Costituitosi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno chiese la reiezione della domanda, sul rilievo che la Eurosodernic non aveva adempiuto tutti gli obblighi impostile dal Disciplinare, tanto che, con D.M. 13 giugno 1994, n. 132, era stata disposta la revoca di ammissione ai predetti benefici.

Il Tribunale adito – pronunciata sentenza non definitiva del 6 giugno 1995, passata in giudicato, con la quale era stata tra l’altro affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio e dato atto che il Tribunale di Avellino, con sentenza del 2 settembre 1997, aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. Eurosodernic -, con la sentenza n. 1374/01 del 26 gennaio 2001, respinse la domanda.

2. – Avverso tale sentenza il Fallimento della s.r.l. Eurosodernic propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli che, in contraddittorio con il Ministro delle attività produttive – il quale resistette al gravame -, con la sentenza n. 3663/03 del 23 dicembre 2003, in totale riforma della sentenza impugnata, trasferì in proprietà del Fallimento della s.r.l. Eurosodernic la predetta area sita in (OMISSIS).

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte – accertato che la sentenza affermativa della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia era passata in giudicato – ha motivato come segue.

A) Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale – secondo cui la Società aveva tempestivamente conseguito gli obiettivi industriali e di occupazione previsti dall’art. 4 del Disciplinare allegato al decreto di ammissione ai benefici 21 novembre 1983, come comprovato dal successivo D.M. 10 ottobre 1990, di approvazione del collaudo – non sono state specificamente contestate.

B) Il D.M. 13 giugno 1994, n. 132, di revoca dei benefici, va disapplicato ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E – a prescindere dall’esito del giudizio di impugnazione dello stesso decreto dinanzi al giudice amministrativo, esito che le parti, ancorchè specificamente sollecitate, non hanno documentato -, in quanto non conforme a legge.

C) In particolare, per quanto attiene agli inadempimenti agli obblighi sanciti dal predetto Disciplinare, contestati alla s.p.a.

Eurosodernic con il provvedimento di revoca – per avere la Società:

svolto l’attività produttiva presso lo stabilimento della Donaplast, ceduto i propri macchinari in prestito d’uso ad altre aziende, usato alcuni dei macchinari ammessi a contributo all’atto dell’acquisto, mentre l’amministratore unico era indagato per reati di falso in atti contabili e truffa ai danni dello Stato – “®è decisivo il rilievo dell’insufficienza ed anzi inconsistenza probatoria delle contestazioni in parola”.

D) In particolare, inoltre: 2) quanto al rapporto del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza in data 1 febbraio 1994 – con il quale si riferiva: la destinazione solo a deposito degli impianti della Eurosodernic, il trasferimento in prestito d’uso di macchinar ad altre aziende, insieme ad unità di personale, la denuncia penale dell’amministratore unico -, i Giudici a quibus hanno affermato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, con decreto del 13 settembre 1995, aveva disposto l’archiviazione della notizia di reato, osservando che le contestate condotte non integravano il delitto di truffa, 2) quanto agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, questi – ispezionata l’azienda in data 8 settembre 1999 – non aveva rilevato alcuna delle modificazioni nella destinazione e nell’uso dei beni aziendali, contestate invece con il provvedimento di revoca, ed anzi aveva constatato l’adempimento delle condizioni di cui al Disciplinare; 3) quanto alla specifica clausola del Disciplinare di cui all’art. 5, lettera e) – il quale sanciva l’obbligo della concessionaria “a mantenere nel ramo di attività la destinazione industriale dello stabilimento per almeno 10 anni dalla sua realizzazione ed a non rimuovere i macchinari per almeno 5 anni dal collaudo” -, i Giudici a quibus hanno osservato che la realizzazione degli impianti risale agli anni 1985-1986 e che il collaudo è stato effettuato nel 1988, concludendo che tali dati collidono con le generiche contestazioni dell’Amministrazione; 4) quanto alla dichiarazione di fallimento della Eurosodernic, tale circostanza è insufficiente a giustificare l’estinzione del diritto al trasferimento in proprietà dell’area provvisoriamente assegnata nel 1983 e rilasciata nel 1984, in quanto i presupposti del diritto al trasferimento medesimo si erano tutti realizzati molto tempo prima della dichiarazione di fallimento.

3. – Avverso tale sentenza il Ministro delle attività produttive ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.

