Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20052 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/09/2020), n.20052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27442/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

MAN. IN SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. DANTE SANTILLI,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 1999/14/16, depositata il 27 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Parte contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione componenti negativi di reddito indeducibili (rimborsi spese e spese diverse), componenti postivi di reddito per insussistenza di passività (sopravvenienze attive conseguenti a riduzioni di debito verso soci finanziatori conseguenti al venir meno di finanziamenti soci iscritti in bilancio tra il 2003 e il 2006), nonchè apporti simulati di soci volti a ricostruire il conto cassa, volti a dissimulare, come risulta dagli atti, maggiori ricavi non contabilizzati, con recupero di imposte sul reddito, IRAP e IVA;

che la CTP di Bari ha accolto parzialmente il ricorso in relazione al recupero a tassazione della sopravvenienza attiva da riduzione finanziamento soci;

che la CTR della Puglia, con sentenza del 27 luglio 2016, nel rigettare l’appello della contribuente, ha rigettato anche l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento in relazione al recupero a tassazione delle sopravvenienze attive, posto che l’accertamento, risalente al 2012, doveva riferirsi a ricavi non contabilizzati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, non considerandosi – a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 4, (TUIR), sopravvenienze attive i versamenti in denaro fatti a titolo di finanziamento dai soci con successiva rinuncia;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 88, comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento in relazione al recupero a tassazione della sopravvenienza attiva conseguente a riduzione di finanziamento soci; deduce il ricorrente come le sopravvenienze attive derivino necessariamente da precedenti fatti di gestione e rappresentano componenti di reddito di carattere straordinario che concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, derogando al principio di autonomia dei singoli periodi di imposta, il cui recupero a tassazione decorre dalla loro concreta emersione in bilancio, benchè successiva rispetto all’effettivo esercizio di competenza; deduce l’Ufficio ricorrente come il potere di accertamento vada agganciato al risultato di esercizio evidenziato nel conto economico, al quale vanno apportate le variazioni in diminuzione derivanti da tale componente positiva straordinaria; ne consegue, ad avviso del ricorrente, che è dalla emersione nel conto economico del bilancio al 31 dicembre 2007 della riduzione ingiustificata del debito da finanziamento soci che l’amministrazione legittimamente ha potuto recuperare quali ricavi occulti le passività di bilancio evidenziate nelle precedenti annualità conseguenti ai finanziamenti soci, posto che è da tale momento che tali sopravvenienze attive acquisiscono i requisiti di certezza e determinazione;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, e art. 36, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del TUIR, art. 88, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che non si considerano a termini del TUIR, art. 88, comma 4, quali sopravvenienze attive i versamenti in denaro fatti a titoli di finanziamento soci ai quali gli stessi abbiano successivamente rinunciato; deduce il ricorrente come tale motivazione sia apparente, soprattutto in relazione alle motivazioni contenute nell’atto di appello, dove si evidenziava, tra le altre cose, che i finanziamenti fossero stati corrisposti in conto capitale;

che per ragioni di pregiudizialità occorre esaminare preventivamente il secondo motivo, evidenziando come la sentenza di appello abbia utilizzato, come autonoma ratio decidendi, l’argomento secondo il quale la rinuncia al finanziamento soci non costituisca a termini del TUIR, art. 88, comma 4, sopravvenienza attiva ai fini della ripresa reddituale (“ai sensi del TUIR, art. 88, comma 4, non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro fatti a titolo di finanziamento da parte dei soci alla società con successiva rinuncia al vantato credito”);

che il motivo, articolato sotto il profilo della nullità della sentenza, appare infondato, posto che la nullità della sentenza ricorre sia nell’ipotesi di assenza di motivazione, sia di motivazione apparente, sia di manifesta ed irriducibile contraddittorietà, sia infine in caso di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. Lav., 20 giugno 2019, n. 16595), tale da comportare inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 22598) e da essere incompatibile con l’obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19677);

la sentenza impugnata, con motivazione assai stringata, nel richiamare il TUIR, art. 88, comma 4, ha, difatti, evidenziato come la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale, ma ha solo evidenza patrimoniale, atteso che la liberazione della società dall’obbligo di restituzione del finanziamento per effetto di rinuncia del socio a tale credito produce per la società lo stesso effetto dell’apporto di capitale, non diversamente da un conferimento atipico, salvaguardando l’apporto patrimoniale senza una immediata ricaduta reddituale; stante la cointeressenza tra socio e società ai fini della sua patrimonializzazione, tale apporto non costituisce reddito di impresa, come diversamente avverrebbe nel caso in cui la remissione del debito provenisse da un terzo;

che per effetto del rigetto del secondo motivo di ricorso e per sopravvivenza di una delle due rationes decidendi, non vi è interesse per il ricorrente all’esame del primo motivo di ricorso, che va dichiarato conseguentemente inammissibile;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle spese processuali in favore di MAN. IN SRL delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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