Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20053 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.11/08/2017),  n. 20053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 19095/10 e 6646/11, proposti da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Siet, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia – Romagna, rispettivamente depositate in data

26 maggio 2009, n. 50 e 21 gennaio 2010, n. 10/XIX/10;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– i ricorsi vanno riuniti, perchè oggettivamente e soggettivamente connessi;

– la s.r.l. Siet ha impugnato le cartelle per iva e ritenute alla fonte relative agli anni 2000 e 2001, scaturenti dall’iscrizione a ruolo delle somme che risultavano non versate a seguito del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis, oltre a sanzioni, interessi e spese;

– l’iscrizione a ruolo scaturiva dall’omesso perfezionamento della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 – bis, in quanto le due istanze all’uopo proposte non erano state seguite dall’integrale versamento di quanto dovuto;

– successivamente la società ha impugnato il diniego di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 – bis, in relazione all’anno d’imposta 2003 per iva, irpeg ed irap, motivato dall’omesso versamento di tre rate;

– la contribuente ha ottenuto l’annullamento di cartelle e diniego dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale in entrambi i casi ha respinto gli appelli dell’Agenzia, sostenendo che l’omesso integrale versamento di quanto dovuto non osti al condono;

– avverso queste sentenze propone distinti ricorsi l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida il primo ad un motivo ed il secondo a due e che illustra con memoria, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 19095/10, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis, sostenendo che l’omesso versamento delle rate successive alla prima determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma condonistica.

1.1. – Quanto all’iva, questa Corte ha già più volte stabilito che la L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis, dev’essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in base all’interpretazione adeguatrice resa da Corte di Giustizia 17 luglio 2008, sentenza in causa C- 132/06 (tra varie, Cass. nn. 19546/2011 e 13505/12). Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni, in ragione dell’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possa ostarvi il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, Cass., sez. un., 26948/06).

Quanto alle altre imposte, in assenza di disposizioni come quelle previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8,9 e 15, nonchè dall’art. 16, comma 2, della medesima legge, è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, tra varie, Cass. nn. 15638 e 15639/13; n. 21364/12).

1.2. – Il motivo va in conseguenza accolto, la sentenza cassata e non emergendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta avverso le cartelle concernenti gli anni 2000 e 2001.

2. – Fondato è altresì il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6646/11, con rilievo assorbente del secondo, col quale l’Agenzia ha eccepito il giudicato, determinato dall’irretrattabilità, prodottasi succesivamente al ricorso, della sentenza n. 59/7/2009 del 1 giugno 2009, con la quale la Commissione tributaria regionale ha dichiarato legittimo il diniego di definizione di condono ex art. 9 – bis in relazione alle medesime imposte ed al medesimo anno per insufficienza dei versamenti.

3. – In accoglimento del motivo, la sentenza va cassata ed il giudizio deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta.

4. – Le spese seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i giudizi quanto al giudizio di legittimità.

Vanno, invece, compensate le spese concernenti il merito, in quanto la giurisprudenza di questa Corte si è stabilizzata successivamente al deposito dei ricorsi.

PQM

 

La Corte:

dispone la riunione dei ricorsi; accoglie il ricorso iscritto al n. 19095/10, nonchè il primo motivo di quello iscritto al n. 6646/11, assorbito il secondo, cassa entrambe le sentenze impugnate e, decidendo nel merito entrambi i giudizi, rigetta le impugnazioni originariamente proposte. Compensa le voci di spesa inerenti al merito e condanna la società a rifondere quelle concernenti il giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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