Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20053 del 06/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20199-2011 proposto da:

D.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO

PORTELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LEGNOLUCE S.P.A., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

LEGNOLUCE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 12, presso

lo studio dell’avvocato CARLO PISANI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.D., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 271/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/01/2011, R.G. N. 478/2006;

uftlfa la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/45/2016 dal Consigliere Uott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato CARLO PISANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 318/06 il Tribunale di Udine condannava Legnoluce S.p.A. a pagare in favore di D.D. la complessiva somma di Euro 180.621,91 a titolo di differenze retributive spettantigli per la qualifica dirigenziale cui aveva diritto.

In parziale riforma della pronuncia di prime cure, con sentenza depositata il 24.1.11 la Corte d’appello di Trieste, ravvisato il diritto alla qualifica dirigenziale solo dal (OMISSIS) (anzichè dal (OMISSIS), epoca di assunzione), riduceva ad Euro 97.068,95 il credito di D.D., che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a dieci motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Legnoluce S.p.A. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 233 e 236 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 2739 c.c., comma 1, per non avere i giudici d’appello ammesso il giuramento decisorio del legale rappresentante della società perchè deferito con erronea formulazione dei capitoli, per di più privi del carattere di decisorietà: obietta invece il ricorrente che la formula, se del caso, ben poteva essere corretta dal giudice; inoltre, la Corte territoriale non ha ammesso il giuramento anche per la ritenuta esaustività dell’istruttoria, nonostante che essa – in realtà – non osti di per sè all’ammissione del mezzo.

La stessa censura viene in sostanza fatta valere anche con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato il diritto alla qualifica dirigenziale dal (OMISSIS) (anzichè dal (OMISSIS)) perchè i testi non hanno riferito nulla circa il periodo precedente: in realtà – replica il ricorso – ciò è avvenuto sol perchè prima di tale epoca essi non avevano avuto rapporti con la società, nè questultima ha mai allegato una differenziazione delle mansioni nell’arco del rapporto; si aggiunge in ricorso che a favore dell’anteriore decorrenza depone il fatto che, fin dall’inizio, D.D. è stato esonerato dal timbrare il cartellino orario (tanto che non gli è mai stato pagato il compenso per lavoro straordinario), è rimasto depositario delle chiavi degli stabilimenti e delle password dei sistemi di allarme e si è occupato di gangli vitali per il successo dell’azienda; tali circostanze sono state genericamente contestate nella memoria difensiva di primo grado della Legnoluce, che soltanto in appello (e, quindi, tardivamente) ha obiettato la mancanza di prova circa il periodo anteriore al (OMISSIS); inoltre – si prosegue in ricorso – la sentenza non ha considerato che dai documenti in atti risulta che la stessa Legnoluce ha riconosciuto la “preziosa” opera svolta dal ricorrente in occasione del trasferimento nello stabilimento di (OMISSIS), avvenuto nel (OMISSIS).

Analoghe doglianze vengono fatte valere nel quarto motivo sotto forma di violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, per non avere la gravata pronuncia applicato il principio di non contestazione.

Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., commi 2 e 3 e art. 437 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2 Cost., per insufficiente motivazione dell’ordinanza che ha ammesso d’ufficio la consulenza tecnica contabile (tutt’altro che indispensabile ai fini del decidere) e dei relativi quesiti, nonostante che il quantum debeatur sia stato solo genericamente contestato dalla società, in realtà dolutasi solo della loro mancata notifica insieme con il ricorso.

Analoga censura viene svolta nel sesto, nel settimo e nell’ottavo motivo, sotto forma di denuncia, rispettivamente, di vizio di motivazione, di violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c..

Il nono motivo prospetta vizio di motivazione per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulle obiezioni mosse dalla difesa di D.D. all’elaborato peritale circa la mancata considerazione di alcune componenti essenziali del trattamento economico (come il superminimo e il premio di produzione) indicate nei conteggi allegati al ricorso e mai puntualmente contestate dalla società.

La stessa doglianza viene fatta valere nel decimo motivo, sotto forma di denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2.