Resiste, con controricorso, il Fallimento della s.r.l. Eurosodernic.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: “art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, art. 32”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che la dichiarazione di fallimento della Società beneficiarla del contributo, impedendo in radice gli obiettivi della L. n. 219 del 1981 – ristabilire l’occupazione e la ripresa dei territori colpiti dal sisma del 1980 -, ha posto la stessa nella situazione di massimo inadempimento degli obblighi nascenti dalla concessione dei benefici.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e falsa interpretazione di legge: della L. n. 219 del 1981, artt. 21 e 32”), il ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata, sostenendo che la mera costruzione o ricostruzione dell’impianto industriale costituisce la condizione necessaria perchè il beneficiario possa ritenersi adempiente agli obblighi nascenti dalla concessione del contributo, ma non la condizione sufficiente, in quanto l’obbligazione fondamentale è costituita dalla necessità “di realizzare una funzionante attività industriale, idonea a contribuire allo sviluppo economico delle aree colpite dal terremoto”.

Con il terzo motivo (con cui deduce: “art. 360 c.p.c., n. 5: Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione e falsa interpretazione di legge: artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”), il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus non hanno valutato correttamente le prove offerte dall’Amministrazione ed hanno omesso di assumerne altre, incorrendo nel vizio di motivazione non adeguata, con riferimento, in particolare, agli specifici obblighi di cui al Disciplinare.

Con il quarto motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa interpretazione di legge”), il ricorrente critica infine, la sentenza impugnata, sostenendo che alla fattispecie – che ha ad oggetto la domanda di trasferimento in proprietà dell’area provvisoriamente assegnata alla Eurosodernic – si deve applicare la L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 10, comma 2, il quale subordina detto trasferimento in proprietà alle condizioni che l’impresa ammessa al contributo di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 32, non sia assoggettata a procedura concorsuale e non sia stata destinataria di provvedimento di revoca del beneficio.

2. – Il ricorso – esaminato nel suo complesso – merita accoglimento.

2.1. – L’art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali) della L. 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), stabilisce quanto segue: “Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate (comma 1). La individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con lo obiettivo di assicurare l’occupazione degli abitanti di tali zone (comma 2). Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all’insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all’art. 3 (comma 3). In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21, (comma 4). Le agevolazioni sono concesse dal ministro della industria, del commercio e dell’artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all’esercizio del credito industriale a medio e lungo termine (comma 5). Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate (comma 6). Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove la opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato (comma 6)”.

La ratto di tali disposizioni emerge dalla piana lettura del testo:

l’individuazione delle aree è finalizzata ad “incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale” e ad “assicurare l’occupazione degli abitanti di tali zone (disastrate)” e la loro assegnazione è riservata ai soggetti idonei che promuovano, entri termini certi – da osservare a pena di decadenza dall’assegnazione dell’area, nonchè dai connessi benefici ed agevolazioni di carattere finanziario -, “le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali”. Si tratta, all’evidenza, di finalità squisitamente pubblicistiche per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 1980 e 1981, al raggiungimento delle quali sono espressamente condizionati i benefici e le agevolazioni previsti dalla legge.

Tali finalità sono state ribadite ed ulteriormente precisate con le disposizioni del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. Ecologia), in particolare – per quanto in questa sede rileva -, con l’art. 39, che disciplina lo “sviluppo industriale delle zone disastrate”.

2.2. – Successivamente, con D.P.C.M. 6 marzo 1992 (Trasferimento in proprietà dei lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell’art. 39 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, alle imprese beneficiarle dei contributi dopo l’approvazione del collaudo finale) – emanato per la “necessità di modificare e integrare le disposizioni contenute nelle convenzioni in ordine al trasferimento in proprietà delle aree su cui si sono collocati gli insediamenti industriali, per disciplinare la procedura di trasferimento, nonchè per consentire ai beneficiari l’immediato accesso al credito bancario e la possibilità di fruizione delle agevolazioni previste dalla L. 1 marzo 1986, n. 64” – è stato stabilito: “1. I lotti delle aree, infrastrutturate ai sensi dell’art. 39 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, provvisoriamente assegnati per la realizzazione di iniziative industriali, sono trasferiti in proprietà alle imprese beneficiarle dei contributi dopo l’approvazione del collaudo finale dell’iniziativa. 2. Il trasferimento è disposto con provvedimento del ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, su proposta dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno che verifica la completa realizzazione dell’iniziativa e l’osservanza delle obbligazioni della concessione”.

Anche dalla lettura di tale decreto emerge che, in coerenza con le finalità perseguite dalla citata L. n. 219 del 1981, art. 32, il trasferimento in proprietà delle aree provvisoriamente assegnate è condizionato al “collaudo finale” ed alla verifica della “completa realizzazione dell’iniziativa”.