2- I primi due motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati sono plurimi aspetti.

E’ pur vero che ex art. 437 c.p.c., comma 2 nel rito speciale il giuramento decisorio può essere deferito in qualsiasi momento della causa (purchè abbia ad oggetto fatti già ritualmente introdotti: cfr. Cass. n. 21073/15; Cass. n. 11572/97; Cass. n. 2250/95; Cass. n. 3844/88; Cass. n. 3946/82) ed anche nel corso della discussione orale e fino al compimento di questa (cfr. Cass. n. 7923/02; Cass. n. 6441/95).

Tuttavia – contrariamente a quanto sembra supporre il ricorso principale – il giuramento decisorio non è un mezzo di prova per l’accertamento di singole determinate circostanze di fatto, ma un modo per risolvere di per sè la lite, sicchè è inammissibile ove deferito sulla base di una formula idonea a stabilire soltanto uno degli aspetti della controversia, o dell’iter logico da seguire nella decisione, anzichè l’intera domanda od alcuni suoi capi autonomi (giurisprudenza costante: cfr. Cass. 5.8.2004 n. 15016; Cass. 30.1.2003 n. 1491; Cass. 14.2.2000 n. 1634; Cass. 25.9.98 n. 9582; Cass. 4.6.83 n. 3811).

In altre parole, il giuramento può dirsi decisorio soltanto quando abbia ad oggetto circostanze tali da far si che il giudice, previo accertamento del solo “an iuratum sit”, debba puramente e semplicemente accogliere o rigettare la domanda o singoli capi autonomi di essa basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato o sulla sua mancata prestazione (v. Cass. n. 15016/2004 cit.; Cass. n. 1634/2000 cit.).

Nel caso in esame, invece, il giuramento decisorio è stato deferito soltanto in ordine a singoli profili degli accertamenti fattuali rilevanti ai fini del decidere e neppure in ordine ad un capo autonomo della domanda (il che supera ogni ipotesi di eventuale correzione della formula ad opera della Corte territoriale), giacchè l’entità dei crediti retributivi rivendicati dipende da più aspetti e parametri concorrenti e non già dalle sole circostanze oggetto del deferimento.

In realtà, quello deferito dall’odierno ricorrente era assimilabile – nei contenuti e nella finalità – ad un giuramento suppletorio ex art. 240 c.p.c., necessario in caso di semiplena probatio.

Ma, com’è noto, il giuramento suppletorio è deferibile solo dal Collegio e rientra nelle sue facoltà discrezionali, anche quando sia stato espressamente sollecitato da uno dei contendenti. La sussistenza del requisito della semiplena probatio e la scelta della parte cui deferirlo sono oggetto di apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione (cfr., ex allis, Cass. n. 546/11; Cass. n. 5240/06), sufficientemente resa nel caso di specie.

3- Il terzo motivo si colloca all’esterno dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 perchè in realtà suggerisce esclusivamente una generale rivisitazione del materiale istruttorio affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove in atti, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, nel caso di specie applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto ai documenti prodotti in sede di merito e una loro delibazione incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi conclusioni in base ai documenti raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con i documenti depositati, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti – giova ribadire – innanzi a questa Corte Suprema.

Infine, il mezzo in esame trascura che la sentenza impugnata ha escluso l’anteriore decorrenza della qualifica dirigenziale anche in ragione dell’iniziale assunzione (OMISSIS) di D.D. con contratto di formazione e lavoro avente durata biennale, contratto poi trasformatosi nel (OMISSIS) in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ovvia essendo l’incompatibilità fra un contratto di formazione e lavoro e una qualifica dirigenziale, il ricorso avrebbe dovuto confutare specificamente il rilievo operato dai giudici d’appello.

Invero, per costante giurisprudenza relativa al generale regime delle impugnazioni, chi impugna non può limitarsi, a fronte d’una data motivazione di rigetto, a riproporre sic et simpliciter le domande respinte o ad allegare genericamente l’erroneità della decisione impugnata o, ancora, a rifarsi alle difese già svolte nel precedente grado di giudizio (v., e pluribus, Cass. 23.5.06 n. 12140; Cass. S.U. 12.3.03 n. 3602; Cass. 20.9.02 n. 13756), ma ha l’onere di confutare con specifiche e concrete argomentazioni tutte le ragioni svolte dal provvedimento gravato al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. 27.1.14 n. 1651; Cass. 14.11.2005 n. 22906; Cass. 28.5.04 n. 10314; Cass. 21.1.04 n. 967; Cass. 28.11.03 n. 18229; Cass. 14.7.03 n. 10991; Cass. 30.7.01 n. 10401; Cass. S.U. 29.1.2000 n. 16; Cass. 24.9.99 n. 10493).

4- Ancora infondate sono le denunce di violazione del principio di non contestazione (di cui all’art. 115 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 2) che si leggono nei motivi quarto, ottavo, nono e decimo.

Invero, tale principio viene invocato dal ricorrente principale riguardo a conteggi, mere difese, o fatti secondari, mentre la giurisprudenza di questa S.C. ha da tempo affermato che tale principio concerne i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. n. 4854/14; Cass. n. 22787/13; Cass. n. 5407/13; Cass. n. 6345/12; Cass. S.U. n, 761/02).

E nel caso di specie è pacifico che il fatto costitutivo dei diritti azionati – ossia lo svolgimento di mansioni di natura dirigenziale – era stato tempestivamente contestato da Legnoluce S.p.A. e con riferimento all’intera durata del rapporto di lavoro.

E’ pur vero che Cass. S.U. n. 12065/14 e talune voci di dottrina hanno ventilato l’eventualità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., comma 1 come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45.

Tuttavia è dirimente osservare che tale novella è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (v. relativo art. 58), mentre quello odierno è stato introdotto il 4.4.04.

Per quel che inerisce ai conteggi, si tenga presente che la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10116/15; Cass. n. 4051/11; Cass. n. 945/06; Cass. n. 9285/03) è nel senso che nel processo del lavoro la mancata specifica contestazione dei conteggi da parte del convenuto nel termine di cui all’art. 416 c.p.c. li consolida nell’importo formulato dall’attore, vincolando in tal senso il giudice.

Ciò vale anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, ad esempio negando l’esistenza stessa del rapporto di lavoro o, come avvenuto nel caso di specie, negando il diritto alla qualifica di dirigente.

Infatti, la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

Nondimeno tale mancata contestazione deve pur sempre intendersi nei sensi puntualizzati da Cass. S.U. n. 761/02, secondo cui nel rito del lavoro il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti (intesi nella loro accezione storico-fenomenica) e non anche quando si riferisca alle regole – legali, contrattuali o matematiche – di elaborazione dei conteggi medesimi, rispetto alle quali, ovviamente, non sussiste alcun onere di tempestiva contestazione.

Nel caso in oggetto il ricorso non chiarisce neppure la fonte esatta delle voci retributive che il CTU non avrebbe preso in considerazione, sostanzialmente rinviando ad una lettura completa degli atti di causa.

Ciò da un lato si rivela non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dall’altro non spiega se tali emolumenti siano stati trascurati dal CTU per effetto d’un loro eventuale assorbimento o per altra ragione: in siffatta evenienza il vizio da denunciare sarebbe quello dell’error in procedendo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c. (e non è questo il tenore delle censure svolte dall’odierno ricorrente principale).

5- Sono altresì infondati il quinto, il sesto e il settimo motivo.

In primo luogo si osservi che la consulenza tecnica contabile non è un mezzo di prova, poichè ha solo la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti (consulenza deducente), come – appunto – tempi e connotati d’un dato rapporto di lavoro e sua assoggettabilità a determinate fonti contrattuali e relativi emolumenti.

Rientra, invece, nel novero dei mezzi di prova solo la consulenza tecnica percipiente, vale a dire quella avente ad oggetto fatti che non possano accertarsi diversamente, come – ad esempio – quella medico-legale sulla etiopatogenesi d’una data infermità (sulla distinzione fra i due tipi di consulenza cfr., e pluribus, Cass. n. 4792/13; Cass. n. 1149/11; Cass. n. 6155/09; Cass. n. 12695/07; Cass. n. 3990/06; Cass. n. 13401/05; Cass. S.U. n. 9522/96).