2.3. – Ancora successivamente – dopo altri interventi legislativi che non rilevano immediatamente nella specie (cfr., ad esempio, il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 2, comma 5, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, art. 1, comma 1, che prevede, tra l’altro, la riassegnazione delle aree nei casi di revoca della precedente assegnazione) -, il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 21, comma 1 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, art. 1, comma 1, ha stabilito: “Le imprese già beneficiarle del contributo di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 32, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell’occupazione e della produzione prevista dal piano di fattibilità originale, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l’importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l’amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare”.

Tale disposizione, dunque – per quanto in questa sede rileva -, esclude dalla possibilità di ottenere il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato le imprese che, “già beneficiarle del contributo di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 32 e successive modificazioni, … siano assoggettate a procedure concorsuali”.

Al riguardo, non rileva la sostituzione dell’ora riprodotto del D.L. n. 244 del 1995, art. 21, comma 1, ad opera della L. 7 agosto 1997, n. 266, art. 10, comma 2 (Interventi urgenti per l’economia), perchè anche tale disposizione sostitutiva preclude detta possibilità alle imprese che, “ammesse al contributo di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 32 e successive modificazioni, … siano assoggettate a procedure concorsuali”.

Anche la ratio di tale disposizione è chiara e sta in ciò, che l’impresa fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali non è più in grado, per tale sua condizione, di realizzare le finalità pubblicistiche di sviluppo dell’industria e dell’occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici, perseguite dal legislatore anche attraverso l’assegnazione provvisoria dell’area, caratterizzata – al pari dell’erogazione dei connessi contributi finanziari – dal vincolo di destinazione all’effettiva realizzazione di dette finalità, con la conseguenza che, venuta meno in radice tale possibilità di realizzazione, il trasferimento in proprietà dell’area all’imprenditore fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali comporterebbe, in contrasto con dette finalità e con il conseguente vincolo di destinazione, che il bene trasferito sarebbe destinato a soddisfare i creditori dell’imprenditore (cfr., per quanto riguarda i soli contributi finanziari all’imprenditore fallito, la sentenza n. 16995 del 2004).

3. – Le peculiarità della fattispecie stanno sia nel fatto che la s.p.a. Eurosodernic in bonis ha promosso il presente giudizio (con citazione del 23 marzo 1993), chiedendo la pronuncia di sentenza costitutiva di trasferimento dell’area provvisoriamente assegnatale, sia nel fatto che il fallimento della stessa s.r.l. Eurosodernic è stato dichiarato dal Tribunale di Avellino in data 2 settembre 1997, cioè nel corso del giudizio di primo grado (conclusosi con la reiezione della domanda).

Anche a voler ammettere che la s.p.a. Eurosodernic in bonis fosse nelle condizioni previste dalla legge per ottenere giudizialmente detto trasferimento in proprietà dell’area – come affermato dalla sentenza impugnata -, tuttavia sta di fatto che, al momento della invocata sentenza, la Società era stata dichiarata fallita. Una sentenza siffatta, avendo certamente natura costitutiva del trasferimento della proprietà dell’area dallo Stato al privato e spiegando quindi la sua efficacia soltanto ex nunc, presuppone, secondo i principi generali, che le condizioni legali di essa devono sussistere al momento della pronuncia. Ma – come già dianzi rilevato (cfr., supra, 2.3.) -, al momento della deliberazione della sentenza impugnata (17 ottobre 2003), ostava a tale pronuncia il richiamato disposto del D.L. n. 244 del 1995, art. 21, comma 1, nel testo sostituito dalla L. n. 266 del 1997, art. 10, comma 2: tale disposizione, infatti, prevede – a favore delle imprese già beneficiarle del contributo di cui alla n. 219 del 1981, art. 32, e successive modificazioni -il diritto di ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato, alla specifica condizione negativa che tali imprese “non siano assoggettate a procedure concorsuali”.

L’errore in cui sono incorsi i Giudici a quibus sta dunque in ciò, che hanno emesso sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà dell’area, provvisoriamente assegnata alla s.p.a.

Eurosodernic in bonis, in favore del Fallimento della stessa s.r.l.

Eurosodernic, nonostante la sussistenza di una precisa condizione legale ostativa a tale trasferimento.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, restando assorbiti tutti gli altri motivi di censura.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 1, con la reiezione della domanda proposta dalla s.p.a.

Eurosodernic in bonis con citazione del 23 marzo 1993.

4. – La parziale novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda proposta dalla s.p.a.

Eurosodernic in bonis con citazione del 23 marzo 1993. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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