Ciò detto, disporre una consulenza tecnica di ufficio (deducente, nel caso di specie) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche, come nel caso della consulenza contabile (v., ad esempio e da ultimo, Cass. n. 4185/15).

6- Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2095 c.c., comma 2, art. 414 c.p.c., n. 5, art. 421 c.p.c. e art. 369 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto ammissibile il pur tardivo deposito del CCNL sol perchè il contratto era identificabile in quanto menzionato nell’atto introduttivo di lite e per aver erroneamente sostenuto l’origine anche legale della qualifica di dirigente; inoltre si obietta che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, la società aveva contestato l’esistenza e la validità del contratto collettivo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 e vizio di omessa motivazione, per essere stata emessa una sentenza di condanna specifica nonostante l’assenza di conteggi esplicativi in primo grado.

7- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato in ragione dell’assorbente e preliminare rilievo che l’esplicita acquisizione, da parte del giudice (come avvenuto fin dal primo grado, nel caso di specie), del CCNL in base al quale sono stati redatti i conteggi equivale ad esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c., comma 2.

E nel rito del lavoro l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale.

Nella vicenda processuale in oggetto risulta rispettato il principio statuito da Cass. S.U. 20.4.05 n. 8202 (e da successiva conforme giurisprudenza di questa S.C.), secondo cui il rigoroso sistema di preclusioni del rito speciale trova un contemperamento ispirato all’esigenza della ricerca della verità materiale. Ad essa è funzionale l’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice, volti a superare l’incertezza sui fatti dedotti.

Non ne costituisce ostacolo il verificarsi di decadenze o preclusioni in danno delle parti, anche perchè la dizione dell’art. 421 c.p.c., comma 2 (“in qualsiasi momento”) è ben chiara nello svincolare detti poteri officiosi da una precisa scansione temporale.

A ciò si aggiunga che alla ricorrente incidentale neppure gioverebbe l’opinione contraria, atteso che la nullità dell’acquisizione d’una prova (documentale, testimoniale, periziale), essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è sempre relativa, sicchè deve essere eccepita subito dopo l’acquisizione della prova medesima o – se ciò non è possibile – nella prima difesa successiva o, al più tardi, nel momento dell’acquisita conoscenza della nullità stessa. In difetto, ex art. 157 c.p.c., comma 2 la nullità resta sanata dall’acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere (cfr. Cass. n. 1638/12).

Nel caso di specie la ricorrente incidentale non allega nemmeno di aver tempestivamente sollevato tale eccezione in primo grado.

Quanto alla fonte della qualifica dirigenziale, essa è pur sempre anche legale: cfr. art. 2095 c.c.

8- Il secondo motivo del ricorso incidentale è da un lato inammissibile, dall’altro infondato.

E’ inammissibile perchè, premesso che già il primo giudice aveva pronunciato condanna al pagamento d’una somma determinata e non condanna in via generica, un ipotetico vizio di ultra o extrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta – a dire della società – la sentenza di primo grado non può dedursi mediante ricorso per cassazione ove in precedenza non abbia costituito oggetto d’uno specifico motivo di appello (cfr., ex aliis, Cass. n. 10172/15; Cass. S.U. n. 15277/01), come, appunto, non è stato dedotto nel caso di specie.

La censura è, poi, anche infondata.

Invero, non può considerarsi come di condanna generica la domanda avente ad oggetto un importo ben specificato ed esposto nei conteggi, seppur non notificati unitamente all’atto introduttivo di lite.

La mancata notifica dei conteggi potrebbe, in linea del tutto astratta e teorica, porre soltanto questioni di eventuale nullità del ricorso (per violazione del combinato disposto degli artt. 414 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2), non già di interpretazione del petitum.

Ma non risulta che sia stata sollevata in primo grado e coltivata in appello una questione di nullità del ricorso introduttivo di lite.

9- In conclusione, entrambi i ricorso vanni rigettati, il che consiglia di compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA